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AGENDA LEGALE " Scadenze Dicembre 2015 ........................................................................................................ 5

NOTIZIE FLASH " Prassi ............................................................................................................................................................... 20Esonero contributivo per nuove assunzioni nell’anno 2015 - Chiarimenti Inps ............. 20Cumulabilita del congedo parentale fruito in modalita oraria con altri riposi o permessi

- Chiarimenti Inps ................................................................................................................................................ 20Regime fiscale applicabile al rimborso delle spese di trasferta - Chiarimenti ................ 20Assunzioni congiunte in agricoltura - Implementazione procedura Dununcia Azienda-

le .................................................................................................................................................................................... 20Esonero contributivo triennale non cumulabile per le zone montane e svantaggiate 21Inps - Rilascio dell’applicativo accreditamento aziende gestione separata ...................... 21Lavoratori socialmente utili - Fondamentale la data di approvazione del progetto ..... 21Indennita di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi ......................................................... 21

NORME InPratica Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.f.r. ................................................ 22

FOCUS Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali:fondi di solidarieta e contratti espansivi ..................................................................... 24

CCNL InPratica Chimica - Aziende industriali

Accordo - 15 ottobre 2015 ............................................................................................................................. 28

INSERTO Variazioni in corso d’anno delle detrazioni per carichi di famiglia

Vademecum

QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 37Crediti di lavoro e previdenziali - Retribuzione e contributi: Termini di prescrizione .. 37Lavoro accessorio - Limiti reddituali: precisazioni ............................................................................ 38

SOMMARIO

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 3

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16 dicembremercoledı INPS ex ENPALS - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Causale contributo

CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)

CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nelmese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasicategoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degliintermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)

Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento al

primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo

successivo

SCADENZE DICEMBRE 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 5

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INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Pescatori autonomi.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

PESC

INPS - Versamento contributi operai agricoli

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato eper compartecipanti individuali.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende agricole.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

LAS (Contributi per OTI, OTD, CI)

PCF (Contributi per PC/PCF)

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipen-dente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e con-testuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

SCADENZE DICEMBRE 2015

AGENDA LEGALE

6 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

FLUSSO DI LAVORO " – versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamentein via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovve-ro per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumu-lativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

C001 (Contributi obbligatori correnti)

C002 (Contributi obbligatori pregressi)

C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)

C004 (Differenze contributive)

C005 (Contributi diversi e contrattuali)

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione delladocumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta informato elettronico.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

FLUSSO DI LAVORO " V e r s a m e n t o c o n t r i b u t i c o n b o n i f i c o b a n c a r i o s u l l e c o o r d i n a t e I B A NIT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 6100144 Roma.Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratelo Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certifi-cata [email protected].

INPS - Gestione separata - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensisoggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditoriporta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussistel’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-nalita giuridica;

SCADENZE DICEMBRE 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 7

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b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi icompensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste ogiornali e simili;c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratoreautonomo senza partita IVA;d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni la-vorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degliiscritti agli albi professionali);e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

FLUSSO DI LAVORO " Con decorrenza dal 1º gennaio 2015 la misura della contribuzione alla gestione separataINPS deve essere calcolata con:– aliquota del 30,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi

gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni) ridotta peril 2014 e per il 2015 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai finidell’imposta sul valore aggiunto;

– aliquota del 23,5% per gli altri soggetti.Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita di lavoro autonomooccasionale si applicano le modalita ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e conti-nuativi iscritti alla predetta gestione separata.Il contributo alla gestione separata INPS e posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestioneprevidenziale e per due terzi a carico del committente.Per gli associati in partecipazione il 55 per cento del contributo e posto a carico dell’associanteed il 45 per cento e posto a carico dell’associato. Il contributo e applicato sul reddito delleattivita determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’IRPEF, quale risulta dalla relativadichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.I dati richiesti dal modello di versamento F24 sono:– codice sede;– causale contributo (come sotto riportato);– filiale azienda;– periodo di riferimento ‘‘da’’;– periodo di riferimento ‘‘a’’;– importi a debito versati;– importi a credito compensati.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importopari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui sianoeffettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.La causale contributo da indicare nel mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assisten-ziali (INPS)’’ e:

Codice contributo

C10 – per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionisticaobbligatoria e per gli associati in partecipazione per i qualinon e dovuto il contributo dello 0,50 per cento

CXX – per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, concontribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e dialiquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione)

Per il 2015 l’importo del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, della leggen. 335/1995, e pari ad euro 100.324,00.Se i versamenti effettuati dai sostituti di contributo superano il limite indicato, l’eccedenzaviene contabilizzata dall’INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell’anno successi-vo. Su richiesta, l’eccedenza e restituita dall’INPS agli aventi diritto, maggiorata di interessi con

SCADENZE DICEMBRE 2015

AGENDA LEGALE

8 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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decorrenza dalla domanda. In ogni caso, al raggiungimento del predetto limite, ciascun col-laboratore puo comunicare al proprio committente e all’INPS che non devono essere effettuatiulteriori versamenti.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e del-l’IVA mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese preceden-te versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta nonversata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giornoesclusivamente mediante modalita telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazioneal versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 16 novembre 2015.

FLUSSO DI LAVORO " Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Ivae delle ritenute del 16 novembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad undecimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratoricalcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento),e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

Codice tributo

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8904 Sanzione pecuniaria IVA

8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddettaspecifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni edegli Enti locali.

SCADENZE DICEMBRE 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 9

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Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:

Codice tributo

1991 Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno diriferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espressonella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-nistiche complementari.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, cheabbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degliintermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente esu provvigioni

ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato alavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, nonfare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-mento delle ritenute.

SOGGETTI OBBLIGATI " – Societa di capitali;– enti commerciali di diritto pubblico o privato;– enti non commerciali di diritto pubblico o privato;– associazioni non riconosciute;– consorzi;– societa non residenti;– societa di persone;– associazioni per l’esercizio di arti e professioni;

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10 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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– societa di armamento;– societa di fatto;– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;– condomini,che hanno corrisposto nel mese precedente:a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratoriautonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza dicommercio e di procacciamento di affari;d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzionedi obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), delTUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;?tlsb=-.2dd>e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi,anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confrontidi condomini (la ritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversiai sensi dell’art. 67 del TUIR).

FLUSSO DI LAVORO " Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenzialidovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importopari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui sianoeffettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.

Codice tributo

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24

Lavoro dipendente

1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita ag-giuntive e relativo conguaglio

1002 Ritenute su emolumenti arretrati

1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1012 Ritenute su indennita per cessazione rapporto di lavoro

1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi del-l’anno successivo

Lavoro autonomo

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’eser-cizio di arti e professioni

Provvigioni

1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, diagenzia, di mediazione e di rappresentanza

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Codice tributo

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24

Addizionale regionale all’IRPEF

3802 Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta

3803 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta a seguito di assistenza fiscale

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del ModelloF24

Addizionale comunale e pro-vinciale

3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostitutod’imposta. Saldo

3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostitutod’imposta. Acconto

Il versamento e effettuato al comune competente indicando nel campo ‘‘Codice ente/comu-ne’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essereindicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘00MM’’; nelcampo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versa-mento espresso nella forma ‘‘AAAA’’.

Ritenute condomini

1019 Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipien-te

1020 Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto del-l’IRES dovuta dal percipiente

In tal caso dovra essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nellasezione ‘‘Erario’’, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonchei codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nellacolonna ‘‘importi a debito versati’’.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento allascadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento difine rapporto

ADEMPIMENTO " Versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di finerapporto.

SOGGETTI OBBLIGATI " Sono obbligati al versamento i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi dilavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973) e le Amministrazioni dello Stato obbligate adeffettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973).

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12 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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FLUSSO DI LAVORO " I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l’imposta sostitutiva del17 per cento sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; tale imposta e imputata a riduzionedel fondo. L’imposta e versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.E dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva, entro il 16 dicembre, calcolato sul 90 percento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche dellerivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, e consentito deter-minare l’acconto in via presuntiva, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturanonello stesso anno per il quale l’acconto e dovuto.Se il trattamento di fine rapporto e corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati in prece-denza, l’imposta sostitutiva e complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichia-razione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazio-ne, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dallamedesima dichiarazione dei redditi.Base imponibileL’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sulla riva-lutazione e costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo aidipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Al fine della determinazione dellapercentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno prece-dente.La base imponibile del TFR e stabilita in un importo pari all’ammontare del trattamentostesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate all’imposta sostitutiva. Sulla base imponibilecosı determinata deve essere applicata l’imposta con l’aliquota determinata con riferimentoall’anno in cui e maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all’importo cherisulta dividendo l’ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinatealle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, delle anticipazioni e degli acconticomplessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia assoggettate ad imposta sostituti-va, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicandoil risultato per dodici.VersamentoTutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitariodelle imposte e dei contributi per via telematica.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi in acconto entro il 16 dicembre diciascun anno, mediante il modello F24, la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 istituisce ilseguente codice-tributo:

Codice tributo

1712 Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dallerivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal so-stituto d’imposta.

Gli importi in oggetto devono essere esposti nella ‘‘Sezione Erario’’.

21 dicembrelunedı FASC - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gliimpiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi ver-sati.

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SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci elogistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

FLUSSO DI LAVORO " Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/cbancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione ela spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-nominato Telefasc.

Presentazione del Mod. 770/2015 Ordinario entro 90 giornidalla scadenza

ADEMPIMENTO " Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2015 Ordinario che doveva essereinviata telematicamente entro il 21 settembre 2015, con l’applicazione della sanzione ridottaad un decimo del minimo.

SOGGETTI OBBLIGATI " Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla presen-tazione in via telematica del Mod. 770/2015 Ordinario tenuti alla presentazione con scadenza21 settembre 2015, che non hanno provveduto a tale adempimento.

