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AGENDA LEGALE " Scadenze Marzo 2016 ................................................................................................................. 5

NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 25Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero per l’anno 2016 .................. 25Depenalizzazione in materia di lavoro ..................................................................................................... 25Lavoratori extracomunitari - Decreto flussi 2016 ............................................................................. 25Malattia - Esclusioni dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilita ................................ 25

" Prassi ............................................................................................................................................................... 25Co.co.co. post Jobs Act - Chiarimenti ministeriali .......................................................................... 25Aziende agricole - Aliquote contibutive per gli operai, anno 2016 ........................................ 26Lavoratori domestici - Contributi 2016 ................................................................................................... 26Artigiani e commercianti - Contribuzione per il 2016 .................................................................... 26Gestione separata - Aliquote contributive anno 2016 ................................................................... 26Lavoratori extracomunitari - Programmazione flussi 2016 ......................................................... 26Lavori usuranti - Domande per il pensionamento anticipato .................................................... 27Durc - Aggiornata la tabella delle agevolazioni .................................................................................. 27Imponibile contributivo - Anno 2016 ........................................................................................................ 27Lavoro accessorio nello spettacolo - Adempimenti informativi ............................................... 27Fondo di integrazione salariale - Contribuzione ................................................................................. 27Autoliquidazione 2015/2016 - Istruzioni Inail ....................................................................................... 28Inpgi - Novita contributive per il 2016 ..................................................................................................... 28Sgravi contributivi per le nuove assunzioni - Chiarimenti ministeriali .................................. 28Concessione delle integrazioni salariali .................................................................................................. 28Modulistica UE - Richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1) ......................... 28Incentivi all’esodo - Nuovo modello fideiussione bancaria ......................................................... 29Distacco dei lavoratori nell’ambito dei gruppi di imprese ........................................................... 29

" CCNL ................................................................................................................................................................ 29Settore Industria

Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro .......................................... 29Settore Artigiano

Accordo per il FSBA .......................................................................................................................................... 29Cinematografia - Addetti alle troupes

Protocollo per il rinnovo del c.c.n.l. .......................................................................................................... 30

NORME InPratica Dimissioni volontarie: nuova procedura

D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, art. 26 (c.d. Decreto Semplificazioni); D.M. 15dicembre 2015 ...................................................................................................................................................... 32

CCNL InPratica Scuole private - Laiche

C.c.n.l. - 13 gennaio 2016 .............................................................................................................................. 36

Settore marittimoVerbale di accordo - 27 gennaio 2016 .................................................................................................... 38

INSERTO Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

Vademecum

SOMMARIO

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 3

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QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 41Imprenditoria femminile - Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (Fuoc) ........... 41Visite mediche - Sorveglianza sanitaria e lavoratori agricoli stagionali ................................ 42

PraticaLavoro

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4 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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1 marzomartedı Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle

ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese prece-dente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazionerelativa all’anno nel corso del quale e stata commessa la violazione il tributo unitamente allasanzione ridotta dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale conmaturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15%,oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997,e ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: laconvenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro ilquattordicesimo giorno successivo al termine.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazioneal versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 16 febbraio 2016.

FLUSSO DI LAVORO " Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva edelle ritenute del 16 febbraio) entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.Per completare la regolarizzazione oltre al versamento del tributo entro la data odierna (o entroi15 giorni) e necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta pari a 0,1%(15%/10/15) per ogni giorno di ritardo nel versamento del tributo, oltre agli interessi moratoricalcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni connesse, e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

Codice tributo

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8904 Sanzione pecuniaria IVA

8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-

Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento al

primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo

successivo

SCADENZE MARZO 2016

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 5

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ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed ICI ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddettaspecifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensidell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Entilocali.Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:

Codice tributo

1991 Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno diriferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espressonella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

SCADENZE MARZO 2016

AGENDA LEGALE

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7 marzolunedı Agenzia delle Entrate - Trasmissione delle certificazioni da

parte dei sostituti d’imposta

ADEMPIMENTO " Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da partedei sostituti d’imposta consegnate entro il 28 febbraio.

SOGGETTI OBBLIGATI " Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme ovalori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n.600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresı tenuti ad inviare il flussocoloro che nel 2015 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps eall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

FLUSSO DI LAVORO " I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e airedditi diversi, gia rilasciate entro il 28 febbraio (per maggiori dettagli si rimanda alle relativescadenze del 29 febbraio.Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, aidati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firmadella comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematicadei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (per la compilazione ditale quadro si rimanda ad apposita scadenza);Certificazione Unica 2016 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi allecertificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro auto-nomo, provvigioni e redditi diversi.Con provvedimento 15 gennaio 2016 e stato approvato il modello di certificazione unica, conle relative istruzioni.Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenziadelle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativonon ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.Nel modello gli importi devono essere espressi in unita di euro mediante arrotondamento allaseconda cifra decimale.E data facolta ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il fronte-spizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilatiseparatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.Al fine di eliminare le duplicazioni di dati che si sono create con l’introduzione dell’obbligo ditrasmissione telematica delle certificazioni dei sostituti d’imposta, la Legge di stabilita per il2016 (art. 1, comma 952 della L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto un incremento dei datida trasmettere nell’ambito delle certificazioni uniche e l’attribuzione della ‘‘valenza dichiara-tiva’’ ai dati trasmessi con le certificazioni uniche, che non devono quindi piu essere riportatianche nel modello 770. La Certificazione Unica si sdoppia in:– un modello ‘‘ordinario’’, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7

marzo;– un modello ‘‘sintetico’’, da consegnare al contribuente entro il 29 febbraio 2016 (in quanto il

28 cade di domenica).La comunicazione puo essere trasmessa:a) direttamente;b) tramite intermediari abilitati.I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Inter-net tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaen-trate.gov.it.Il flusso si considera presentato nel giorno in cui e conclusa la ricezione dei dati da partedell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso e data dalla comunicazioneattestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

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Agenzia delle Entrate - Assistenza fiscale: comunicazioneper la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4

ADEMPIMENTO " Termine per effettuare l’invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telema-tica dei dati relativi ai 730-4 per il 2016.

SOGGETTI OBBLIGATI " Devono effettuare l’invio del quadro CT della comunicazione unica:– i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la

‘‘Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi dispo-nibili dall’Agenzia delle Entrate’’ e che trasmettono almeno una certificazione di redditi dilavoro dipendente;

– la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di piu invii contenentialmeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Non compilano il quadro CT della certificazione unica:– i sostituti d’imposta che intendono variare i dati gia comunicati a partire dal 2011. Per le

variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazionedello stesso) deve essere utilizzato il modello ‘‘Comunicazione per la ricezione in via tele-matica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate’’ disponibile sulsito dell’Agenzia delle Entrate;

– in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

FLUSSO DI LAVORO " I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e airedditi diversi, gia rilasciate entro il 28 febbraio. Il flusso telematico da inviare all’Agenzia sicompone:– Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai

dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firmadella comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

– Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telema-tica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

– Certificazione Unica 2016 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi allecertificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoroautonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con provvedimento 15 gennaio 2015 e stato approvato il modello di certificazione unica, conle relative istruzioni.Con riferimento al quadro CT i dati del sostituto d’imposta da indicare sono il codice fiscale, ilnumero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica per consentire all’Agenzia delle Entrate dicomunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura lagestione del flusso telematico dei modelli 730-4.Devono inoltre essere alternativamente compilate le sezioni A o B.SEZIONE A:Il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolaridei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e possibile la presentazione delmodello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.Il sostituto deve barrare la casella se e un utente Fisconline; se, invece, e un utente Entrateldeve indicare la propria utenza telematica nel riquadro ‘‘codice sede Entratel’’.SEZIONE B:I sostituti d’imposta possono richiedere che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati,titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali e possibile la presentazionedel modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediarioabilitato prescelto.Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario delegato per la rice-zione dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2 il corri-spondente ‘‘codice sede Entratel’’ dell’intermediario.Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4,l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario per permettere all’Agenzia delle Entrate diraggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso tele-matico dei modelli 730-4.In questa sezione e presente il riquadro riservato alla firma del sostituto d’imposta delegante.La sezione B deve essere compilata da ciascuna societa del gruppo che intenda far pervenire i

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modelli 730-4 presso l’utenza telematica della societa abilitata alla trasmissione telematica perconto delle altre societa appartenenti allo stesso gruppo.L’articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto 7 maggio 2007,n. 63, stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) ed i professioni-sti abilitati a svolgere l’attivita di assistenza fiscale devono comunicare in via telematica,all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4. Il successivocomma 4-bis, lettera b) prevede che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d’im-posta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF.I sostituti d’imposta possono richiedere all’Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4siano resi disponibili:– direttamente all’indirizzo del sostituto d’imposta;– presso l’indirizzo telematico un di intermediario abilitato.I sostituti d’imposta che intendono variare i dati gia comunicati a partire dal 2011 (ad esempio,variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essereutilizzato il modello ‘‘Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate’’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.La comunicazione puo essere trasmessa:a) direttamente;b) tramite intermediari abilitati.I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internettramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.Il flusso si considera presentato nel giorno in cui e conclusa la ricezione dei dati da partedell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso e data dalla comunicazioneattestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

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16 marzomercoledı INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Pescatori autonomi.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

PESC

Sostituti d’imposta - Operazioni di conguaglio

ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso delmese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solareprecedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Sostituti d’imposta.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telema-tica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degliintermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione,ovvero con modalita telematiche.N.B. I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuatinegli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il congua-glio e stato effettuato, e cioe 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il con-guaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi dilavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

INPS - Versamento contributi operai agricoli

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato eper compartecipanti individuali.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende agricole.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-

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diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

LAS (contributi per OTI, OTD, CI);

PCF (contributi per PC/PCF).

