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STRADE & AUTOSTRADE 5-2007 1 Barriere Antirumore Ambiente & Territorio I l decollo della marcatura CE dei prodotti impiegati per la realizza- zione di sistemi antirumore per applicazioni stradali mette ordine in questa materia e consente alle Imprese italiane di accedere più facil- mente ai mercati europei. La Norma armonizzata alla base del sistema di marcatura CE delinea un quadro normativo coerente e al passo con i tempi, valorizzando le Norme di prova europee già in vigore, e contribuisce a chiarire il con- fine di responsabilità tra Progettisti, Produttori e Installatori, spesso motivo di contenziosi e di ritardi nell’iter dell’appalto. Obbligatorietà della marcatura CE A seguito della Direttiva 89/106/CEE [1] sui prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia con il D.P.R. 246/93, è divenuta possibile la marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stra- dale, che è diventata una realtà con la Norma europea UNI EN 14388:2005 [2], che ha ricevuto lo status di Norma armonizzata con la pubblicazione sulla G.U.C.E. C 319/1 del 14 Dicembre 2005. Nella stessa comunicazione sono indicate le due date limite: 1° Maggio 2006: è la data di applicabilità, cioè la data dalla quale è stata possibile, ma non obbligatoria, la marcatura CE volontaria; 1° Maggio 2007: è la data di fine del periodo di coesistenza, cioè la data dalla quale è iniziata la marcatura CE ob- bligatoria. A partire da questa data la presunzio- ne di conformità dei prodotti alla Direttiva euro- pea deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate. Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate. La UNI EN 14388 stabilisce come determinare e descrivere le presta- zioni (sia acustiche sia meccaniche) dei dispositivi di riduzione del ru- more da traffico stradale. Il Produttore deve dichiarare una prestazione per ognuna delle caratteristiche armonizzate menzionate nella tabella ZA.1 dell’appendice ZA della Norma. Tale prestazione deve essere de- terminata secondo il metodo di prova al quale la medesima tabella fa riferimento. Si applicano le procedure previste per il sistema di attestazione di confor- mità di tipo 3: ciò significa che le prestazioni dichiarate nell’ambito del- la marcatura CE per le caratteristiche armonizzate devono essere con- validate da un Organismo Notificato e che il Responsabile del rispetto dell’insieme degli obblighi connessi alla marcatura CE è il Produttore. Data la varietà e la complessità del mercato dei dispositivi di ridu- zione del rumore da traffico stradale, sono sorti alcuni dubbi inter- pretativi. I Rappresentanti dei Produttori riuniti in ACAI, degli Orga- nismi Notificati italiani e il Coordinatore del competente Gruppo di Lavoro UNI, avvalendosi anche dell’esperienza maturata nell’elabo- razione della UNI 11160 [3], hanno quindi sviluppato una guida pra- tica [4] che fornisce un insieme coerente di risposte ai principali dub- bi sollevati in Italia (e non solo) e costituisce la linea interpretativa comune di riferimento. Massimo Garai* Giovanni Brero** La sensibilità crescente della popolazione e le disposizioni di legge in materia di inquinamento acustico hanno fatto sì che la barriera antirumore sia diventata una costante in tutti i progetti di nuove infrastrutture di trasporto e sia oggetto di appalti specifici per opere di risanamento LA MARCATURA CE DEI DISPOSITIVI DI RIDUZIONE DEL RUMORE DA TRAFFICO STRADALE L’avvio di questo mercato non era stato supportato da una Nor- mativa tecnica chiara: in assenza di questa, è invalsa l’abitu- dine di fare ricorso a Norme e procedure derivanti da settori merceologici affini o a Capitolati ad hoc, variabili caso per ca- so, con conseguenti maggiori oneri per le Imprese e un livel- lo qualitativo mediamente basso delle opere realizzate. Perfino le Norme di prova sviluppate in ambito CEN hanno fa- ticato a essere accettate in questo quadro frammentario.