FLUSSO DI LAVORO " Si applica la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00 in caso di presentazione della dichia-razione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione e valida.Se la dichiarazione e presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data discadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione,la violazione puo essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, ilpagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00, ferma restando l’applicazionedelle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.Il versamento della sanzione deve essere effettuato esclusivamente mediante modalitatelematiche.Il codice tributo da indicare nel modello F24 per effettuare il versamento della sanzione e ilseguente:

Codice tributo

8911 Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie.

L’articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha modificato la disciplinadelle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati aprestare assistenza fiscale, nonche degli intermediari incaricati della trasmissione telematicadelle dichiarazioni. L’intervento piu significativo e stato operato sulla qualificazione giuridicadelle sanzioni in oggetto, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell’alveo delle sanzioni am-ministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472 in quanto compatibili. In considerazione di quanto sopra esposto,con la circolare 52/E del 27 settembre 2007 della Direzione centrale normativa e contenzioso,e stato chiarito che per le fattispecie in esame deve ritenersi consentito il ravvedimento.Al fine di permettere il versamento delle predette sanzioni in misura ridotta sono stati istituiti iseguenti codici tributo:

Codice tributo

8924 Ravvedimento - Sanzione per tardiva o omessa trasmissio-ne delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati - articolo7-bis del d.lgs. 241/1997.

8925 Ravvedimento - Sanzione per rilascio del visto di conformitae dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni com-messe dai sostituti nell’attivita di assistenza fiscale - articolo39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997.

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14 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Per maggiori dettagli si rimanda alle scadenze del 21 settembre 2015.

Presentazione del Mod. 770/2015 Semplificato entro 90giorni dalla scadenza

ADEMPIMENTO " Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2015 Semplificato che dovevaessere inviata telematicamente entro il 21 settembre 2015, con l’applicazione della sanzioneridotta ad un decimo del minimo.

SOGGETTI OBBLIGATI " Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla presen-tazione in via telematica del Mod. 770/2015 Semplificato tenuti alla presentazione con sca-denza 21 settembre 2015, che non hanno provveduto a tale adempimento.

FLUSSO DI LAVORO " Si applica la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00 in caso di presentazione della dichia-razione con ritardo non superiore a 90 giorni; in tale ipotesi la dichiarazione e valida. Se ladichiarazione e presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza deltermine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazionepuo essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamentodi una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00, ferma restando l’applicazione delle sanzionirelative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Il versamento della san-zione deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita telematiche. Il codice tri-buto da indicare nel modello F24 per effettuare il versamento della sanzione e il seguente:

Codice tributo

8911 Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie.

L’articolo 1, commi 33 e 34, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 ha modificato la disciplina dellesanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenzafiscale, nonche degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.L’intervento piu significativo e stato operato sulla qualificazione giuridica delle sanzioni inoggetto, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell’alveo delle sanzioni amministrativo-tribu-tarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 inquanto compatibili. In considerazione di quanto sopra esposto, con la circolare 52/E del 27settembre 2007 della Direzione centrale normativa e contenzioso, e stato chiarito che per lefattispecie in esame deve ritenersi consentito il ravvedimento. Al fine di permettere il versa-mento delle predette sanzioni in misura ridotta sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo

8924 Ravvedimento - Sanzione per tardiva o omessa trasmissio-ne delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati - articolo7-bis del d.lgs. 241/1997.

8925 Ravvedimento - Sanzione per rilascio del visto di conformitae dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni com-messe dai sostituti nell’attivita di assistenza fiscale - articolo39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997.

Per maggiori dettagli si rimanda alle scadenze del 21 settembre 2015.

Comunicazioni obbligatorie somministrati

ADEMPIMENTO " Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori as-sunti nel corso del mese precedente.

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PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 15

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SOGGETTI OBBLIGATI " Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.

FLUSSO DI LAVORO " In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello Unificato-Somm.

28 dicembrelunedı INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione

ADEMPIMENTO " Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione oriduzione dell’attivita lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve av-venire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui haavuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende industriali.

FLUSSO DI LAVORO " La richiesta va inoltrata telematicamente:– all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid - 1 per Cig

straordinaria.In merito alla presentazione della CIGO e disponibile per le aziende, i consulenti e i professio-nisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e basato sull’invio difile XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e a disposi-zione sul sito www.inps.it.Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere statesottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato di consegna’’ che ha valore equi-valente a quello di una ricevuta. L’Attestato di consegna certifica che le domande in essoelencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numerodel protocollo informatico assegnato.

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versa-mento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende agricole.

FLUSSO DI LAVORO " Tramite M.Av. bancario:– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabora-

zione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’au-todenuncia;

– a mezzo Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informa-tica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenziala possibilita di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo utilizzare il bonificobancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio -Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del boni-fico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese dicompetenza del versamento. Inoltre e richiesto l’invio della copia del bonifico con numero diCRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denunciaon line.

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16 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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29 dicembremartedı Presentazione del Mod. Unico 2015 ed IRAP 2015 entro 90

giorni dalla scadenza

ADEMPIMENTO " Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. Unico 2015 ed IRAP 2015 da inviaretelematicamente entro il 30 settembre 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad undecimo del minimo.

SOGGETTI OBBLIGATI " Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla presenta-zione in via telematica del Mod. Unico 2015 ed IRAP 2015 entro il 30 settembre 2015, chenon hanno provveduto a tale adempimento.

FLUSSO DI LAVORO " In caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichia-razione non si considera omessa, salva l’applicazione delle sanzioni ridotta ad un decimo delminimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione indicate di seguito.Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione unificata entronovanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, e necessario procedere al paga-mento della sanzione nella misura ridotta di un decimo del minimo, prevista per ciascuna delledichiarazioni rientranti nel modello Unico e dell’IRAP presentate tardivamente.La regolarizzazione della violazione avviene con il pagamento di una sanzione pari al 12% (1/10x 120%) dell’imposta dovuta con un minimo di 25 euro, da versarsi entro e non oltre i 90 giornisuccessivi alla scadenza di presentazione della dichiarazione.Il codice tributo da indicare nel modello F24 per effettuare il versamento della sanzione e ilseguente:

Codice tributo

8911 Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie.

L’articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato la disciplinadelle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati aprestare assistenza fiscale, nonche degli intermediari incaricati della trasmissione telematicadelle dichiarazioni. L’intervento piu significativo e stato operato sulla qualificazione giuridicadelle sanzioni in oggetto, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell’alveo delle sanzioni am-ministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472 in quanto compatibili. In considerazione di quanto sopra esposto,con la circolare 52/E del 27 settembre 2007 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso,e stato chiarito che per le fattispecie in esame deve ritenersi consentito il ravvedimento. Alfine di permettere il versamento delle predette sanzioni in misura ridotta sono stati istituiti iseguenti codici tributo:

Codice tributo

8924 Ravvedimento - Sanzione per tardiva o omessa trasmissio-ne delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati - articolo7-bis del d.lgs. 241/1997.

8925 Ravvedimento - Sanzione per rilascio del visto di conformitae dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni com-messe dai sostituti nell’attivita di assistenza fiscale - articolo39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono indicati nella sezione ‘‘Erario’’,esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito ver-sati’’, con l’indicazione quale ‘‘Anno di riferimento’’ dell’anno in cui si realizza la violazione o ilritardo, espresso nella forma ‘‘AAAA’’.Per maggiori dettagli si rimanda alle scadenze del 30 settembre 2015.

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31 dicembregiovedı Libro unico del lavoro

ADEMPIMENTO " Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese diriferimento, entro la fine del mese successivo.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.

FLUSSO DI LAVORO " Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratoricoordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore dilavoro puo scegliere tra le seguenti modalita di tenuta:– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente

vidimati e numerati dall’Inail. La sede Inail interessata dovra in questo caso essere presentein tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo foglio delblocco;

– vidimazione in fase di stampa laser: e previsto il rilascio di una autorizzazione preventivaalla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzionegenerale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso,presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazionedeve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal softwaredeve possedere i seguenti requisiti indispensabili:

– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di

autorizzazione e il codice della sede Inail competente;– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento

informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marcatemporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazioneautomatica dei dati devono garantirne consultabilita, inalterabilita ed integrita, nonche lasequenzialita cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabi-lite dal Codice dell’Amministrazione digitale.

INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contri-butiva (UNIEMENS individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DI LAVORO " Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIE-MENS individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o ladenuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori

SCADENZE DICEMBRE 2015

AGENDA LEGALE

18 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, delmodello 770 Semplificato, nonche i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavo-ratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presen-tata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratoriiscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato di-pendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g.,C.i.g.s., mobilita e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche dai soggetti che nonrivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziendestraniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

FLUSSO DI LAVORO " Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

SCADENZE DICEMBRE 2015

AGENDA LEGALE

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Esonero contributivo per nuove assunzioni nell’anno2015 - Chiarimenti Inps

L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero contributivo triennale di

cui all’art. 1, commi 118-120, L. n. 190/2014 (legge di stabilita 2015), ai datori di lavoro che

non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs.

n.165/2001, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Ge-

stione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) - regimi esclusivi dell’AGO -

nonche ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’INPGI - regime sostitutivo

dell’AGO, in virtu del fatto che, come gia chiarito in precedenza, beneficiari dell’incentivo

sono i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la

natura di imprenditori e che, pertanto, non assume rilievo la circostanza che il datore di

lavoro sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps

ovvero ai fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi del predetto regime generale.