INPS ex ENPALS - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Causale contributo

CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)

CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nelmese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasicategoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

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versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)

INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-nistiche complementari.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, cheabbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente esu provvigioni

ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato alavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, nonfare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-mento delle ritenute.

SOGGETTI OBBLIGATI " – Societa di capitali;– enti commerciali di diritto pubblico o privato;– enti non commerciali di diritto pubblico o privato;– associazioni non riconosciute;– consorzi;– societa non residenti;– societa di persone;– associazioni per l’esercizio di arti e professioni;– societa di armamento;– societa di fatto;– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;– condomini,che hanno corrisposto nel mese precedente:a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;

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b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratoriautonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza dicommercio e di procacciamento di affari;d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzionedi obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), delTUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese aterzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (laritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 del TUIR).

FLUSSO DI LAVORO " Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenzialidovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importopari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui sianoeffettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.

Codice tributo

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24

Lavoro dipendente

1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita ag-giuntive e relativo conguaglio

1002 Ritenute su emolumenti arretrati

1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1012 Ritenute su indennita per cessazione rapporto di lavoro

1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’an-no successivo

Lavoro autonomo

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’eser-cizio di arti e professioni

Provvigioni

1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agen-zia, di mediazione e di rappresentanza

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24

Addizionale regionale all’IRPEF

3802 Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta

3803 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta a seguito di assistenza fiscale

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Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del Modello F24

Addizionale comunale e provin-ciale

3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Saldo

3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Acconto

Il versamento e effettuato al comune competente indicando nel campo ‘‘Codice ente/comu-ne’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essereindicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘00MM’’; nelcampo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versa-mento espresso nella forma ‘‘AAAA’’.

Ritenute condomini

1019 Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal perci-piente

1020 Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d’imposta a titolo di accontodell’IRES dovuta dal percipiente

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipen-dente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e con-testuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

FLUSSO DI LAVORO " – versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamentein via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovve-ro per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumu-lativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

C001 (Contributi obbligatori correnti)

C002 (Contributi obbligatori pregressi)

C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)

C004 (Differenze contributive)

C005 (Contributi diversi e contrattuali)

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CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione delladocumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta informato elettronico.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

FLUSSO DI LAVORO " V e r s a m e n t o c o n t r i b u t i c o n b o n i f i c o b a n c a r i o s u l l e c o o r d i n a t e I B A NIT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 6100144 Roma.Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratelo Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certifi-cata [email protected].

INPS - Gestione separata - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensisoggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditoriporta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussistel’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-nalita giuridica;b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi icompensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste ogiornali e simili;c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratoreautonomo senza partita IVA;d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni la-vorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degliiscritti agli albi professionali);e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

FLUSSO DI LAVORO " Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita di lavoro autonomooccasionale si applicano le modalita ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e conti-nuativi iscritti alla predetta gestione separata.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.La causale contributo da indicare nel mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assisten-ziali (INPS)’’ e:

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Codice contributo

C10 – per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionisticaobbligatoria e per gli associati in partecipazione per i qualinon e dovuto il contributo dello 0,50 per cento

CXX – per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, concontribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e dialiquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazio-ne)

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17 marzogiovedı Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e del-

l’IVA mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese prece-dente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5 per cento (1/10 del 30%)dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazionegiorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazioneal versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 16 febbraio 2016.

FLUSSO DI LAVORO " Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva edelle ritenute del 16 febbraio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad undecimo del minimo (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolatial tasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 1,5% (un decimo del minimo - 15%), e eseguitoesclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

Codice tributo

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8904 Sanzione pecuniaria IVA

8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddettaspecifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato ‘‘F24Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell’articolo17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali.Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:

Codice tributo

1991 Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corrispondenzadelle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno di riferimento deveessere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

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20 marzodomenica FASC - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gliimpiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci elogistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

FLUSSO DI LAVORO " Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c bancarion. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizionedelle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.

Comunicazioni obbligatorie somministrati

ADEMPIMENTO " Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori as-sunti nel corso del mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.

FLUSSO DI LAVORO " In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.

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25 marzovenerdı ENPAIA - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versa-mento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende agricole.

FLUSSO DI LAVORO " Tramite M.Av. bancario:– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabora-

zione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’au-todenuncia;

– a mezzo Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informa-tica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenziala possibilita di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo utilizzare il bonificobancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio -Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del boni-fico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese dicompetenza del versamento. Inoltre e richiesto l’invio della copia del bonifico con numero diCRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denunciaon line.

INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione

ADEMPIMENTO " Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione oriduzione dell’attivita lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve av-venire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui haavuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende industriali.

FLUSSO DI LAVORO " La richiesta va inoltrata telematicamente:– all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid - 1 per Cig

straordinaria.In merito alla presentazione della CIGO e disponibile per le aziende, i consulenti e i professio-nisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e basato sull’invio difile XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e a disposi-zione sul sito www.inps.it.Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere statesottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato di consegna’’ che ha valore equi-valente a quello di una ricevuta. L’Attestato di consegna certifica che le domande in essoelencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numerodel protocollo informatico assegnato.

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PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 19

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30 marzomercoledı Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle

ritenute e dell’IVA mensile/annuale

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese prece-dente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazionerelativa all’anno nel corso del quale e stata commessa la violazione il tributo unitamente allasanzione ridotta dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale conmaturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 percento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno diritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamentoentro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazioneal versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 16 marzo 2016.

FLUSSO DI LAVORO " Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva edelle ritenute del 16 marzo) entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Per completare la rego-larizzazione oltre al versamento del tributo entro la data odierna (o entro i 15 giorni) e neces-sario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ognigiorno di ritardo nel versamento del tributo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legalecon maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni connesse, e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

Codice tributo

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8904 Sanzione pecuniaria IVA

8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

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20 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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31 marzogiovedı Presentazione della dichiarazione UNICO 2015 da parte

delle societa con periodo d’imposta non coincidente conl’anno solare

ADEMPIMENTO " Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi edIRAP Unico 2015, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settoree dei parametri, da parte di societa di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, conperiodo d’imposta 1º luglio 2014 - 30 giugno 2015.

SOGGETTI OBBLIGATI " In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazionitutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichia-razioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liqui-datori.

FLUSSO DI LAVORO " Il modello UNICO 2015 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi;tale modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta incorso alla data del 31 dicembre 2014, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata informa unificata sia quando non ricorra tale obbligo.I contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l’annosolare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.Si evidenzia che la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma indipendente, e nonpiu con la dichiarazione unificata, direttamente alla regione o alla Provincia autonoma dove sitrova il domicilio fiscale del contribuente.Presentazione telematica direttaI soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla di-rettamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si consi-dera presentata nel giorno in cui e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Laprova della presentazione della dichiarazione e data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenziadelle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all’invio telematicoGli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 sono obbligati atrasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematicoEntratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazionipredisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione in viatelematica.

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIE-MENS individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o la denunciamensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavorotenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770Semplificato, nonche i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti allaGestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per ilavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS;i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle coope-rative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita e ANFvenivano versati con il sistema DM), nonche dai soggetti che non rivestono la qualifica disostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupanolavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

FLUSSO DI LAVORO " Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-

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PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 21

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cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contri-butiva (UNIEMENS individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DI LAVORO " Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Lavori usuranti

ADEMPIMENTO " Comunicazione annuale del periodo o periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavora-zioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011), nonche, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numerodei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti.

FLUSSO DI LAVORO " Il modello LAV-US va trasmesso dalle aziende interessate al Ministero del lavoro per viatelematica, pena l’applicazione di sanzioni (importo variabile da 500 a 1.500 euro). I datoridovranno compilare il modello disponibile online sul sito del Ministero nella sezione Cliclavoro.

ENASARCO/FIRR - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi al Firr (Fondo indennita risoluzione rapporto di agenti e rappre-sentanti) commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso dell’annoprecedente, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.

FLUSSO DI LAVORO " Il versamento al Firr viene effettuato utilizzando esclusivamente il sistema on-line.

Libro unico del lavoro

ADEMPIMENTO " Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese diriferimento, entro la fine del mese successivo.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.

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22 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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PRATICA LAVORO

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ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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Anticipazione del Trattamentodi Fine RapportoStefano Liali - Consulente del lavoro

� Codice civile, art. 2120

� L. 29 maggio 1982, n. 297

� D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR)

� D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

� Agenzia delle Entrate, circolare 20 marzo 2001, n. 29

� D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

� INPS, circolare 3 aprile 2007, n. 70

� L. 23 dicembre 2014, n. 190

� D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29

� INPS, circolare 23 aprile 2015, n. 82

Il lavoratore ha diritto di chiedere una sola volta nel corso del rapporto di lavoro un’antici-

pazione non superiore al 70% del T.f.r. cui avrebbe diritto in caso di risoluzione del rapporto

di lavoro.