Cumulabilita del congedo parentale fruito in modalitaoraria con altri riposi o permessi - Chiarimenti Inps

L’Inps chiarisce che non e compatibile la fruizione del congedo parentale ad ore con

altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternita/paternita); per

conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro, il congedo in modalita oraria e utilizzato

essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata,

una (parziale) prestazione lavorativa. E’ compatibile, invece, la fruizione del congedo pa-

rentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal

T.U. maternita/paternita, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6 della

legge n. 104/1992, quando fruiti in modalita oraria.

Regime fiscale applicabile al rimborso delle spesedi trasferta - Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, in ordine al regime fiscale da applicare ai rimborsi chilometrici

erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello della

sede di lavoro, chiarisce che, laddove la distanza percorsa in auto dal dipendente dalla

propria abitazione alla localita di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata

partendo dalla sede di servizio e al dipendente venga riconosciuto, in base alle tabelle

ACI, un rimborso chilometrico minore rispetto a quello che sarebbe spettato partendo

dalla sede, questo e escluso dalla tassazione secondo la previsione contenuta nell’art. 51,

comma 5, secondo periodo, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).

Assunzioni congiunte in agricoltura - Implementazioneprocedura Denuncia Aziendale

L’INPS rende noto che, nell’ambito delle assunzioni congiunte in agricoltura, ha imple-

mentato la procedura della Denuncia Aziendale con riferimento agli adempimenti del

Referente Unico. E stato aggiornato anche l’applicativo UNILAV Intranet per la consul-

tazione del nuovo modello Unilav Cong.

PRASSI

Inps, circ.3 novembre 2015,n. 178

INPS, msg.3 novembre 2015,n. 6704

Ag. Entrate, ris.30 ottobre 2015, n. 92/E

INPS, mess.28 ottobre 2015,n. 6605

NOTIZIE FLASH

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PRATICA LAVORO

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Variazioni in corso d’annodelle detrazioni per carichi di famigliaStefano Liali - Consulente del lavoro

� Codice Civile, art. 433

� D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23

� D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (o Tuir), artt. 12, 13

� L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 483

� L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 127, lett. a) e b)

� Ministero delle finanze, circolare 23 dicembre 1997, n. 326

� Agenzia delle Entrate, circolare 16 marzo 2007, n. 15

� Agenzia delle Entrate, circolare 5 marzo 2008, n. 15

Le detrazioni d’imposta hanno la funzione di abbattere l’imposta lorda. Sottraendo dall’im-

posta lorda le detrazioni d’imposta, calcolate nei singoli periodi di paga, si determina

l’imposta netta. E previsto che le detrazioni d’imposta operino fino a concorrenza dell’im-

posta lorda restituendo, quindi, anche se le detrazioni spettanti sono maggiori dell’imposta

lorda, un’imposta netta uguale a zero.

I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o

di altri familiari usufruiranno sia delle detrazioni di imposta previste dall’art. 12, D.P.R. n.

917/1986 e ss. mm. (di seguito Tuir) che di quelle previste dall’art. 13. Le detrazioni per

carichi di famiglia spettano al sostituito qualora abbia dei familiari fiscalmente a carico.

L’ammontare delle detrazioni varia in funzione di diversi fattori, in particolare il grado di

parentela e l’ammontare del reddito complessivo posseduto. Sia per le altre detrazioni,

spettanti al sostituito in quanto percettore di redditi da lavoro dipendente (art. 13), che per

le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12), il sostituto d’imposta, mensilmente, dovra

effettuare una stima del reddito complessivo del lavoratore, incrementato, eventualmente,

degli ulteriori redditi indicati dal soggetto sostituito al fine di riconoscere al lavoratore le

detrazioni teoriche. Quindi, solo in fase di conguaglio, dunque a fine anno, ovvero alla

conclusione del rapporto di lavoro se precedente, sara possibile per il datore di lavoro

conoscere il reddito complessivo sul quale determinare le detrazioni effettivamente spet-

tanti al sostituito.

Al lavoratore e lasciata la scelta di richiedere il riconoscimento delle detrazioni per familiari

a carico o le altre detrazioni al proprio sostituto d’imposta o direttamente in sede di

dichiarazione dei redditi, mediante, a titolo esemplificativo, la presentazione del modello

730. Per quanto precede, le detrazioni d’imposta possono essere riconosciute mensilmen-

te, dal sostituto d’imposta, direttamente in busta paga, a condizione che il lavoratore

dichiari formalmente di avervi diritto e indichi le condizioni di spettanza. In particolare, ai

fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12) ovvero delle altre

detrazioni (art. 13), il datore di lavoro richiede ai propri dipendenti un’attestazione che

contenga le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali puo usufruire

delle detrazioni d’imposta (art. 23, c. 2, D.P.R. n. 600/1973).

Il dipendente dovra solo comunicare, successivamente alla prima comunicazione, le even-

tuali variazioni che modificano il diritto alle detrazioni di imposta. Qualora sia stata presen-

tata la richiesta delle detrazioni d’imposta il datore di lavoro, acquisita la documentazione,

Riferimentinormativi e nozione

Richiestadelle detrazioni

VADEMECUM

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 III

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deve dunque determinare le detrazioni teoriche spettanti che corrispondera in corso d’an-

no al lavoratore, considerando anche gli ulteriori redditi eventualmente comunicati.

Ricordiamo che il reddito complessivo, il cui ammontare determina il valore delle detrazioni

spettanti, deve essere assunto al netto del reddito prodotto dall’unita immobiliare adibita

ad abitazione principale (art. 12, c. 4-bis e art. 13, c. 6-bis del Tuir). Differentemente ai fini

del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico il calcolo del reddito complessivo

del familiare, per essere considerato a carico del sostituito, deve essere al lordo del reddito

imputabile all’abitazione principale.

In base alla situazione reddituale del sostituito, le detrazioni per familiari a carico possono:

� spettare per intero;

� spettare in parte;

� non spettare.

Infatti, le detrazioni inserite nell’art. 12 del Tuir possono essere definite detrazioni di base in

quanto diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo posse-

duto dal sostituito nell’anno di imposta, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a E95.000,00 per le detrazioni dei figli, a E 80.000,00 per quelle del coniuge e degli altri

familiari. Le detrazioni per carichi di famiglia, individuate su base annuale e decrescenti

al crescere del reddito complessivo, sono rapportate a mese: competono dal mese in cui si

sono verificate le condizioni richieste, sino a quello in cui le stesse sono cessate, mentre

risulta irrilevante il giorno in cui si verifica l’evento. I familiari fiscalmente a carico per i quali

puo maturare il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, a condizione che posseggano un

reddito complessivo non superiore a E 2.840,51, sono:

� il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

� i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, indipen-

dente mente dal superamento di determinati limiti di eta;

� gli altri familiari (ex art. 433 cod. civ. coniuge legalmente ed effettivamente separato;

discendenti dei figli; genitori, compresi i naturali e adottivi; generi e nuore; suocero e

suocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali; nonni e nonne, compresi quelli naturali).

Il limite di E 2.840,51 e riferito all’intero periodo di imposta e il superamento del limite in

corso d’anno non consente la fruizione della detrazione per quel familiare che non potra

essere considerato a carico nel periodo d’imposta considerato. Le detrazioni per i figli non

si possono piu ripartire liberamente tra i genitori.

La detrazione spettante e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed

effettivamente separati. In alternativa, se c’e accordo tra le parti, si puo scegliere di

attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito piu elevato. Quindi in caso

di incapienza sull’imposta del genitore con reddito piu basso, il godimento per intero delle

detrazioni spetta all’altro genitore.

Si ricorda che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente puo

beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non

puo essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, ne e possibile riportarlo

nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, non sara possibile beneficiare di una

parte delle detrazioni spettanti. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ora disposto per legge che:

� se non c’e accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affi-

damento e congiunto o condiviso, va ripartita al 50%;

� quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento con-

giunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione

(cioe nelle ipotesi di incapienza), questa e assegnata per intero all’altro genitore. Il genitore

che riceve per intero la detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un

importo pari alla maggiore detrazione fruita.

Detrazioniper carichidi famiglia

VADEMECUM

IV PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e

coniugato, o se coniugato si e successivamente legalmente separato ovvero se vi sono

figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o, se coniugato si e

successivamente legalmente o effettivamente separato la detrazione prevista per il coniu-

ge si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista

per questi ultimi. La mancanza del coniuge che da luogo alla concessione della detrazione

speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi:

� quando l’altro genitore e deceduto;

� quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;

� quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente;

� quando da certificazione dell’autorita giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

La detrazione spettante per gli altri familiari a carico e fissata nella misura di E 750,00, da

ripartire in pro quota tra coloro che ne hanno diritto, per ogni persona indicata nell’art. 433

cod. civ., che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da

provvedimenti dell’autorita giudiziaria: genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi),

adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge

separato o divorziato che percepisca alimenti.

L’art. 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito che

confluisce nel reddito complessivo e indica le modalita di calcolo delle stesse. Come

per le detrazioni per i familiari a carico, anche quelle per tipo di reddito spettano in misura

decrescente man mano che il reddito complessivo aumenta, fino ad annullarsi per un

reddito pari a E 55.000,00.

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti devono essere rapportate al periodo di lavoro o di

pensione nell’anno (l’anno si deve considerare suddiviso in 365 giorni quindi l’importo

annuale spettante andra diviso per 365 e moltiplicato per i giorni del periodo di paga).

Per i redditi fino a E 8.000,00 la detrazione non potra essere inferiore a E 690,00. Per

rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare effettivamente spettante non puo

essere inferiore a E 1.380,00.

E opportuno ricordare che lo stesso art. 13, c. 1-bis, del Tuir, prevede che ai lavoratori

dipendenti pubblici e privati e per i soggetti il cui reddito complessivo e formato dai redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l), del

Tuir), e riconosciuto un credito d’imposta nella misura di 80 euro netti mensili. I sostituti

d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al

credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza

attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Per i sostituiti il diritto al credito di cui trattasi, si verifica quando:

� l’imposta lorda, determinata su detti redditi, e di ammontare superiore alle detrazioni da

lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del Tuir (sono esclusi i soggetti

incapienti ovvero i sostituiti che hanno un reddito annuo, inferiore a E 8.145,00, per il quale

non pagano imposte);

� il sostituito e titolare di un reddito complessivo, per l’anno d’imposta 2014, non supe-

riore a E 26.000 (il reddito complessivo rilevante ai fini in esame e assunto al netto del

reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).

Quindi, il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del

diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a

debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonche all’importo del reddito com-

plessivo.

Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro

dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste

dall’art. 13, c. 1, del Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste

Detrazioniper lavoro

dipendentee credito

d’imposta

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PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 V

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dall’articolo 12 del medesimo Tuir. Anche il reddito complessivo ai fini del credito spettan-

te, qui in esame, e assunto al netto del reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione

principale e delle relative pertinenze.

Per quanto detto sono esclusi dal credito:

� i contribuenti il cui reddito complessivo non e formato dai redditi specificati dal comma

1-bis;

� i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma

1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art.

13, c. 1, del Tuir;

� i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda ‘‘capiente’’, sono titolari di un reddito

complessivo superiore a euro 26.000.

Tabella detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato(art. 12, comma 1, lett. a), b), Tuir)

Reddito complessivo in euro (E) Detrazione spettante in euro (E)

fino a 15.000,00 800 – [110 � (RC / 15.000)]

compreso tra 15.000,01 e 40.000,00 690

compreso tra 40.000,01 e 80.000,00 690 � [(80.000 – RC) / 40.000]

oltre 80.000,00 0

Maggiorazione della detrazione per coniuge a carico (importi in E):

compreso tra 29.000,01 e 29.200,00 10

compreso tra 29.200,01 e 34.700,00 20

compreso tra 34.700,01 e 35.000,00 30

compreso tra 35.000,01 e 35.100,00 20

compreso tra 35.100,01 e 35.200,00 10

Se il risultato dei rapporti sopra definiti e maggiore di zero il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazioni per figli a carico(art. 12, comma 1, lett. c), Tuir)

Detrazioneteorica annua

per ciascunfiglio

Maggiorazioni per ogni figlio

Coefficiente per la determinazionedella detrazione effettivamente

spettante(se < di 0 la detrazione non spetta)

Minoredi 3 anni

Portatore dihandicap

Nucleocon piudi 3 figli

950 270 400 200 [95.000 + (15.000 per ogni figlio successi-vo al 1º) – RC] : [95.000 + (15.000 per ognifiglio successivo al 1º)]

Detrazioni per altri familiari a carico(art. 12, comma 1, lett. d), Tuir)

Reddito complessivo in euro (E) Detrazione spettante in euro (E)

fino a 80.000,00 750 � (80.000 – RC) : 80.000

Oltre 80.000,00 0

Formule

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VI PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Ulteriore detrazione per i nuclei con almeno 4 figli(art. 12, comma 1-bis, Tuir)

In presenza di almeno 4 figli e riconosciuta una ulteriore detrazione di E 1.200,00. L’ulteriore detrazione non spetta perciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio della famiglia numerosa chepertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a 4.La ripartizione del beneficio deve intendersi al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso diseparazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ladetrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti disposti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente acarico, la detrazione compete all’altro coniuge per l’intero importo.La detrazione spetta per intero anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di 4 figli a carico, sussistesolo per una parte dell’anno. L’ulteriore detrazione si aggiunge a quelle ordinarie gia previste dal comma 1 dell’art. 12del Tuir e quindi spetta al lavoratore soltanto se fruisce delle ordinarie detrazioni per figli a carico nella misura intera enon e influenzata dal reddito complessivo percepito dal beneficiario.Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma1 dell’articolo 12 del Tuir nonche delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, per onerie per canoni di locazione previste, rispettivamente agli artt. 13, 15 e 16 del Tuir, nonche delle detrazioni previste daaltre disposizioni normative, e riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non hatrovato capienza nell’imposta lorda dovuta. Il credito puo essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi (mod.730 o modello Unico Persone fisiche), oppure se il dipendente possiede esclusivamente redditi di lavoro dipendenteo assimilati e reddito della prima casa di abitazione con le relative pertinenze, tale credito puo essere richiesto periscritto direttamente al datore di lavoro attestando l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli precedentemente citati(si veda decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52in data 1º marzo 2008).

Detrazioni per reddito di lavoro dipendente(art. 13, comma 1, lett. a) b) e c), Tuir, spettanti al contribuente che possiede redditi da lavoro dipendente)

Reddito complessivo in euro (E) Detrazione spettante in euro (E)

fino a 8.000,00 1.880

compreso tra 8.000,01 e 28.000,00 978 + 902 � (28.000 – RC) : 20.000

compreso tra 28.000,01 e 55.000,00 978 � (55.000 – RC) : 27.000

Oltre 55.000,00 0

Se il risultato dei rapporti sopra definiti e maggiore di zero il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno.

Credito spettante art. 13, c. 1-bis per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir) e assimilato(art. 50, c. 1, del Tuir, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l)

Reddito complessivo in euro (E) Credito spettante in euro (E)

fino a 24.000,00 640

oltre 24.000,00 e fino a 26.000 640,00 x 26.000,00 - reddito complessivo 2.000,00

Nell’esempio che segue e stato considerato un lavoratore subordinato con contratto a

tempo indeterminato dipendente di una impresa inquadrata nel settore dell’industria con

piu di 15 dipendenti. Il CCNL applicato prevede l’erogazione di 13 mensilita. Il lavoratore ha

dichiarato al sostituto d’imposta che il coniuge non e a carico. Il nucleo familiare e compo-

sto dai coniugi, un figlio minorenne a carico dell’altro genitore che possiede un reddito piu

basso del lavoratore. Il mese in elaborazione e di 31 giorni.

Il sostituto d’imposta dovra calcolare le detrazioni teoriche spettanti assumendo come

‘‘Reddito Complessivo’’ l’imponibile fiscale del mese (ipotizziamo che il mese in elabora-

zione sia gennaio) e moltiplicarlo per il numero delle mensilita previste dall’accordo col-

lettivo. Il RC sara pari a 21.461,70.

Applichiamo le formule.

Detrazioni spettanti per lavoro dipendente (in E):

978 + 902 � [(28.000 – 21.461,70) : 20.000] = 978 + 902 x [0,3269] = 978 + 294,8638 =

1.272,86 / 365 � 31

Esempi

VADEMECUM

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 VII

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Il mese successivo il lavoratore, nell’esempio considerato sopra, comunica al sostituto

d’imposta una variazione delle condizioni richieste per l’applicazione delle detrazioni spet-

tanti. Il coniuge ha cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato e il suo reddito

complessivo non ha superato, al lordo del reddito per l’abitazione principale, E 2.840,51.

Conseguentemente sia il figlio minore che il coniuge risultano a carico del lavoratore al

100%. Il figlio compira 3 anni il 18 febbraio.

Il sostituto d’imposta dovra calcolare le detrazioni teoriche spettanti assumendo come

‘‘Reddito Complessivo’’ l’imponibile fiscale del mese precedente (ipotizziamo che il mese

in elaborazione sia febbraio) sommato alla mensilita corrente moltiplicata per il numero

delle mensilita ancora da corrispondere previste dall’accordo collettivo. Il ‘‘Reddito Com-

plessivo’’ sara pari a 21.461,70.

Applichiamo le formule.

Detrazioni spettanti per lavoro dipendente (in E):

978 + 902 � [(28.000 – 21.461,70) : 20.000] = 978 + 902 � [0,3269] = 978 + 294,86 =

1.272,86 / 365 � 28

Detrazioni spettanti per il coniuge a carico (in E):

690 / 12

Detrazioni spettanti per i figli a carico (in E):

950 + 270 � [(95.000 – 21.461,70) : 95.000] = 1.220 � [0,7740] = 735,30 / 12

VADEMECUM

VIII PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Ancora, il mese successivo il lavoratore, nell’esempio considerato sopra, comunica al

sostituto d’imposta una variazione delle condizioni richieste per l’applicazione delle detra-

zioni spettanti. Il nucleo familiare si allarga e si aggiunge un altro familiare convivente, la

suocera, che non possiede redditi. Conseguentemente il lavoratore ha diritto alle detrazioni

spettanti per gli altri familiari a carico.

Il mese precedente il figlio minorenne ha compiuto 3 anni quindi, a partire dal mese in

esame, il lavoratore non godra piu delle detrazioni per i figli minori di 3 anni ma godra delle

detrazioni per i figli a carico senza la maggiorazione di E 270. La variazione di cui sopra non

e stata comunicata ma sara comunque applicata dal sostituto d’imposta poiche il lavora-

tore, nella richiesta delle detrazioni per il figlio minore di 3 anni, aveva gia comunicato il

codice fiscale e/o la data di nascita del figlio a carico, dati dai quali e possibile rilevare la

variazione della detrazione spettante.

Il sostituto d’imposta dovra calcolare le detrazioni teoriche spettanti assumendo come

‘‘Reddito Complessivo’’ l’imponibile fiscale dei mesi precedenti (ipotizziamo che il mese

in elaborazione sia marzo) sommandoli alla mensilita corrente moltiplicata per il numero

delle mensilita ancora da corrispondere previste dall’accordo collettivo. Il ‘‘Reddito Com-

plessivo’’ sara pari a 21.461,70.

VADEMECUM

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 IX

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Applichiamo le formule.