L’istituto ha lo scopo di consentire al dipendente di far fronte a spese importanti e di

particolare natura, ottenendo nella vigenza del rapporto d lavoro parte di quanto gli spette-

rebbe alla cessazione del rapporto di lavoro.

Non sono obbligate all’anticipazione del T.f.r. le aziende che fanno ricorso alla cassa inte-

grazione straordinaria per crisi aziendale. In caso di aziende con almeno 50 lavoratori, per le

quali il T.f.r. e gestito anche dal Fondo Tesoreria INPS, le anticipazioni sono erogate dal

datore di lavoro nei limiti della capienza degli accantonamenti al 31 dicembre 2006. Qualora

non vi sia capienza la differenza e erogata dal Fondo Tesoreria con il meccanismo dell’an-

ticipazione utilizzando, per la comunicazione all’Istituto, il flusso mensile UniEMens.

E utile ricordare che e prevista, dalle disposizioni vigenti in materia di anticipazione qui in

esame, anche la possibilita, per il lavoratore, di richiedere al datore di lavoro l’anticipazione

del T.f.r. maturando.

La L. n.190/2014 dispone che in relazione ai periodi di paga decorrenti dal mese successivo

la richiesta del lavoratore e fino al periodo di paga in scadenza al 30 giugno 2018, i lavoratori

dipendenti possano richiedere l’anticipazione mensile del T.f.r. maturando direttamente

come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.). Come noto, il D.P.C.M. 20 febbraio

2015, n. 29 ha dettato le regole per la corresponsione della Qu.I.R. a far data dal 3 aprile

2015.

L’INPS, con la circolare n. 82/2015, ha fornito le indicazioni operative allo scopo di favorire

la corretta applicazione della liquidazione della Qu.I.R., con particolare riferimento alle

modalita di valorizzazione degli elementi che compongo il flusso UniEMens.

L’anticipazione e corrisposta al lavoratore, dal datore di lavoro, se si realizzano le condizioni

indicate in tabella:

Riferimentinormativi e nozione

Anticipazionedel T.f.r. maturato:

soggetti interessatie condizioni

VADEMECUM

II PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Lavoratori aventi diritto Numero massimodi anticipazioni erogabili

Motivi della richiesta

Lavoratori che hanno maturato alme-no 8 anni di servizio presso lo stessodatore di lavoro

Il datore di lavoro e tenuto ad acco-gliere le richieste di anticipazione nellimite annuo del 10% dei lavoratoriaventi diritto e comunque nel limitedel 4% del numero totale dei lavo-ratori

Spese sanitarie per terapie e inter-venti straordinari.Acquisto della prima casa di abitazio-ne per se o per i figli.Congedi per astensione facoltativaper maternita.Congedi per formazione.

Esempio. Azienda con 50 dipendenti di cui 30 con 8 anni di anzianita: possonoessere evase massimo 2 richieste l’anno (30 x 10% = 3; 50 x 4% = 2)

Il lavoratore deve presentare idoneadocumentazione che provi la spesa

Sono fatte salve le clausole di miglior favore previste nei contratti collettivi o dai patti

individuali. I contratti collettivi possono inoltre stabilire criteri di priorita per l’accoglimento

delle richieste.

Lavoratori iscritti alla Previdenza ComplementareGli iscritti alle forme di previdenza complementare possono richiedere un’anticipazione

della posizione individuale maturata, con i tempi, per i motivi e nelle misure indicate in

tabella (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005):

Anzianita complessivadi iscrizione ai fondi

Motivi Quota massima anticipabile

Qualsiasi Spese sanitarie a seguito di gravissi-me situazioni relative al lavoratorestesso, al coniuge e ai figli per terapieed interventi straordinari riconosciutIdalle competenti ASL

75%

Almeno 8 anni

Acquisto della prima casa di abitazio-ne per se e per i figli.Realizzazione degli interventi di ma-nutenzione o ristrutturazione della ca-sa di abitazione

75%

Ulteriori esigenze 30%

Le anticipazioni possono essere successivamente reintegrate, a scelta dell’aderente, in

qualsiasi momento anche attraverso contribuzioni annuali eccedenti il limite di E 5.164,57.

Per godere dell’anticipazione, richiesta al datore di lavoro, e sufficiente una richiesta scritta

da parte dell’interessato allegando:

� se si tratta di spese sanitarie una attestazione rilasciata dalla ASL in cui si certifichi

l’esistenza della malattia, la necessita della conseguente terapia o dell’intervento e l’entita

della spesa;

� nell’ipotesi di acquisto della prima casa, qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l’acquisto

della casa quando questo non si e ancora giuridicamente perfezionato;

� in caso di richiesta per la fruizione di congedi, il lavoratore deve presentare al datore una

domanda con la data di inizio del congedo per il quale ha diritto all’anticipazione (l’anticipa-

zione e corrisposta unitamente alla retribuzione del mese precedente la data di congedo).

Il T.f.r. e le relative anticipazioni non determinano reddito imponibile ai fini contributivi.

Alle somme anticipate si applica il medesimo criterio di tassazione dell’intero T.f.r.. Il

T.f.r. e tassato separatamente con i criteri previsti dall’art. 19 del D.P.R. n. 917/1986 e

successive modificazioni.

L’imposta sulle anticipazioni di T.f.r., deve essere considerata una imposizione provvisoria,

soggetta a revisione ad ogni successiva erogazione fino alla corresponsione in via definitiva

del trattamento di fine rapporto e seguendo una delle semplificazioni illustrate nella circo-

Modalita

Aspetti contributivie fiscali

VADEMECUM

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 III

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lare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2001 riguardo gli adempimenti dei sostituti

d’imposta, la tassazione separata potra essere effettuata, salvo conguaglio all’atto della

liquidazione definitiva, mediante l’applicazione dell’aliquota determinata a norma del com-

ma 1 dell’art. 19 del TUIR, assumendo l’importo del trattamento di fine rapporto maturato

al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di richiesta dell’anticipazione, invece che

quello maturato alla data della richiesta. In considerazione di quanto esposto per il calcolo

dell’imposta bisogna tenere presente che il reddito da indicare al numeratore del rapporto

di cui al comma 1 dell’art. 19 del TUIR puo essere costituito dall’ammontare del T.f.r.

complessivamente maturato al 31 dicembre precedente la data in cui e richiesta l’antici-

pazione. Al denominatore del predetto rapporto, in questa ipotesi, va indicato il numero

degli anni e frazione di anno al 31 dicembre precedente la data in cui e richiesta l’antici-

pazione, invece, che quello fino alla data della richiesta. L’importo corrispondente a tale

rapporto, moltiplicato per dodici, costituisce il reddito di riferimento. Una volta determinato

tale reddito, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando, sempre con riferi-

mento a tale eventualita, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti allo stesso 31 dicem-

bre dell’anno precedente la data di richiesta dell’anticipazione, invece che quelle vigenti alla

data della richiesta, e, quindi, calcolare l’aliquota media secondo le modalita precedente-

mente indicate. Calcolata l’imposta dovuta sulle anticipazioni di T.f.r. non si devono appli-

care le detrazioni d’imposta previste dall’art. 19 del TUIR.

Ammontare dell’anticipazionePer la determinazione dell’ammontare dell’anticipo si procede nel seguente modo:

(T.f.r. maturato al 31/12 anno precedente + rivalutazioni) + (T.f.r. anno in corso maturato

fino alla data di richiesta per i mesi precedenti la stessa) - (trattenuta dello 0,50% sulla

retribuzione imponibile contributiva anno in corso) = (T.f.r. su cui calcolare il 70% dell’anti-

cipazione).

Tassazione dell’anticipazioneBase imponibile

Le modalita di determinazione della base imponibile dell’anticipazione variano a seconda

che le anticipazioni siano maturate prima del 1º gennaio 2001 o dopo il 31 dicembre del

2000.

Per i soggetti che hanno iniziato il rapporto d lavoro prima del 2001 occorre dividere le

somme da corrispondere a titolo di anticipazione in 2 quote, in funzione del periodo di

maturazione, ed applicare provvisoriamente l’aliquota calcolata con le modalita illustrate

successivamente.

Per le anticipazioni di ammontare superiore al T.f.r. maturato entro il 31 dicembre 2000 la

base imponibile e costituita:

� dall’importo dell’anticipazione diminuita dell’importo di E 309,87 per ogni anno di servi-

zio prestato fino al 31 dicembre 2000;

� dall’importo dell’anticipazione eccedente il T.f.r. maturato al 31 dicembre del 2000,

ridotto delle rivalutazioni gia assoggettate all’imposta sostitutiva dell’11% ad esso riferibili

(cioe quelle relative al T.f.r. maturato al 31 dicembre dell’anno precedente la data di

richiesta dell’anticipazione).

Per le anticipazioni maturate a partire dal 1º gennaio 2001 la base imponibile e costituita

dall’importo dell’anticipazione ridotto delle rivalutazioni gia assoggettate all’imposta sosti-

tutiva dell’11%.

Determinazione dell’aliquota

Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile alle anticipazioni e agli acconti, occorre

calcolare il reddito di riferimento secondo la seguente formula (cfr. Agenzia Entrate, circ.