Detrazioni spettanti per lavoro dipendente (in E):

978 + 902 � [(28.000 – 21.461,70) : 20.000] = 978 + 902 � [0,3269] = 978 + 294,86 =

1.272,86 / 365 � 31

Detrazioni spettanti per il coniuge a carico (in E):

690 / 12

Detrazioni spettanti per i figli a carico (in E):

950 � [(95.000 - 21.461,70) : 95.000] = 950 � [0,7740] = 735,30 / 12

Detrazioni spettanti per altri familiari a carico (in E):

750 � [(80.000 – 21.461,70) : 80.000] = 750 � [0,7317] = 548,77 / 12

Nel mese di aprile il lavoratore, nell’esempio considerato sopra, comunica al sostituto

d’imposta una variazione delle condizioni richieste per l’applicazione delle detrazioni spet-

tanti. Il nucleo familiare si allarga, il coniuge ha partorito, il 21 aprile. Il lavoratore comunica

al sostituto d’imposta la variazione per il diritto alle detrazioni per i familiari a carico. Il

sostituto d’imposta dovra calcolare le detrazioni teoriche spettanti assumendo come ‘‘Red-

dito Complessivo’’ l’imponibile fiscale dei mesi precedenti (ipotizziamo che il mese in

elaborazione sia aprile) sommandoli alla mensilita corrente moltiplicata per il numero delle

mensilita ancora da corrispondere previste dall’accordo collettivo. Il ‘‘Reddito Complessi-

vo’’ sara pari a 21.461,70.

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X PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Applichiamo le formule.

Detrazioni spettanti per lavoro dipendente (in E):

978 + 902 � [(28.000 – 21.461,70) : 20.000] = 978 + 902 � [0,3269] = 978 + 294,86 =

1.272,86 / 365 � 30

Detrazioni spettanti per il coniuge a carico (in E):

690 / 12

Detrazioni spettanti per i figli a carico (in E):

950 + 950 + 270 � [(110.000 – 21.461,70) : 110.000] = 2.170 � [0,8048] = 1.746,41 / 12

Detrazioni spettanti per altri familiari a carico (in E):

750 � [(80.000 – 21.461,70) : 80.000] = 750 � [0,7317] = 548,77 / 12

VADEMECUM

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 XI

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Esonero contributivo triennale non cumulabileper le zone montane e svantaggiate

L’Inps, comunica che, considerato che nei rapporti di lavoro agricolo non e cumulabile

l’esonero triennale contributivo previsto dalla L. n. 190/2014 (Legge di stabilita 2015) con

le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. n. 67/

1988, si devono ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, applicando per i

lavoratori ammessi al beneficio, per le giornate lavorate in zona ordinaria, l’esonero triennale

ex art. 1, comma 119, L. n. 190/2014, mentre per le giornate lavorate in zone montane o

svantaggiate, le riduzioni contributive di cui all’art. 9, L. n. 67/1988.

Inps - Rilascio dell’applicativo accreditamento aziendegestione separata

L’Inps rende noto che per i lavoratori parasubordinati obbligati alla Gestione Separata e

stata messa a disposizione, sul Cassetto gestione separata committenti, un nuovo appli-

cativo che permette la registrazione di un’azienda committente che, per la prima volta, deve

inviare un flusso Uniemens.

Lavoratori socialmente utili - Fondamentale la datadi approvazione del progetto

Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla portata dell’art. 26, comma 12,

D.Lgs. n. 150/2015 (attuativo del Jobs Act), in base al quale gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 468/

1997, si applicano ai soli progetti di attivita e lavori socialmente utili in corso alla data del 24

settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015), precisando che i progetti

di attivita in parola sono quelli per cui l’atto di approvazione del progetto di utilizzo di

lavoratori socialmente utili abbia una data antecedente al 24 settembre 2015.

Indennita di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi

Il Ministero del lavoro chiarisce che le situazioni per le quali entro il 24 settembre 2015 si

siano perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento di disoccupazione ASpI per i

lavoratori sospesi e precisamente (ossia, l’aver stipulato l’accordo con la previsione delle

sospensioni entro la data del 23 settembre 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’aver pre-

sentato la relativa istanza nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a

dire entro il 12 ottobre 2015) saranno prese in considerazione nei limiti delle risorse

disponibili.

INPS, msg.23 ottobre 2015,n. 6533

INPS, msg.23 ottobre 2015,n. 6531

Min. lavoro, circ.22 ottobre 2015, n. 28

Min. lavoro, circ.20 ottobre 2015, n. 27

NOTIZIE FLASH

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 21

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Imposta sostitutiva sulla rivalutazionedel T.f.r.Walter Grattarola - Dottore commercialista e revisore legale

ADEMPIMENTO " Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il T.f.r. e applicata dal datore dilavoro/sostituto d’imposta un’imposta sostitutiva del 17%, calcolata sulle rivalutazionimaturate in ciascun anno. L’imposta e versata in due rate, in acconto e in saldo.

SOGGETTI " Soggetti obbligati: tutti i datori di lavoro subordinato. Sono esclusi:– i datori di lavoro domestico;– le imprese di nuova costituzione nell’anno iniziale di attivita.

PRECONDIZIONI " Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipologia (no pa-rasubordinato e occasionale).

FLUSSODI LAVORO "

Acconto:1) calcolare il 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenen-

do conto anche delle rivalutazioni relative ai T.f.r. erogati nel corso di detto anno. Inalternativa, l’acconto puo essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto edovuto;

2) calcolare il 17% della somma sopra determinata (acconto);3) versare l’acconto tramite mod. F24.Saldo:1) calcolare la rivalutazione del T.f.r. al 31 dicembre dell’anno precedente;2) calcolare il 17% della somma sopra determinata e detrarre quanto versato in

acconto;3) versare la differenza a debito (saldo) tramite mod. F24;4) se il versamento dell’acconto risulta in eccesso rispetto a quanto dovuto (saldo a

credito) la differenza potra essere scomputata dalle ulteriori ritenute che il sosti-tuto d’imposta e chiamato a versare oppure puo essere compensata in F24;

5) detrarre l’imposta complessivamente versata dal fondo T.f.r. stesso.

TERMINIE SCADENZE "

Termini di versamento: 16 dicembre (acconto) e 16 febbraio (saldo)

SANZIONI " Omesso versamento dell’imposta sostitutiva: sanzione del 30% dell’imposta nonversata.

FONTI " – Codice civile, art. 2120– L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 623– D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 11– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471– D.P.R 10 novembre 1997, n. 445– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600– Agenzia delle Entrate, circ. 20 marzo 2001, n. 29/E– Agenzia delle Entrate, ris. 12 giugno 2001, n. 87/E

SCHEDA PRATICA

NORME InPratica

22 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il T.f.r. e applicata dal datore di

lavoro/sostituto d’imposta un’imposta sostitutiva del 17%, calcolata sulle rivalutazioni

maturate in ciascun anno. L’imposta e versata in due rate, in acconto e in saldo. Sono

previsti appositi codici tributo per i due versamenti. La rivalutazione e al 17% dal 1º

gennaio 2015, precedentemente era l’11% (in questo senso, il saldo della rivalutazione

dovuto a febbraio 2015 si riferisce ad una rivalutazione effettuata nel 2014).

Sono obbligati ad applicare l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei

fondi per il T.f.r., tutti i datori di lavoro subordinato. Sono esclusi:

– i datori di lavoro domestico, che non rivestono il ruolo di sostituti d’imposta, e che in

generale sono esclusi dagli adempimenti connessi a tale ruolo;

– le imprese di nuova costituzione nell’anno iniziale di attivita, in quanto e assente la

rivalutazione del T.f.r.

Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipologia, salvo che si

tratti di lavoro occasionale o parasubordinato. E necessario infatti che vi sia un accantona-

mento relativo all’anno precedente da rivalutare.

L’imposta e versata in due rate, in acconto e in saldo.

Acconto:

1) effettuare il calcolo del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente,

tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai T.f.r. erogati nel corso di detto anno (me-

todo c.d. ‘‘storico’’). In alternativa, l’acconto puo essere determinato presuntivamente, aven-

do riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto e

dovuto (metodo c.d. ‘‘previsionale’’). Anche l’eventuale quota di T.f.r. versata al Fondo di

tesoreria dell’Inps (versamento al quale sono tenuti i datori di lavoro con piu di 50 addetti

relativamente alle quote di T.f.r. non devolute ai fondi di previdenza complementare) deve

essere rivalutata e assoggettata all’imposta sostitutiva da parte del datore di lavoro. Non

bisogna invece considerare le eventuali quote di T.f.r. versate ai Fondi di previdenza com-

plementare. La rivalutazione e altresı sospesa nel caso di erogazione di T.f.r. in busta paga;

2) calcolare il 17% della somma sopra determinata (acconto);

3) versare l’acconto tramite mod. F24 (codice tributo 1712) entro il 16 dicembre dell’anno

corrente.

Saldo:

1) calcolare la rivalutazione del T.f.r. al 31 dicembre dell’anno precedente;

2) calcolare il 17% della somma sopra determinata e detrarre quanto versato in acconto;

3) versare la differenza a debito (saldo) tramite mod. F24 (codice tributo 1713) entro il 16

febbraio. Deve essere versata entro tale termine anche l’imposta sostitutiva trattenuta

precedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

4) se il versamento dell’acconto risulta in eccesso rispetto a quanto dovuto (e quindi

emerge un saldo a credito) la differenza potra essere scomputata dalle ulteriori ritenute

che il sostituto d’imposta e chiamato a versare oppure puo essere compensata tramite F24;

5) detrarre l’imposta complessivamente versata dal fondo T.f.r. stesso, in modo che il

lavoratore risulti effettivamente inciso dall’imposta.

I termini di versamento sono fissati al

– 16 dicembre per l’acconto;

– 16 febbraio per il saldo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’imposta va comunque calcolata e trattenuta in

sede di liquidazione del T.f.r. al dipendente, ma versata entro i termini sopra indicati.

In caso di omesso versamento dell’imposta sostitutiva, la sanzione e pari al 30% dell’im-

posta non versata. E possibile il ricorso al ravvedimento operoso.

ADEMPIMENTO "

SOGGETTI "

PRECONDIZIONI "

FLUSSO DI LAVORO "

TERMINI ESCADENZE "

SANZIONI "

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 23

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Il riordino della normativa in materiadi ammortizzatori sociali: fondidi solidarieta e contratti espansiviEmiliana M. Dal Bon - Consulente del lavoro ed esperta della Fondazione studi

dei consulenti del lavoro

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammor-

tizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche in materia di riordino

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita ispettiva e di tutela e conciliazione delle

esigenze di cura, di vita e di lavoro)

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicem-

bre 2014, n. 183)

Ministero del Lavoro circolare 5 ottobre 2015, n. 24 (Decreto legislativo n. 148 del 14

settembre 2015 recante ‘‘Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammor-

tizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,

n. 183’’ - Causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo per la

concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale)

Con la finalita di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi

di riduzione o sospensione dell’attivita lavorativa e per le cause previste dalla normativa in

materia di CIGO e CIGS, la legge n. 92/2012 ha istituito i fondi di solidarieta bilaterali per i

settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale.

I fondi sono definiti bilaterali poiche alla loro creazione e al loro sostentamento contribui-

scono sia i datori di lavoro che i lavoratori, per il tramite delle associazioni sindacali e di

categoria.

La legge delega del Jobs Act (art. 1, comma 2, lett. a), n. 7, L. n. 183/2014) ha richiesto che

il Governo provvedesse a revisionare l’ambito di applicazione dei fondi di solidarieta di cui

all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei

fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessio-

ne. Il D.Lgs. n. 148/2015 (artt. 26-40) e, quindi, intervenuto fissando una dead line per

l’attivazione dei fondi di solidarieta rendendoli effettivamente obbligatori.

La disciplina, invece, dei contratti di solidarieta espansivi non e stata modificata in

maniera profonda dal Jobs Act, tanto che, infatti, la legge delega non se ne occupa. Il

D.Lgs. n. 148/2015 (in un unico articolo, il 41) ha sostanzialmente ripreso la disciplina

previgente, con qualche piccola innovazione, e l’ha inserita nel riordino degli ammortizzatori

sociali. Lo strumento della solidarieta espansiva non ha avuto un gran successo negli anni

passati, ma il Legislatore ha comunque deciso di mantenerlo in vita, spostandolo dal de-

creto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (i cui articoli 1 e 2 relativi ai contratti di solidarieta

vengono abrogati) e ricomprendendolo all’interno della disciplina degli ammortizzatori so-

ciali, in una sorta di armonizzazione della disciplina.

RIFERIMENTINORMATIVI "

FOCUS

24 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Il compito di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto

la costituzione dei fondi di solidarieta bilaterali e affidato alle organizzazioni sindacali e

imprenditoriali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale. Tali fondi

garantiscono una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensio-

ne dell’attivita lavorativa, per i lavoratori delle aziende di quei settori che non rientrano

nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

I fondi vengono istituiti presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’istituzione dei fondi e

obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione CIGO/CIGS in

relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu di 5 dipendenti (ai fini del

raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti).

La novita introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015 (art. 26, nello specifico) e quella relativa alla

dimensione dei datori di lavoro obbligati all’istituzione dei fondi: prima l’obbligatorieta ri-

guardava i datori di lavoro che occupavano mediamente piu di 15 dipendenti.

I fondi obbligatori hanno numerose finalita, tra cui:

� assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto

alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero

prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale

previsti dalla normativa vigente;

� prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro

dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il

pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;

� contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione

professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Come si e gia detto i fondi solo obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di

applicazione CIGO/CIGS, ma possono comunque essere istituiti anche in relazione a settori di

attivita e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia rientrano in tale ambito di applicazione.

In riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali gia

esistono consolidati sistemi di bilateralita e si presentano peculiari esigenze, le organizza-

zioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale

avrebbero dovuto procedere, alla data di entrata in vigore del decreto, ad adeguare le fonti

normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali gia esistenti. L’adeguamento ha lo

scopo di far sı che tali fondi assicurino almeno una delle seguenti prestazioni:

� un assegno di durata e misura pari al cd. assegno ordinario, di importo almeno pari

all’integrazione salariale (art. 30);

� l’assegno di solidarieta in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le

organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative accordi collettivi aziendali che

stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di

personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o

al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo prevedendo

in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile (art. 31).

Nel caso in cui, al 31 dicembre 2015, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali compara-

tivamente piu rappresentative a livello nazionale non abbiano proceduto ad aggiornare la

normativa dei fondi bilaterali gia esistenti affinche prevedano almeno una delle due pre-

stazioni di cui sopra, i datori di lavoro che occupano mediamente piu di 5 dipendenti

confluiranno automaticamente nel fondo di integrazione salariale dell’art. 29.

Fino al 31 dicembre 2015, nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente piu di

15 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’am-

bito di applicazione CIGO/CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarieta bilaterali

FONDI DI SOLIDARIETABILATERALI "

Istituzione dei fondi disolidarieta bilaterali

Fondi di solidarietabilaterali alternativi

Fondo di solidarietaresiduale - fondo di

integrazione salariale

FOCUS

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 25

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opera il fondo residuale (art. 28). A decorrere dal 1º gennaio 2016 tale fondo prendera il

nome di fondo di integrazione salariale e riguardera i datori di lavoro che occupano media-

mente piu di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rien-

tranti nell’ambito di applicazione CIGO/CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarieta

bilaterali (art. 29).

L’aliquota di finanziamento del fondo e fissata allo 0,65%, per i datori di lavoro che occu-

pano mediamente piu di 15 dipendenti, e allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano

mediamente sino a 15 dipendenti. Viene, quindi, abbassata rispetto alla disciplina previgen-

te (0,5%) l’aliquota applicata ai datori di lavoro che occupano mediamente piu di 15 dipen-

denti. E stabilita, inoltre, una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connes-

sa all’utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa.

I fondi di cui sopra assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in

materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno

ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale (art. 30).

La normativa stabilisce che l’assegno non puo avere durata inferiore alle 13 settimane in un

biennio mobile e superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste

dalle specifiche disposizioni per CIGO (art. 12) e CIGS (art 22). In ogni caso l’assegno

ordinario soggiace, in termini di durata complessiva, alle regole generali previste per tratta-

menti di integrazione salariale dall’articolo 4, comma 1.

Si noti come, prima della riforma operata attraverso il D.Lgs. n. 148/2015, l’assegno ordi-

nario non poteva eccedere la durata massima prevista dalla CIGO, mentre ora la sua durata

massima varia a seconda di quale causale sia alla base della richiesta. La domanda di

accesso all’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della

sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa eventualmente programmata, e non oltre il

termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa. L’altra

prestazione sara erogata dal fondo di integrazione salariale (e non dal fondo di solidarieta

residuale), e percio decorrera dal 1º gennaio 2016, ed e l’assegno di solidarieta (art. 31).

In sostanza questa prestazione va a sostituire i contratti di solidarieta difensiva cd. di tipo B.

Infatti, il fondo di solidarieta residuale garantira un assegno di solidarieta, in favore dei dipen-

denti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu

rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro,

al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo

24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per

giustificato motivo oggettivo. La durata massima della prestazione dell’assegno di solidarieta

e fissata in 12 mesi in un biennio mobile, durante i quali la riduzione media dell’orario di lavoro

non puo essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori

interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro

non puo essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solida-

rieta e stipulato. La domanda di assegno di solidarieta deve essere presentata in via telema-

tica all’INPS, corredata dal relativo accordo sindacale, entro 7 giorni dalla data di conclusione

di questo. Nella domanda deve essere indicato l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione

di orario; tale elenco deve essere concordato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal

datore di lavoro. La riduzione dell’attivita lavorativa deve avere inizio entro il 30esimo giorno

successivo alla data di presentazione della domanda. Le aliquote di contribuzione ordinaria

per il finanziamento di queste prestazioni sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella

misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo (art. 33). E previsto, inoltre, a carico del

datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa, un contributo

addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, non inferiore all’1,5%, e - specifico

per l’assegno straordinario - un contributo di importo corrispondente al fabbisogno di coper-

tura dell’assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.

FOCUS

26 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Nel nuovo D.Lgs. n. 148/2015 e un unico articolo che si occupa della disciplina dei contratti

di solidarieta espansivi, l’art. 41. Le finalita di questa particolare tipologia di accordi aziendali,

che acquistano piena efficacia solo se depositati presso la Direzione territoriale del lavoro,

sono rimaste invariate nonostante l’intervento della Riforma. Infatti, i contratti di solidarieta

espansiva, contenuti in contratti collettivi aziendali (stipulati ai sensi dell’articolo 51 del

decreto legislativo n. 81 del 2015), possono prevedere una riduzione stabile dell’orario di

lavoro, con riduzione della retribuzione, al fine di permettere la contestuale assunzione a

tempo indeterminato di nuovo personale, con lo scopo di incrementare gli organici.

Ai datori di lavoro che decidano di assumere nuovo personale, riducendo in maniera stabile

l’orario di lavoro dei lavoratori gia dipendenti, sono concesse delle agevolazioni. In parti-

colare e concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e

per ogni mensilita di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi

assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, pari, per i primi

12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile e, per

ciascuno dei 2 anni successivi, pari, rispettivamente, al 10 e al 5%.

In sostituzione del contributo di cui sopra, per i lavoratori di eta compresa tra i 15 e i 29 anni

assunti in forza di contratti di solidarieta espansiva, viene riconosciuta per i primi 3 anni e

comunque non oltre il compimento del 29esimo anno di eta del lavoratore assunto, la

possibilita di versare la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro in misura corri-

spondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del

lavoratore nella misura prevista per la generalita dei lavoratori.