20 marzo 2001, n. 29/E):

Calcolo

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IV PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Reddito di riferimento = ‘‘T.f.r. maturato’’ fino alla data della richiesta (*) / n. anni e frazioni di annopresi a base di commisurazione del T.f.r. x 12

(*) Importo del T.f.r. accantonato + somme destinate alle forme pensionistiche complementari + anticipazioni eacconti complessivamente erogati - rivalutazioni gia assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11%. In caso di piuanticipazioni il calcolo del reddito di riferimento deve tenere conto anche dell’ammontare delle precedenti anticipa-zioni e le relative imposte verranno successivamente portate in deduzione.

Calcolato il reddito di riferimento si determina l’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e

delle relative aliquote Irpef vigenti alla data della richiesta dell’anticipazione:

Aliquota media = (Irpef su reddito di riferimento / reddito di riferimento) x 100

L’aliquota media cosı ottenuta va applicata alla base imponibile dell’anticipazione per otte-

nere l’imposta dovuta.

Si segnala che al fine di agevolare gli adempimenti del sostituto d’imposta si puo determi-

nare la aliquota media assumendo gli importi suddetti (T.f.r. accantonato, anticipazioni,

ecc.), le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito con riferimento al 31 dicembre dell’anno

precedente alla data di richiesta dell’anticipazione, invece che alla data della richiesta, salvo

conguaglio all’atto della liquidazione definitiva.

Rivalutazione del T.f.r. in caso di anticipazioneAlla fine dell’anno nel procedere alla rivalutazione del T.f.r. accantonato si deve tenere

conto dell’eventuale anticipazione erogata in corso di anno.

Occorre infatti determinare separatamente la rivalutazione del periodo fino all’erogazione

dell’anticipo e del periodo successivo e sommare i risultati ottenuti.

La rivalutazione del primo periodo si calcola moltiplicando il fondo accantonato al 31 di-

cembre per il coefficiente di rivalutazione in vigore nel mese di erogazione dell’anticipo.

La rivalutazione del secondo periodo si ottiene moltiplicando il T.f.r. dell’anno precedente

residuo (T.f.r. al 31 dicembre precedente - anticipazione) per il coefficiente di rivalutazione

del periodo rimanente dell’anno (coefficiente di rivalutazione al 31 dicembre anno corrente

- coefficiente di rivalutazione del mese dell’anticipo).

Compilazione flusso mensile UniEMens - Fondo Tesoreria INPSGli importi che possono essere anticipati al lavoratore richiedente sono comprensivi - per le

aziende con almeno 50 dipendenti - anche delle somme versate al fondo tesoreria INPS di

gestione dei T.f.r.

In caso di richiesta di anticipazione del T.f.r. l’ammontare complessivo che dovra erogare il

datore di lavoro deve essere riferito al maturato al 31 dicembre 2006 (ovvero il T.f.r.

presente in azienda).

Qualora non vi sia capienza nel T.f.r. accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2006, il

datore di lavoro provvedera a pagare quanto spettante o richiesto dal lavoratore recupe-

rando le quote trasferite a decorrere dal 1º gennaio 2007 al Fondo di Tesoreria INPS

attraverso il versamento contributivo.

Di seguito i codici da esporre nell’elemento <CausaleRecTFR>.

Modulisticae codici

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PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 V

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Elemento <CausaleTFR> percorso AziendaTFR\RecuperoTFR

Descrizione Quadro Dizione Codice

Dati

Periodo

RetribuzioniSommedovute

o a crediton.

DIP.gg ore

Conguaglio anticipazioni T.f.r. (d = dato obbligatorio)

con i contributi(T.f.r.) dovuti alfondo tesoreria

DRec. ant. T.f.rsu contrib. F.T.

PA10 d

con i contributiprevidenziali eassistenziali

DRec. ant. T.f.r.su contrib.prev./ass.

PA20 D

Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UniE-mens (individuale)

MOD. F24Le ritenute operate sulle anticipazioni si versano con il Mod. F24 indicando il codice

tributo 1012, l’anno di competenza e l’importo a debito.

Per l’acconto dell’imposta sostitutiva, pari al 90% dell’imposta relativa alla rivalutazione

dell’anno precedente o, se piu favorevole, sull’ammontare presunto dell’anno in corso il

codice tributo e 1712 (si versa entro il 16 dicembre dell’anno corrente). Per il saldo il

codice tributo e 1713 (si versa entro il 16 febbraio dell’anno successivo).

La Qu.I.R. e la Quota Integrativa della Retribuzione ovvero e la monetizzazione del trat-

tamento di fine rapporto (T.f.r.) maturando che il datore di lavoro corrispondera mensil-

mente al lavoratore insieme alla retribuzione. L’erogazione e operativa a partire dal mese

successivo a quello di formalizzazione dell’istanza da parte del datore di lavoro. Il

D.P.C.M. che ha reso operativa la Qu.I.R. e entrato in vigore il 3 aprile 2015. Il modulo

per la richiesta del pagamento della quota maturanda del T.f.r. e allegato al D.P.C.M.

appena richiamato.

Possono presentare la richiesta per la Qu.I.R. al datore di lavoro tutti i lavoratori dipendenti

(lavoratori a tempo indeterminato ed a quelli a termine, senza alcuna distinzione, anche

part-time) in possesso di anzianita aziendale di almeno sei mesi continuativi con lo stesso

datore di lavoro. Le disposizioni che regolano l’accesso alla Qu.I.R. hanno comunque

previsto alcune eccezioni che escludono dal diritto di opzione:

� i lavoratori che abbiano destinato il T.f.r. a garanzia per ottenere un finanziamento;

� i lavoratori domestici e del settore agricolo;

� i lavoratori dei settori nei quali e gia prevista la liquidazione periodica del T.f.r.;

� i dipendenti da aziende in procedure concorsuali;

� i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

� i lavoratori in Cassa Integrazione in deroga in prosecuzione della C.i.g.s.

Sono, inoltre, escluse le fattispecie diverse dal rapporto di lavoro subordinato.

Non e ostativa alla richiesta della Qu.I.R. l’iscrizione alla previdenza integrativa, in forma

esplicita oppure in forma implicita. In tal caso, durante il periodo di validita della richiesta

della Qu.I.R., la partecipazione del lavoratore al fondo pensione prosegue, pur senza il

versamento del T.f.r., sulla base soltanto del pagamento dei contributi da parte dello

stesso lavoratore e del datore di lavoro.

Il lavoratore che sceglie l’anticipazione mensile del proprio T.f.r. maturando non potra avere

ripensamenti e continuera a percepire il relativo importo fino al 30 giugno 2018, oppure fino

alla cessazione del rapporto se si verificasse tale evento prima di quella data.

Anticipazionedel T.f.r.

maturando:Qu.I.R.

Destinatari

VADEMECUM

VI PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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La nuova norma, che prevede l’anticipazione del T.f.r. maturando, non impedisce al datore

di lavoro di erogare anticipazioni sul T.f.r. maturato secondo la normativa gia esistente, con

applicazione della tassazione separata.

I datori di lavoro che non hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria istituito presso

l’INPS il T.f.r. maturato dal lavoratore, perche occupavano meno di 50 dipendenti, come

media nell’anno 2006, oppure perche occupano meno di 50 dipendenti ed hanno iniziato

l’attivita successivamente all’anno 2006, possono accedere ad un finanziamento erogato

dagli istituti di credito e garantito dall’INPS, destinando tale finanziamento alla correspon-

sione della Qu.I.R.

Il datore di lavoro e tenuto ad anticipare il T.f.r. maturando a decorrere dal mese successivo

a quello nel quale ha ricevuto la richiesta del lavoratore. Se pero il datore di lavoro, aven-

done i requisiti, chiede un finanziamento per fare fronte a questo suo obbligo, l’anticipa-

zione del T.f.r. iniziera tre mesi dopo quello di presentazione della domanda da parte del

lavoratore.

Come gia detto la richiesta della Qu.I.R. eseguita dal lavoratore non e revocabile.

Puo invece essere interrotta la liquidazione mensile del T.f.r. maturando a partire dal mese

successivo di insorgenza di una delle seguenti condizioni e per l’intero periodo di sussi-

stenza:

� sottoscrizione nel registro delle imprese di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

� iscrizione nel predetto registro di piano di risanamento;

� autorizzazione ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga;

� sottoscrizione di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

La Qu.I.R. e pari alla misura della quota maturanda del T.f.r. determinata secondo le

disposizioni di cui all’articolo 2120 c.c. che ricordiamo deve essere calcolata dividendo

per 13,5 il proprio stipendio lordo (ovvero le somme percepite nel mese utili al calcolo

del T.f.r.) al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo

comma, L. n. 297/82, pari allo 0,50%, ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contribu-

tive.

Nel merito, si ricorda che il predetto contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con

qualifica di apprendista e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, il

datore di lavoro applichera la detrazione esclusivamente nei limiti della contribuzione ef-

fettivamente versata, dopo l’applicazione delle misure di agevolazione. Per i lavoratori

aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della

Qu.I.R., la relativa misura e pari all’intera quota del T.f.r. maturando, anche laddove abbiano

esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del T.f.r.

alle citate forme pensionistiche. Ai fini del calcolo della Qu.I.R., si richiamano le disposizioni

dettate al paragrafo 4 della circolare INPS n. 70/2007.

Ai sensi dell’art. 4, c. 2, del D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, la Qu.I.R. non e imponibile ai

fini previdenziali.

La Qu.I.R. e assoggettata a tassazione ordinaria, con esclusione dei contributi previdenziali.

Il D.P.C.M. precisa che la Qu.I.R. non rileva ai fini del calcolo della tassazione separata ed ai

fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per l’applicazione dell’ulteriore detrazione

fiscale di E 960,00 per chi e in possesso di un reddito non superiore a E 24.000,00 (art. 13,

c. 1-bis, TUIR).

La Qu.I.R. concorre con il reddito complessivo ai fini Irpef e, quindi, sara rilevante per ogni

altro istituto (ad esempio: l’applicazione delle detrazioni e delle deduzioni nonche anche ai

fini dell’assegno nucleo familiare).

Anticipazionedel T.f.r.

Finanziamento peri datori di lavoro

Decorrenzadell’anticipazione

Interruzionedella liquidazione

Misura della Qu.I.R.

Regime fiscale

VADEMECUM

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 VII

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Per tutte le aziende interessate dall’erogazione della Qu.I.R., con o senza finanziamento

assistito da garanzia, sara applicato l’esonero dal versamento del contributo al fondo di

garanzia per il T.f.r. con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.; per i datori di

lavoro che liquideranno la quota senza finanziamento, saranno applicate ulteriori misure

compensative di natura contributiva. In tal senso l’ammontare delle misure compensative

di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% (p. 7, circ. INPS

n. 82/2015).

Misurecompensative

VADEMECUM

VIII PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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FLUSSO DI LAVORO " Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratoricoordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore dilavoro puo scegliere tra le seguenti modalita di tenuta:– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente

vidimati e numerati dall’Inail. La sede Inail interessata dovra in questo caso essere presente intipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo foglio del blocco;

– vidimazione in fase di stampa laser: e previsto il rilascio di una autorizzazione preventivaalla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzionegenerale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso,presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazionedeve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal softwaredeve possedere i seguenti requisiti indispensabili:

– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di

autorizzazione e il codice della sede Inail competente;– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento

informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marcatemporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazioneautomatica dei dati devono garantirne consultabilita, inalterabilita ed integrita, nonche lasequenzialita cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabi-lite dal Codice dell’Amministrazione digitale.

SCADENZE MARZO 2016

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 23

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Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italianiall’estero per l’anno 2016

Sono state rese note le retribuzioni convenzionali, valevoli a decorrere dal periodo di paga

in corso dal 1º gennaio 2016 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016,

da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei

lavoratori italiani operanti all’estero, nonche per il calcolo delle imposte sul reddito da

lavoro dipendente.

Depenalizzazione in materia di lavoro

Sono stati pubblicati i decreti legislativi in materia di abrogazione di alcuni reati e introdu-

zione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili ed in materia di depenalizzazione.

In materia lavoro interessa, in particolare, la modifica dell’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n.

463/1983, relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali:

se l’importo omesso e superiore a 10.000 euro annui, e prevista la reclusione fino a 3 anni e

la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non e superiore a 10.000 euro annui, si

applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non e

punibile, ne assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento

delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento

della violazione.

La disposizione entrera in vigore il 6 febbraio 2016.

Lavoratori extracomunitari - Decreto flussi 2016

E stato pubblicato il D.P.C.M. 14 dicembre 2015 concernente la ‘‘Programmazione transi-

toria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno

2016’’, che prevede l’entrata in Italia di 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro

subordinato non stagionale e di lavoro autonomo e di 13.000 lavoratori stranieri per

motivi di lavoro subordinato stagionale.

Malattia - Esclusioni dall’obbligo di rispetto delle fasce direperibilita

E stato pubblicato il decreto con cui il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della

salute, integra e modifica il D.M. 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di

controllo dei lavoratori da parte dell’Inps, prevedendo delle esclusioni dall’obbligo di ri-

spetto delle fasce di reperibilita.

Co.co.co. post Jobs Act - Chiarimenti ministeriali

Il Ministero del lavoro fornisce i primi chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative in

merito alla previsione normativa, contenuta negli artt. 2 e 54 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d.

Codice dei contratti), entrati in vigore il 1º gennaio 2016, che disciplina le collaborazioni

organizzate dal committente e la procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e

continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA.

NORMATIVA

D.M. 25 gennaio 2016

(G.U. 30 gennaio 2016,n. 24)

D.Lgs. 15 gennaio2016, n. 7

D.Lgs. 15 gennaio2016, n. 8

(G.U. 22 gennaio 2016,n. 17)

D.P.C.M. 14 dicembre2015

(G.U. 2 febbraio 2016,n. 26)

D.M. 29 ottobre 2015

(G.U. 18 gennaio 2016,n. 13)

PRASSI

Min. lavoro, circ.1º febbraio 2016, n. 3

NOTIZIE FLASH

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 25

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Aziende agricole - Aliquote contributive per gli operai,anno 2016

L’Inps comunica che, per l’anno 2016, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dai datori di

lavoro agricolo e fissata nella misura complessiva del 28,50%, di cui 8,84% a carico del

lavoratore per la generalita delle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeter-

minato e a tempo determinato ed assimilati; mentre, per le aziende agricole con processi

produttivi di tipo industriale, e fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del

lavoratore.

Lavoratori domestici - Contributi 2016

L’Inps rende noto che, per l’anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione,

pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per

l’anno 2016 per i lavoratori domestici.

Artigiani e commercianti - Contribuzione per il 2016

L’Inps rende noto che, per il 2016, le aliquote contributive per il finanziamento delle

gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, sono pari alla misura del

23,10%, percentuale alla quale si aggiunge per i soli iscritti alla gestione degli esercenti

attivita commerciali lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la

cessazione definitiva dell’attivita commerciale. L’Istituto traccia il quadro della contribuzio-

ne, per l’anno 2016, per artigiani ed esercenti attivita commerciali.

Gestione separata - Aliquote contributive anno 2016

L’Inps comunica le nuove aliquote contributive da applicare, nell’anno 2016, ai soggetti

iscritti alla Gestione Separata. In particolare, per i collaboratori e figure assimilate, iscritti

in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e elevata al 31%. Confer-

mata, invece, l’aliquota contributiva al 27% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione

fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata Inps e che non

risultano iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati.

Per i soggetti gia pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie,

l’aliquota e stabilita al 24%.

Confermata l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell’onere derivante

dall’astensione agli iscritti, che non risultino gia assicurati ad altra forma previdenziale

obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternita, agli assegni per il nucleo fami-

liare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Lavoratori extracomunitari - Programmazione flussi2016

Il Ministero dell’interno ed il Ministero del lavoro forniscono chiarimenti in merito alla

programmazione transitoria dei flussi d’ingresso in Italia dei lavoratori extracomuni-

tari per l’anno 2016 adottata con il D.P.C.M. 14 dicembre 2015. In base a tale decreto

sono autorizzati all’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di

lavoro autonomo, 17.850 unita e per motivi di lavoro subordinato stagionale, 13.000

unita.

Inps, circ. 29 gennaio2016, n. 17

INPS, circ.29 gennaio 2016, n. 16

INPS, circ.29 gennaio 2016, n. 15

INPS, circ.29 gennaio 2016, n. 13

Min. interno, circ.29 gennaio 2016, n. 471

Min. lavoro, circ.29 gennaio 2016, n. 35

NOTIZIE FLASH

26 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Lavori usuranti - Domande per il pensionamentoanticipato

L’Inps fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1º marzo 2016, delle domande di

riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al

D.Lgs. n. 67/2011, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per

l’accesso al trattamento pensionistico nell’anno 2016.

Durc - Aggiornata la tabella delle agevolazioni

Il Ministero del lavoro, facendo seguito alla circolare n. 5/2008, stanti i numerosi interventi

che hanno interessato la materia negli ultimi anni, fornisce un elenco aggiornato, pur

sempre di carattere esemplificativo e non esaustivo, dei benefici normativi e contri-

butivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che, oltre al rispetto

degli ‘‘altri obblighi di legge’’ e degli ‘‘accordi e contratti collettivi’’, sono subordinati al

possesso del Documento unico di regolarita contributiva, ai sensi dell’art. 1, comma

1175, L. n. 296/2006.

Imponibile contributivo - Anno 2016

L’Inps fornisce, per l’anno 2016, gli importi del limite minimo di retribuzione giornaliera

e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di

previdenza ed assistenza sociale per la generalita dei lavoratori dipendenti. Nonostante sia

pari a - 0,1%, la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2015 e l’anno 2014 accertata dall’Istat, il

limite minimo di retribuzione giornaliera e pari a quello del 2015 per effetto delle disposizioni

della legge di Stabilita 2016. I limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga

in corso al 1º gennaio 2016 a seguito dell’applicazione della suddetta aliquota, devono

essere ragguagliati, qualora dovessero essere d’importo inferiore, a E 47,68.

Lavoro accessorio nello spettacolo - Adempimenti infor-mativi

L’Inps, a seguito della recente revisione della disciplina organica del contratto di lavoro

accessorio ad opera del D.Lgs. n. 81/2015 che, in particolare, ha abrogato e sostituito

integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003, fornisce chiarimenti in ordine

agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio

da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ai sensi del

D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

Fondo di integrazione salariale - Contribuzione

L’Inps chiarisce quali sono i contributi che a decorrere dal 1º gennaio 2016, finanzieranno

le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale.