Non possono beneficiare di queste agevolazioni i datori di lavoro che, nei 12 mesi antece-

denti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di

lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria, dal momento che ratio della

norma e l’incremento degli organici. I contratti di solidarieta espansiva possono rappresen-

tare, per i lavoratori che presentino gli specifici requisiti, un incentivo al pensionamento.

In particolare possono presentare domanda di pensione i lavoratori delle imprese che

abbiano stipulato un contratto di solidarieta espansiva, e che abbiano:

� un’eta inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non piu di 24 mesi

� e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia.

A coloro che presentano la domanda spetta, con decorrenza dal mese successivo a quello

della presentazione, il trattamento di pensione a patto che essi abbiano accettato di svol-

gere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla meta dell’orario di lavoro prati-

cato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. In pratica il lavoratore godra

della pensione per il periodo di tempo in cui nel suo caso specifico e attivata la riduzione

dell’orario di lavoro. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto

avvenga entro 1 anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di

clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore

incremento dell’occupazione.

Viste le agevolazioni gia riconosciute per gli incrementi occupazionali che siano veicolati dai

contratti di solidarieta espansiva, i lavoratori assunti attraverso questi accordi aziendali sono

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai fini dell’ap-

plicazione di norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario

e creditizio.

CONTRATTI DISOLIDARIETA

ESPANSIVA "

Contratti di solidarietaespansiva

FOCUS

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 27

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Chimica - Aziende industrialiAccordo - 15 ottobre 2015

DA FARE SUBITO

Si ricorda che l’accordo di rinnovo ha stabilito che la tranche di aumento del trattamento

contrattuale mensile (minimo e I.p.o.) fissata dal 1º ottobre 2015 dal c.c.n.l. 22 settembre

2012 deve essere corrisposta dal 1º ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 come E.d.r. di pari

importo (*).

Le aziende che avessero gia erogato l’incremento di ottobre 2015 effettueranno i necessari

conguagli con la busta paga di novembre 2015.

Dal 1º ottobre 2015 i nuovi importi mensili del trattamento contrattuale sono dunque i

seguenti:

LivelliChimico farmaceutico

Minimo E.d.r. contrattuale I.p.o. E.a.r.

A1 2.190,52 23,00 406,96 190,00

A2 2.190,52 21,00 226,07 190,00

A3 2.190,52 20,00 174,70 190,00

B1 2.016,22 19,00 230,76 100,00

B2 2.016,22 18,00 160,39 100,00

C1 1.820,25 15,00 235,40 –

C2 1.820,25 15,00 170,61 –

D1 1.678,03 14,00 244,23 –

PARTI STIPULANTI " Federchimica, Farmindustria con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-

Chimici, Failc-Confail e Fialc-Cisa

CAMPO DI APPLICAZIONE " Addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e

dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL

DECORRENZA E DURATA " 1º gennaio 2016 - 31 dicembre 2018

Con riferimento all’accordo 15 ottobre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. per gli addetti all’industria chimica (v. Pratica

Lavoro n. 21/2015, pag. 38), le Parti hanno diffuso le tabelle del trattamento contrattuale mensile alle scadenze

previste dal rinnovo.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º ottobre 2015, 1º novembre 2015

DA METTERE IN AGENDA � Minimi tabellari 1º gennaio 2017, 1º gennaio 2018, 1º dicembre 2018� Premio di partecipazione 1º gennaio 2018

Minimi tabellari1º ottobre 2015,

1º novembre 2015

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28 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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LivelliChimico farmaceutico

Minimo E.d.r. contrattuale I.p.o. E.a.r.

D2 1.678,03 13,00 163,74 –

D3 1.678,03 12,00 121,73 –

E1 1.516,87 11,00 198,41 –

E2 1.516,87 10,00 126,27 –

E3 1.516,87 10,00 74,42 –

E4 1.516,87 9,00 36,17 –

F 1.483,46 9,00 — –

LivelliFibre chimiche

Minimo E.d.r. contrattuale I.p.o. E.a.r.

A1 2.178,52 21,00 384,96 190,00

A2 2.178,52 18,00 186,07 190,00

A3 2.178,52 17,00 124,70 190,00

B1 1.982,22 17,00 229,76 100,00

B2 1.982,22 15,00 123,39 100,00

C1 1.811,25 15,00 198,40 –

C2 1.811,25 14,00 141,61 –

D1 1.649,03 14,00 240,23 –

D2 1.649,03 13,00 131,74 –

D3 1.649,03 12,00 94,73 –

E1 1.499,87 12,00 186,41 –

E2 1.499,87 10,00 95,27 –

E3 1.499,87 10,00 55,42 –

E4 1.499,87 10,00 24,17 –

F 1.466,46 10,00 – –

LivelliAbrasivi

Minimo E.d.r. contrattuale I.p.o. E.a.r.

A1 2.092,51 21,00 257,47 190,00

B1 1.908,38 17,00 239,04 –

B2 1.908,38 16,00 108,05 –

C1 1.673,05 15,00 189,50 –

C2 1.673,05 14,00 149,46 –

C3 1.673,05 13,00 100,92 –

D1 1.503,44 13,00 229,06 –

D2 1.503,44 12,00 120,03 –

D3 1.503,44 11,00 85,15 –

E1 1.417,79 11,00 120,42 –

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LivelliAbrasivi

Minimo E.d.r. contrattuale I.p.o. E.a.r.

E2 1.417,79 10,00 51,47 –

E3 1.417,79 9,00 16,33 –

F 1.395,78 9,00 – –

LivelliLubrificanti e Gpl

Minimo E.d.r. contrattuale E.a.r.

Q1 2.872,00 24,00 180,00

Q2 2.613,00 21,00 158,00

A 2.508,00 20,00 —

B 2.326,00 18,00 —

C 2.118,00 16,00 —

D 1.985,00 15,00 —

E 1.848,00 13,00 —

F 1.728,00 12,00 —

G 1.696,00 12,00 —

H 1.596,00 11,00 —

I 1.466,00 10,00 —

————(*) L’accordo di rinnovo 15 ottobre 2015 non si esprime circa l’incidenza dell’E.d.r. sugli istituti legali econtrattuali.

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DA METTERE IN AGENDA

I nuovi importi mensili del trattamento contrattuale sono i seguenti:

Dal 1º gennaio 2017

LivelliChimico farmaceutico

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.231,52 424,96 190,00

A2 2.231,52 237,07 190,00

A3 2.231,52 184,70 190,00

B1 2.055,22 240,76 100,00

B2 2.055,22 167,39 100,00

C1 1.851,25 248,40 –

C2 1.851,25 180,61 –

D1 1.708,03 254,23 –

D2 1.708,03 171,74 –

D3 1.708,03 127,73 –

E1 1.543,87 205,41 –

E2 1.543,87 130,27 –

E3 1.543,87 76,42 –

E4 1.543,87 37,17 –

F 1.510,46 — –

LivelliFibre chimiche

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.219,52 400,96 190,00

A2 2.219,52 193,07 190,00

A3 2.219,52 129,70 190,00

B1 2.018,22 238,76 100,00

B2 2.018,22 127,39 100,00

C1 1.842,25 206,40 –

C2 1.842,25 147,61 –

D1 1.677,03 249,23 –

D2 1.677,03 136,74 –

D3 1.677,03 99,73 –

E1 1.526,87 191,41 –

E2 1.526,87 95,27 –

E3 1.526,87 55,42 –

E4 1.526,87 24,17 –

F 1.492,46 — –

Minimi tabellari1º gennaio 2017,1º gennaio 2018,

1º dicembre 2018

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LivelliAbrasivi

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.135,51 269,47 190,00

B1 1.943,38 248,04 –

B2 1.943,38 113,05 –

C1 1.702,05 198,50 –

C2 1.702,05 156,46 –

C3 1.702,05 106,92 –

D1 1.529,44 237,06 –

D2 1.529,44 125,03 –

D3 1.529,44 89,15 –

E1 1.442,79 125,42 –

E2 1.442,79 52,47 –

E3 1.442,79 17,33 –

F 1.420,78 — –

LivelliLubrificanti e Gpl

Minimo E.a.r.

Q1 2.934,00 180,00

Q2 2.668,00 158,00

A 2.559,00 —

B 2.373,00 —

C 2.160,00 —

D 2.025,00 —

E 1.884,00 —

F 1.759,00 —

G 1.726,00 —

H 1.625,00 —

I 1.493,00 —

Dal 1º gennaio 2018

LivelliChimico farmaceutico

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.268,52 438,96 190,00

A2 2.268,52 246,07 190,00

A3 2.268,52 191,70 190,00

B1 2.089,22 249,76 100,00

B2 2.089,22 173,39 100,00

C1 1.880,25 256,40 –

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LivelliChimico farmaceutico

Minimo I.p.o. E.a.r.

C2 1.880,25 187,61 –

D1 1.735,03 262,23 –

D2 1.735,03 177,74 –

D3 1.735,03 132,73 –

E1 1.567,87 211,41 –

E2 1.567,87 133,27 –

E3 1.567,87 78,42 –

E4 1.567,87 38,17 –

F 1.534,46 — –

LivelliFibre chimiche

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.256,52 414,96 190,00

A2 2.256,52 199,07 190,00

A3 2.256,52 133,70 190,00

B1 2.050,22 247,76 100,00

B2 2.050,22 130,39 100,00

C1 1.870,25 213,40 –

C2 1.870,25 153,61 –

D1 1.702,03 257,23 –

D2 1.702,03 140,74 –

D3 1.702,03 102,73 –

E1 1.549,87 196,41 –

E2 1.549,87 97,27 –

E3 1.549,87 56,42 –

E4 1.549,87 24,17 –

F 1.515,46 — –

LivelliAbrasivi

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.174,51 279,47 190,00

B1 1.974,38 256,04 –

B2 1.974,38 118,05 –

C1 1.729,05 205,50 –

C2 1.729,05 161,46 –

C3 1.729,05 111,92 –

D1 1.551,44 246,06 –

D2 1.551,44 130,03 –

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LivelliAbrasivi

Minimo I.p.o. E.a.r.