INPS, msg.29 gennaio 2016, n. 386

Min. lavoro, nota28 gennaio 2016, n. 1677

INPS, circ.27 gennaio 2016, n. 11

INPS, msg.26 gennaio 2016, n. 311

INPS, msg.26 gennaio 2016, n. 306

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PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 27

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Autoliquidazione 2015/2016 - Istruzioni Inail

L’Inail comunica ai datori di lavoro che si avvalgono del pagamento rateale, ai sensi dell’art.

44, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, i coefficienti da applicare per gli importi della seconda,

terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016, sulla base del tasso medio di

interesse dei Titoli di Stato per l’anno 2015, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle

finanze Dipartimento del Tesoro, pari allo 0,70%.

Inpgi - Novita contributive per il 2016

L’Inpgi rende noti tra l’altro, per l’anno 2016, i minimali di retribuzione, la fascia retribu-

tiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% e l’aggiorna-

mento della procedura DASM.

Sgravi contributivi per le nuove assunzioni - Chiarimentiministeriali

Il Ministero del lavoro chiarisce che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con

contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015, previsto dall’art. 1,

comma 118, L. n. 190/2014 (c.d. legge di Stabilita 2015), non puo essere riconosciuto,

qualora il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato

per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Inoltre, il Ministero chiarisce che detto esonero contributivo puo essere riconosciuto

anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di tratta-

mento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore age-

volazione contributiva.

Concessione delle integrazioni salariali

L’Inps fornisce le istruzioni relative alla individuazione delle Strutture territorialmente

competenti per la concessione della C.i.g.o., nonche i soggetti legittimati ad adottare

i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di

reiezione della domanda.

Modulistica UE - Richiesta del certificato di legislazioneapplicabile (A1)

L’Inps comunica che i nuovi moduli per il rilascio del certificato di legislazione applica-

bile (A1), distinti per categoria di lavoratore, sono disponibili nell’area modulistica del sito

intranet per gli operatori interni, e nell’area modulistica/Unione Europea del sito internet

dell’Istituto, per gli utenti esterni.

INAIL, nota22 gennaio 2016, n. 1015

INPGI, circ.22 gennaio 2016, n. 1

Min. lavoro, interpello20 gennaio 2016, n. 2

Min. lavoro, interpello20 gennaio 2016, n. 4

INPS, circ.20 gennaio 2016, n. 7

INPS, msg.20 gennaio 2016, n. 218

NOTIZIE FLASH

28 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Incentivi all’esodo - Nuovo modello fideiussione bancaria

L’Inps mette a disposizione il nuovo schema di contratto di fideiussione bancaria che

dovra essere utilizzato dai datori di lavoro, in sostituzione di quello reso noto con messaggio

n. 20538/2013, per l’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a

pensione il quale, a far data dalla pubblicazione del messaggio, dovra essere redatto esclu-

sivamente secondo lo schema di cui all’allegato al messaggio stesso.

Distacco dei lavoratori nell’ambito dei gruppi di imprese

Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito posto dalla Confindustria sulla corretta inter-

pretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, chiarisce che in caso di ricorso all’istituto del

distacco dei lavoratori tra le societa appartenenti al medesimo gruppo di imprese, l’interesse

della societa distaccante puo coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analoga-

mente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.

Settore Industria

Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Con l’Accordo quadro 25 gennaio 2016, Confindustria con Cgil, Cisl e Uil hanno recepito

l’Accordo europeo 26 aprile 2007 in materia di contrasto alle molestie ed alla violenza nei

luoghi di lavoro, fornendo altresı alle aziende un modello di dichiarazione da adottare nelle

unita produttive.

Settore Artigiano

Accordo per il FSBA

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI con CGIL, CISL e UIL hanno confermato

quanto gia stabilito dall’Accordo interconfederale 10 dicembre 2015 e ridefinito le quote

della bilateralita artigiana.

Le imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/

2015 e che applicano i cc.cc.nn.l. sottoscritti dalle Parti firmatarie l’Accordo in oggetto,

devono versare il contributo annuo di E 125,00 per lavoratore (di cui E 2,00 per EBNA e

funzionamento FSBA ed E 60,50 per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.).

Le imprese che non rientrano nel campo di applicazione suddetto, devono versare i

seguenti contributi annui:

– E 12,50 per rappresentanza sindacale di bacino;

– E 18,75 per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza;

– E 2,00 per EBNA e funzionamento FSBA;

– E 31,25 per rappresentanza imprese contrattazione collettiva;

– E 27,25 per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.;

– 0,45% a carico impresa dal 1º gennaio 2016 e 0,15% a carico lavoratore dal 1º luglio

2016 della retribuzione imponibile previdenziale per FSBA.

La quota di contribuzione in cifra fissa e dovuta per intero anche per i lavoratori part-time e

per gli apprendisti. Nel caso in cui non fosse possibile il versamento nell’F24 del 16 febbraio

2016, sara possibile conguagliare alla scadenza successiva.

INPS, msg.20 gennaio 2016, n. 216

Min. lavoro, interpello20 gennaio 2016, n. 1

CCNL

Accordo25 gennaio 2016

Accordo18 gennaio 2016

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PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 29

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Cinematografia - Addetti alle troupes

Protocollo per il rinnovo del c.c.n.l.

Nell’ambito del negoziato per il rinnovo del c.c.n.l., Anica, Apt e Ape con Slc-Cgil, Fistel-

Cisl e Uilcom-Uil) hanno siglato l’ipotesi di intesa 21 gennaio 2016 per la predisposizione di

un protocollo di sperimentazione del nuovo c.c.n.l.. L’intesa conferma quanto gia stabilito

dall’intesa 18 settembre 2015 ed avra un’applicazione sperimentale da 6 a 12 mesi dalla

sua sottoscrizione.

Protocollo21 gennaio 2016

NOTIZIE FLASH

30 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Dimissioni volontarie:nuova proceduraD.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, Art. 26 (c.d. Decreto Semplificazioni)

D.M. 15 dicembre 2015

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista

ADEMPIMENTO " Procedura per la rassegna delle dimissioni volontarie da parte del lavoratoredipendente.

NOVITA’ " L’adempimento, introdotto dal D.Lgs. n. 151/2015, prevede l’obbligo per il lavo-ratore di trasmettere il modulo di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto dilavoro per via telematica al Ministero del Lavoro, pena l’inefficacia della risoluzione.La nuova procedura sara disponibile e obbligatoria a decorrere dal 12 marzo 2016.Con il D.M. 15 dicembre 2015 e stato definito il nuovo modello ed illustrata laprocedura per la compilazione e la trasmissione dello stesso al datore di lavoro e allaDTL competente.

SOGGETTI " Sono tenuti ad adottare la nuova procedura tutti i lavoratori dipendenti del settorepubblico e privato. Restano fuori dal campo di applicazione del provvedimento:– il lavoro domestico;– le dimissioni o le risoluzioni consensuali rese nelle sedi conciliative;– le dimissioni o la risoluzione consensuale rese da lavoratrici madri o lavoratori padri

soggette a convalida nel periodo tutelato dalla legge (fino a 3 anni di eta del bambino).

PRECONDIZIONI " Sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente che il lavoratore ha la volonta dirisolvere, anche consensualmente con il datore di lavoro.

FLUSSODI LAVORO "

Il lavoratore:1) puo rivolgersi ad un soggetto abilitato a svolgere la procedura;oppure1) puo procedere direttamente tramite il PIN INPS e le credenziali di accesso alportale ClicLavoro;2) trasmette il form on-line al Ministero del Lavoro e via PEC al datore di lavoro;3) riceve conferma via PEC;4) puo revocare quanto trasmesso.

TERMINIE SCADENZE "

La nuova procedura si applica a decorrere dal 12 marzo 2016.Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo il lavoratore ha la facolta di revocare ledimissioni o la risoluzione consensuale.

SANZIONI " E prevista una sanzione che va da 5mila a 30mila euro per i datori di lavoro chealterano i moduli di dimissioni.

FONTI " – D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 26– D.M. 15 dicembre 2015

SCHEDA PRATICA

NORME InPratica

32 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Prosegue il percorso intrapreso dal legislatore per combattere il fenomeno delle c.d. ‘‘di-

missioni in bianco’’, consistente nella pratica illegale di far firmare al lavoratore una lettera di

dimissioni priva di data contestualmente alla sottoscrizione del rapporto di lavoro. Gia nel

2012, con la Riforma Fornero (legge n. 92/2012), era stata introdotta la c.d. convalida delle

dimissioni, che condiziona l’efficacia delle stesse ad una apposita procedura da svolgere

presso la DTL o il Centro per l’Impiego competente ovvero alla sottoscrizione in calce alla

ricevuta di trasmissione dell’UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro.

Con il Decreto semplificazioni viene prevista l’introduzione di un apposito modello da tra-

smettere esclusivamente per via telematica al fine di rendere efficaci le dimissioni o la

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La compilazione del modello prevede l’indicazione:

– dei dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro;

– della data di inizio del rapporto di lavoro;

– della tipologia contrattuale;

– del tipo di comunicazione che si intende trasmettere (dimissioni/risoluzione/revoca) e

della data di efficacia della stessa.

Sono tenuti all’adempimento i lavoratori, dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, con

la sola esclusione dei lavoratori domestici.

Restano escluse dalla procedura in esame:

– le dimissioni e le risoluzioni consensuali sottoscritte presso le commissioni di certificazione;

– le dimissioni e le risoluzioni consensuali rese da lavoratrice madre o lavoratore padre nei

primi 3 anni di vita del bambino. Per questa fattispecie, infatti, e gia prevista una apposita

procedura di convalida, per la quale il Ministero del Lavoro ha predisposto un nuovo

modulo opportunamente integrato al fine di informare il lavoratore sulle possibili alter-

native che le recenti novita in materia di tutela della genitorialita mettono a disposizione:

la fruizione del congedo parentale su base oraria o la trasformazione del lavoro a tempo

pieno in part-time.

Il datore di lavoro e tenuto a collegare l’efficacia dell’atto di dimissioni reso dal dipendente al

momento in cui riceve, a mezzo PEC, il modulo correttamente compilato e sottoscritto.

Non assume alcuna rilevanza, dunque, la comunicazione ricevuta in forma libera, anche se a

mezzo raccomandata, ne l’eventuale preavviso reso dal dipendente secondo i termini con-

trattuali.

Il lavoratore e tenuto a rendere le proprie dimissioni adottando la nuova procedura, diretta-

mente ovvero ricorrendo all’assistenza dei soggetti abilitati.

Il lavoratore, qualora non intenda procedere autonomamente, puo espletare la procedura

per il tramite di un soggetto abilitato fra quelli individuati dalla norma:

- patronato;

- organizzazione sindacale;

- ente bilaterale;

- commissione di certificazione.

Su tali soggetti grava la piena responsabilita di identificare correttamente il soggetto che

richiede la compilazione del modulo.

La nuova procedura va applicata tutte le volte in cui il lavoratore dipendente voglia recedere

volontariamente dal rapporto di lavoro o in caso di risoluzione consensuale dello stesso.

ADEMPIMENTO "

In cosa consiste

SOGGETTI "

Datore di lavoro

Lavoratore

Intermediario abilitato

PRECONDIZIONI "

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 33

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Il nuovo modulo di dimissioni va compilato ed inviato online attraverso il sito del Ministero

del Lavoro, attraverso due distinte procedure alternative:

1.a Lavoratore in possesso di credenziali di accesso a Cliclavoro e PIN INPS disposi-

tivo

La compilazione del modulo avviene in maniera autonoma. Il possesso delle doppie cre-

denziali e previsto al fine conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento del

soggetto.

1.b Lavoratore che decide di affidarsi ad un intermediario abilitato

Il lavoratore puo rivolgersi a: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commis-

sione di certificazione.

L’intermediario e tenuto ad accertare l’identita della persona che richiede la trasmissione

del modulo e se ne assume la piena responsabilita attraverso la firma digitale del file pdf

prodotto dal sistema.

In entrambi i casi e necessario:

– procedere alla compilazione del modulo, presente sulla pagina dedicata del sito www.la-

voro.gov.it, indicando: dati anagrafici di datore di lavoro e lavoratore, informazioni relative

al rapporto di lavoro. I campi risulteranno precompilati qualora il rapporto di lavoro

sia stato instaurato dopo il 1º gennaio 2008, data di entrata in vigore del sistema

UNILAV;

– trasmettere per via telematica il modello:

� al datore di lavoro a mezzo PEC;

� alla DTL competente territorialmente, tramite notifica sul cruscotto informatico.

Ad ogni modulo trasmesso sono attribuiti:

� un codice identificativo con data e ora esatta dell’invio (nel formato ‘‘aaaammgghh24-

missms’’);

� la marca temporale corrispondente alla data di sistema rilevata all’atto del salvataggio.

Con le medesime modalita e possibile procedere alla revoca delle dimissioni, entro 7

giorni dalla loro trasmissione.

Le comunicazioni inviate sono accessibili sul portale, in sola lettura, a:

� i datori di lavoro, per le comunicazioni che riguardano la propria azienda;

� le direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.

La nuova procedura diviene obbligatoria a decorrere dal 12 marzo 2016.

La mancata effettuazione della procedura determina l’inefficacia delle dimissioni o della

risoluzione consensuale.

E prevista una sanzione che va da 5mila a 30mila euro per i datori di lavoro che alterano i

moduli di dimissioni.

FLUSSO DI LAVORO "

TERMINI ESCADENZE "

SANZIONI "

NORME InPratica

34 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Scuole private - LaicheC.c.n.l. - 13 gennaio 2016

DA FARE SUBITO

La somma forfettaria una tantum da corrispondere con la busta paga di settembre 2015 a

copertura del periodo 1º gennaio 2013-31 agosto 2015 spetta a tutto il personale in servizio

al 1º settembre 2015 ed assunto prima del 31 agosto 2015.

Per i lavoratori part time gli importi stabiliti vanno riproporzionati sull’orario di lavoro.

DA ANNOTARE

I contributi alla bilateralita saranno versati dal 1º gennaio 2016 secondo le norme di legge

e di regolamento.

In accordo col docente, le ore di prolungamento di orario nelle scuole secondarie di I e II

grado possono essere compensate con un eguale numero di ore di ferie aggiuntive.

Il limite al lavoro supplementare e fissato al 25% dell’orario settimanale individuale.

PARTI STIPULANTI " Aninsei con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal

CAMPO DI APPLICAZIONE " Personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausilia-

rio delle scuole non statali

DECORRENZA E DURATA " 1º settembre 2015 - 31 dicembre 2018

In data 13 gennaio 2016 le Parti hanno ratificato l’ipotesi di accordo 22 luglio 2015 di rinnovo del c.c.n.l. (v. Pratica

Lavoro n. 17/2015, pag. 29). Si riportano le modifiche introdotte.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Una tantum 1º settembre 2015

DA ANNOTARE � Modifiche a bilateralita, orario di lavoro e part time

Una tantum1º settembre 2015

Bilaterailita

Orario di lavoro

Lavoro a tempo parziale

CCNL InPratica

36 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Misure di sicurezza: gli obblighi e i rischi, il trattamento dei dati in ambienti sicuri, il Cloud, la Risk analysis, il Backupe il Disaster Recovery.

Sistema sanzionatorio: con le varie tipologie di violazionee le relative sanzioni.

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Settore marittimoVerbale di accordo - 27 gennaio 2016

DA ANNOTARE

Ai medici di bordo si applica il trattamento economico e normativo del c.c.n.l. oltre a quanto

stabilito dall’accordo in oggetto, secondo le seguenti equiparazioni:

– medico di bordo Direttore del servizio sanitario: direttore di macchina;

– primo medico aggiunto: 1º ufficiale di coperta;

– secondo medico aggiunto: 2º ufficiale di coperta.

L’eta massima per l’imbarco e di 75 anni.

Per le prestazioni professionali i medici di bordo percepiscono il loro onorario.

Sono fatti salvi trattamenti economici di miglior favore gia goduti al 27 gennaio 2016.

Ai medici di bordo spetta un’indennita speciale nei seguenti importi mensili:

Qualifiche Importi mensili

2016 2017

Medico di bordo Direttore del servizio sanitario 297,00 302,00

Primo medico aggiunto 152,00 156,00

Secondo medico aggiunto 123,00 125,00

L’indennita, che non ha riflessi su nessun istituto contrattuale, e assorbita da eventuali

superminimi gia corrisposti.

L’indennita e comprensiva del primo scatto del supplemento paga per anzianita previsto

dall’art. 3 dell’accordo 15 settembre 2003, che non sara piu corrisposto.

Ai medici di bordo Direttori del servizio sanitario in CRL/TP continueranno altresı ad essere

riconosciuti gli scatti successivi al primo.

PARTI STIPULANTI " Confitarma con Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti

CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti del settore marittimo

DECORRENZA E DURATA " 1º gennaio 2016 - 31 dicembre 2017

In data 27 gennaio 2016 le Parti hanno introdotto una disciplina per i medici di bordo imbarcati sulle navi, che

costituisce sezione specifica del vigente c.c.n.l. del settore privato dell’industria armatoriale.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA ANNOTARE � Disciplina dei medici di bordo

Trattamento economicoe normativo

Indennita specialemedica

CCNL InPratica

38 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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Nelle navi dotate di apparecchiature di radio diagnostica, ai medici di bordo spetta l’in-

dennita di cui alla L. n. 416/1968.

L’indennita e assorbita da eventuali superminimi gia corrisposti.

Al medico di bordo Direttore del servizio sanitario non spetta l’indennita di rappresentanza

e l’assicurazione sanitaria integrativa Fanimar/Cascodi spettanti al Direttore di macchina.

Indennita rischioradiazione

Altre indennita

CCNL InPratica

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 39

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di M. CICCIÙ, C. GIAMBIANCO, P. SANTARELLI

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORODEGLI ITALIANI ALL’ESTERO E DEGLI STRANIERICHE LAVORANO IN ITALIA.

Il volume, dal taglio operativo, ha l’obiettivo di disciplinare

la complessità di gestione della mobilità internazionale

dei lavoratori offrendo un quadro completo della disciplina

dal punto di vista contrattuale, fi scale e previdenziale.