D3 1.551,44 94,15 –

E1 1.464,79 129,42 –

E2 1.464,79 53,47 –

E3 1.464,79 17,33 –

F 1.442,78 — –

LivelliLubrificanti e Gpl

Minimo E.a.r.

Q1 2.988,00 180,00

Q2 2.716,00 158,00

A 2.603,00 —

B 2.413,00 —

C 2.198,00 —

D 2.060,00 —

E 1.915,00 —

F 1.787,00 —

G 1.753,00 —

H 1.650,00 —

I 1.516,00 —

Dal 1º dicembre 2018

LivelliChimico farmaceutico

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.284,52 446,96 190,00

A2 2.284,52 251,07 190,00

A3 2.284,52 195,70 190,00

B1 2.104,22 252,76 100,00

B2 2.104,22 175,39 100,00

C1 1.892,25 261,40 –

C2 1.892,25 190,61 –

D1 1.746,03 266,23 –

D2 1.746,03 180,74 –

D3 1.746,03 134,73 –

E1 1.577,87 213,41 –

E2 1.577,87 134,27 –

E3 1.577,87 79,42 –

E4 1.577,87 39,17 –

F 1.544,46 — –

CCNL InPratica

34 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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LivelliFibre chimiche

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.272,52 420,96 190,00

A2 2.272,52 201,07 190,00

A3 2.272,52 134,70 190,00

B1 2.064,22 250,76 100,00

B2 2.064,22 131,39 100,00

C1 1.882,25 216,40 –

C2 1.882,25 155,61 –

D1 1.712,03 261,23 –

D2 1.712,03 142,74 –

D3 1.712,03 104,73 –

E1 1.559,87 198,41 –

E2 1.559,87 97,27 –

E3 1.559,87 56,42 –

E4 1.559,87 24,17 –

F 1.525,46 — –

LivelliAbrasivi

Minimo I.p.o. E.a.r.

A1 2.190,51 284,47 190,00

B1 1.987,38 260,04 –

B2 1.987,38 120,05 –

C1 1.740,05 208,50 –

C2 1.740,05 164,46 –

C3 1.740,05 113,92 –

D1 1.561,44 249,06 –

D2 1.561,44 132,03 –

D3 1.561,44 95,15 –

E1 1.474,79 130,42 –

E2 1.474,79 53,47 –

E3 1.474,79 17,33 –

F 1.452,78 — –

LivelliLubrificanti e Gpl

Minimo E.a.r.

Q1 3.013,00 180,00

Q2 2.738,00 158,00

A 2.624,00 —

B 2.433,00 —

CCNL InPratica

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 35

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LivelliLubrificanti e Gpl

Minimo E.a.r.

C 2.214,00 —

D 2.075,00 —

E 1.928,00 —

F 1.799,00 —

G 1.765,00 —

H 1.662,00 —

I 1.526,00 —

Vengono confermati gli importi mensili dell’elemento perequativo stabiliti dal 1º gennaio

2018 dall’accordo di rinnovo:

LivelliChimico farmaceutico

e Fibre chimiche Abrasivi Gpl

Q2 — — 38,00

A 41,00 37,00 34,00

B 37,00 33,00 32,00

C 33,00 31,00 28,00

D 31,00 28,00 27,00

E 26,00 22,00 24,00

F 21,00 19,00 22,00

G — — 21,00

H — — 20,00

I — — 18,00

Premio di partecipazione- Elemento perequativo

1º gennaio 2018

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36 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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Entro quale termine prescrizionale il lavoratore puo rivendicare al proprio datore

di lavoro il diritto al pagamento della retribuzione e di eventuali contributi previ-

denziali per un periodo di lavoro non regolare? Si applica la prescrizione breve di 5

anni o quella ordinaria di 10 anni?

Il soggetto intenzionato a tutelare, in ambito lavoristico, i propri diritti e quindi a riscuotere i

crediti che ha maturato (trattamento di fine rapporto, retribuzioni non corrisposte) nonche a

ottenere il risarcimento per omesso versamento dei contributi, ecc., e tenuto ad agire entro

determinati termini individuati dalla legge, il tutto per non far decadere la c.d. ‘‘prescrizione

del diritto", secondo quanto disposto dall’art. 2935 del codice civile (per tutti i diritti non

solo i crediti di lavoro). In linea con quanto citato dal lettore, le forme prescrizionali previste

sono sostanzialmente quella ordinaria decennale e quella breve quinquennale.

Per quanto concerne la tipologia decennale, in assenza di elementi normativi specifici,

l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha riconosciuto, il termine di prescrizione

ordinario di 10 anni in alcuni casi specifici: recupero diritti relativi a passaggi di qualifica;

risarcimenti di danni contrattuali, compresi il danno per omissione di versamenti contributivi

totali o parziali nel caso di denuncia da parte del lavoratore; erogazioni una tantum; accer-

tamento della natura subordinata del rapporto; il diritto al riconoscimento del rapporto a

tempo indeterminato e non a termine.

Per quanto concerne la prescrizione estintiva di 5 anni, questa risulta applicabile a: diritti

alle retribuzioni periodiche corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore con periodicita

annuale o inferiore; diritti alle indennita spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto

di lavoro (tra cui il trattamento di fine rapporto e l’indennita sostitutiva del preavviso).

Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti contributivi, l’art. 3, comma 9, legge 335/

95 ha ridotto, a partire dal 1º gennaio 1996, il termine prescrizionale dei contributi dovuti alle

gestioni pensionistiche obbligatorie - originariamente decennale - a 5 anni. In caso di de-

nuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, tuttavia, il termine di prescrizione torna a essere

di dieci anni.(*)

Nel caso specifico richiesto dal lettore, si precisa che l’accertamento del carattere su-

bordinato del rapporto di lavoro non e soggetto a prescrizione e puo essere fatto rivalere

senza alcun limite di tempo; qualora il lavoratore, con il ricorso presso il Giudice, voglia

ottenere il riconoscimento di spettanze retributive non corrisposte (e quindi anche ‘‘in

nero’’), vale la regola generale (imposta dall’art. 2948 c.c.), che stabilisce la prescrizione

quinquennale per i crediti aventi natura retributiva, per quelli derivanti da cessazione di fine

rapporto e, ancora, per quelli derivanti da differenze retributive per qualifica superiore

(ulteriore Cass. n. 7116 6 aprile 2005).——————(*) La materia e stata dettagliatamente esposta dall’Inps nella circolare n. 31/2012. In particolare,viene ormai definitivamente sancito il principio che la denuncia del lavoratore interessato, per deter-minare l’effetto del raddoppio del termine quinquennale di prescrizione dei contributi omessi daldatore di lavoro (portandolo a 10 anni) deve comunque pervenire nel quinquennio.

Francesco Ernandes

(Consulente del Lavoro)

Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it

CREDITIDI LAVOROE PREVIDENZIALI

Retribuzionee contributi: terminidi prescrizione

QUESITI

PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015 37

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Una ditta srl (committente) dovrebbe attivare due rapporti di lavoro accessorio,

uno con il signor Mario Rossi - con il quale nello stesso anno ha gia avuto una

collaborazione come lavoratore tramite una agenzia interinale per euro 2.000,00

netti dal 2 gennaio 2015 al 2 marzo 2015 - e l’altro con il signor Bianchi con il quale

- sempre nello stesso anno dal 4 marzo 2015 al 15 maggio 2015 - ha gia avuto una

collaborazione di prestazione occasionale di lavoro autonomo con ritenuta d’ac-

conto per euro 2.500,00 netti. La ditta puo procedere o gli importi percepiti si

andrebbero a sommare? Oppure i limiti previsti valgono solo ed esclusivamente

per i voucher e quindi, come negli esempi riportati, in linea generale possiamo non

tenere conto in alcun modo di altri rapporti di lavoro terminati in corso d’anno con

lo stesso datore (tenendo conto ovviamente quanto gia chiarito dall’Inps in merito

al non poter utilizzare come voucherista una persona che e gia in forza come

dipendente dallo stesso committente)?

Introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003, il lavoro accessorio, in questi

anni, ha continuato a richiamare l’attenzione del legislatore che ne ha, piu volte, modificato

la disciplina in relazione alla continua evoluzione del mercato del lavoro.

Ultimo di questi interventi modificatori e rinvenibile nel D.Lgs. n. 81/2015.

Occorre considerare il lavoro accessorio come una prestazione di lavoro che trova la sua

peculiarita, ed oggettiva definizione, nell’inconsueto requisito quantitativo di carattere

economico. Infatti, anche nella nuova formulazione contenuta nell’art. 48 del D.Lgs. n. 81/

2015, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono tutte le attivita lavorative che, con

riferimento alla totalita dei committenti, non danno luogo a compensi superiori ad euro

7.000,00, netti, nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione

dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Infatti, secondo il legislatore, occorre considerare il requisito economico quale mero para-

metro utile ad identificare una prestazione che abbia i presupposti di lavoro accessorio.

Per quanto sopra, appare evidente che i menzionati limiti reddituali siano da ricondurre

esclusivamente alla disciplina in commento a nulla valendo, pertanto, eventuali altri redditi

percepiti dal lavoratore nell’ambito di altre tipologie contrattuali di lavoro.

Fabio Licari

(Consulente del lavoro)

LAVOROACCESSORIO

Limiti reddituali:precisazioni

QUESITI

38 PRATICA LAVORO n. 22 del 21 novembre 2015

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