Il testo, con l’intervento di primari consulenti della società

Ernst Young specialisti del settore, tratta molteplici aspetti

quali:

la defi nizione del rapporto di lavoro

le forme di retribuzione

il trattamento fi scale da applicare

la tutela previdenziale ed assicurativa

la presenza o assenza di convenzioni internazionali

Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti

dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi

legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme

di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni

relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

EXPATRIATES

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Alcune giovani professioniste calabresi intendono avviare un nuovo studio pro-

fessionale a Reggio Calabria, effettuando tutti gli investimenti per la start up, a

partire dalla ristrutturazione dell’immobile che sara la sede dell’attivita. Quali

agevolazioni pubbliche sono disponibili per il caso in questione?

La regione Calabria sostiene le giovani professioniste mediante un avviso pubblico per il

finanziamento di attivita professionali promosse da giovani donne calabresi, a valere sulle

risorse del Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (Fuoc), approvato con decreto n.

1877 del 10 marzo 2015, pubblicato sul Burc n. 16 del 13 marzo 2015.

L’avviso e finalizzato a sostenere le attivita professionali promosse da donne, sia nelle fasi

di tirocinio o praticantato, sia nell’avvio di studi professionali, anche in associazione.

Il duplice obiettivo dell’amministrazione regionale e dunque quello della promozione e

sviluppo delle capacita imprenditoriali femminili, anche attraverso forme di autoimpie-

go, per la creazione di nuova occupazione femminile, nonche quello di favorire l’inclusione

delle donne nel mercato del lavoro.

Beneficiarie dell’avviso sono le donne professioniste, iscritte ad un albo professionale,

residenti in Calabria, non bancabili, che rientrano in una delle seguenti categorie:

a. giovani donne professioniste, residenti in Calabria, iscritte nei registri dei praticanti tenuto

dagli Ordini professionali, che non abbiano un’eta superiore ai trent’anni, che svolgano o

che si apprestano a svolgere un tirocinio professionale o un periodo di pratica;

b. giovani donne professioniste, residenti in Calabria, iscritte agli Ordini, di eta inferiore ai

trentacinque anni o con anzianita d’iscrizione all’Ordine di appartenenza inferiore ai cinque anni;

c. le societa tra professionisti di cui all’articolo 10 legge 12 novembre 2011 n. 183, aventi

sede operativa in Calabria, in cui la maggioranza dei professionisti sia rappresentata da

donne, residenti in Calabria, di eta inferiore ai trentacinque anni o con anzianita d’iscrizione

all’Ordine di appartenenza inferiore ai cinque anni.

Possono partecipare all’Avviso anche le societa non ancora costituite, purche al momento

di presentazione della domanda i proponenti si impegnino a formalizzare la costituzione

entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Sono ammissibili ai finanziamenti le seguenti tipologie di investimenti:

– acquisizione di strumenti informatici (spese per attrezzature informatiche e beni stretta-

mente connessi e funzionali; licenze e/o software) a supporto di giovani professioniste di

cui alla precedente lettera a), che realizzano attivita di tirocinio o praticantato;

– programmi per l’avvio di nuovi studi professionali e per l’avvio o il potenziamento di studi

di societa tra professionisti a favore dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c), per

spese quali opere murarie, hardware e software strettamente funzionali alle attivita ope-

rative e gestionali, adozione di sistemi di certificazione della qualita, realizzazione del sito

web dello studio, spese legate all’avvio e al funzionamento dell’attivita per il primo anno.

Sono previsti i seguenti importi massimi per le spese ammissibili:

– 5.000 euro per le iniziative di acquisizione di strumenti informatici;

– 25.000 euro sia per i programmi di spesa finalizzati all’avvio di nuovi studi professionali,

sia per i programmi di spesa finalizzati all’avvio o al potenziamento di tra professionisti

costituite in maggioranza da giovani donne.

Il sostegno consiste nella concessione di finanziamenti nella forma tecnica di mutui chiro-

grafari a tasso zero, di importo compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di

25.000 euro, di durata massima pari a 60 mesi.

In caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso

legale.

Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it

IMPRENDITORIAFEMMINILE

Fondo Unico perl’Occupazione e laCrescita (Fuoc)

QUESITI

PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016 41

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Trattandosi di finanziamento a tasso zero, il sostegno si configura come aiuto di importanza

minore (de minimis) e si considera, pertanto, come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)

l’intero importo erogato.

Le domande devono essere presentate tramite la modulistica ‘‘Domanda di finanziamento’’

e rispettivi allegati, disponibile sul sito internet della Finanziaria regionale www.fincalabra.it.

Roberta Dugnani

(Consulente in finanza agevolata)

Per quanto riguarda la sorveglianza dei lavoratori agricoli stagionali, esistono

norme specifiche?

Tali norme sono ospitate nel decreto Interministeriale 6 marzo 2013, recante ‘‘Semplificazione

in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del

settore agricolo’’. Esso attua la riserva di cui all’art. 3, comma 13 del TUSL, il quale - per

l’appunto - prevede che, in considerazione della specificita dell’attivita esercitata dalle imprese

medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla

normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente - si badi - alle

imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta gior-

nate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti

colturali aziendali, si emanino ‘‘disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informa-

zione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizza-

zioni sindacali e datoriali comparativamente piu rappresentative del settore sul piano nazionale’’.

Restano sempre escluse da tali semplificazioni le imprese effettuanti lavorazioni che com-

portino esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali debba essere garantita la effet-

tuazione della sorveglianza sanitaria.

Orbene, laddove trovino applicazione le semplificazioni di cui sopra, gli adempimenti in

materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza

aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico

competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

Tale visita medica preventiva ha validita biennale e consente al lavoratore idoneo di

prestare, senza la necessita di ulteriori accertamenti medici, la propria attivita di carattere

stagionale, nel limite di cinquanta giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese

agricole, senza la necessita di ulteriori accertamenti medici.

L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

Sempre ai sensi del medesimo Decreto, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del

settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare

iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assol-

vimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i

lavoratori aderenti al sistema di bilateralita, mediante convenzioni con le ASL per ef-

fettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici

competenti in caso di esposizione a rischi specifici.

Da cio ha origine un’agevolazione molto importante. In presenza di una convenzione di cui

al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza

sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non e tenuto ad effettuare la visita degli

ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di

idoneita del medico competente espleta infatti i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di

lavoro convenzionati.

Roberto Codebo

(Avvocato e pubblicista)

VISITE MEDICHE

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QUESITI

42 PRATICA LAVORO n. 4 del 20 febbraio 2016

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TuttoLavoro2016

Come cambia il lavoro nel 2016:dal Jobs Act alla Legge di StabilitàModena, 24 febbraio 2016Forum Guido Monzani, via Aristotele 33

PARTECIPAZIONE GRATUITAPer iscrizioni: www.ipsoa.it/forumtuttolavoro

Scuola di formazione IPSOA Tel. 02-824761 [email protected]

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI Paola Maiorana – Responsabile Scuola di formazione IPSOAMarina Calderone – Presidente del Consiglio Nazionaledell’Ordine dei Consulenti del lavoroEufranio Massi – Esperto di Diritto del lavoro e Direttoredel sito www.dottrinalavoro.itRoberta Sighinolfi * – Presidente dell’Ordine dei Consulenti dellavoro di Modena

I SESSIONE 9.30 - 13.00

Modera: Enrico Gragnoli - Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Parma

Novità normative e giurisprudenziali in tema di sicurezza del lavoro anche alla luce dei decreti attuativi del Jobs ActRaffaele Guariniello - Magistrato

L’importanza della contrattazione collettiva di 2° livello: tra agevolazioni e modifi che al rapporto di lavoroRoberto Camera - Funzionario DTL di Modena e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro -Esonero contributo 2016 ed altre agevolazioni per le impreseEnzo De Fusco - Consulente del lavoro

La modifi ca delle mansioni: tra dubbi e soluzioniMaria Rosa Gheido - Consulente del lavoro

Decreto Semplifi cazioni: le modifi che alle sanzioniin materia di lavoroVitantonio Lippolis - Funzionario della DTL di Modena

Lunch buffet 13.00 - 14.30

II SESSIONE 14.30 - 18.30

Modera: Silvia Ciucciovino - Professore Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre

Cosa realmente cambia nell’articolo 4 della Leggen. 300/1970 “impianti audiovisivi e altri strumentidi controllo”Arturo Maresca - Ordinario di Diritto del lavoro - Università degli Studi “Sapienza” di Roma

Decreto Attività Ispettiva: l’Ispettorato Nazionale e il nuovo sistema di controlliPaolo Pennesi - Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro

Il diritto sanzionatorio del lavoro dopo Jobs Acte depenalizzazione (D.Lgs. n. 8/2016)Pierluigi Rausei - Dirigente della DTL di Macerata

Le collaborazioni 2.0: come cambiano nel 2016Riccardo Del Punta - Professore Ordinario di Diritto del lavoro - Università di Firenze

Gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro per il 2016Eufranio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Crediti formativiConsulenti del lavoro, Avvocati: accreditatoDottori Commercialisti ed Esperti Contabili: il programma è stato inoltrato all’Ordine locale competente per l’accreditamento.

*da confermare

2° FORUM TUTTOLAVORO

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