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STRADE & AUTOSTRADE 5-2007 1

Barriere Antirumore

Ambie

nte &

Terri

torio

I l decollo della marcatura CE dei prodotti impiegati per la realizza-zione di sistemi antirumore per applicazioni stradali mette ordine in

questa materia e consente alle Imprese italiane di accedere più facil-mente ai mercati europei.La Norma armonizzata alla base del sistema di marcatura CE delineaun quadro normativo coerente e al passo con i tempi, valorizzando leNorme di prova europee già in vigore, e contribuisce a chiarire il con-fine di responsabilità tra Progettisti, Produttori e Installatori, spessomotivo di contenziosi e di ritardi nell’iter dell’appalto.

Obbligatorietà della marcatura CEA seguito della Direttiva 89/106/CEE [1] sui prodotti da costruzione(CPD), recepita in Italia con il D.P.R. 246/93, è divenuta possibile lamarcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stra-dale, che è diventata una realtà con la Norma europea UNI EN14388:2005 [2], che ha ricevuto lo status di Norma armonizzata conla pubblicazione sulla G.U.C.E. C 319/1 del 14 Dicembre 2005. Nellastessa comunicazione sono indicate le due date limite:u 1° Maggio 2006: è la data di applicabilità, cioè la data dalla quale

è stata possibile, ma non obbligatoria, la marcatura CE volontaria;u 1° Maggio 2007: è la data di fine del periodo di coesistenza, cioè

la data dalla quale è iniziata la marcatura CE ob-bligatoria. A partire da questa data la presunzio-ne di conformità dei prodotti alla Direttiva euro-pea deve essere basata sulle specifiche tecnichearmonizzate. Essa coincide con la data di ritirodelle specifiche tecniche nazionali in contrastocon quelle armonizzate.

La UNI EN 14388 stabilisce come determinare e descrivere le presta-zioni (sia acustiche sia meccaniche) dei dispositivi di riduzione del ru-more da traffico stradale. Il Produttore deve dichiarare una prestazioneper ognuna delle caratteristiche armonizzate menzionate nella tabellaZA.1 dell’appendice ZA della Norma. Tale prestazione deve essere de-terminata secondo il metodo di prova al quale la medesima tabella fariferimento.Si applicano le procedure previste per il sistema di attestazione di confor-mità di tipo 3: ciò significa che le prestazioni dichiarate nell’ambito del-la marcatura CE per le caratteristiche armonizzate devono essere con-validate da un Organismo Notificato e che il Responsabile del rispettodell’insieme degli obblighi connessi alla marcatura CE è il Produttore.Data la varietà e la complessità del mercato dei dispositivi di ridu-zione del rumore da traffico stradale, sono sorti alcuni dubbi inter-pretativi. I Rappresentanti dei Produttori riuniti in ACAI, degli Orga-nismi Notificati italiani e il Coordinatore del competente Gruppo diLavoro UNI, avvalendosi anche dell’esperienza maturata nell’elabo-razione della UNI 11160 [3], hanno quindi sviluppato una guida pra-tica [4] che fornisce un insieme coerente di risposte ai principali dub-bi sollevati in Italia (e non solo) e costituisce la linea interpretativacomune di riferimento.

Massimo Garai*Giovanni Brero**

La sensibilità crescente della popolazione e le disposizioni di legge in materiadi inquinamento acustico hanno fatto sì che la barriera antirumore sia diventata una costante in tutti i progetti di nuove infrastrutture

di trasporto e sia oggetto di appalti specifici per opere di risanamento

LA MARCATURA CEDEI DISPOSITIVI DI RIDUZIONE

DEL RUMORE DA TRAFFICO STRADALE

L’avvio di questo mercato non era stato supportato da una Nor-mativa tecnica chiara: in assenza di questa, è invalsa l’abitu-dine di fare ricorso a Norme e procedure derivanti da settorimerceologici affini o a Capitolati ad hoc, variabili caso per ca-so, con conseguenti maggiori oneri per le Imprese e un livel-lo qualitativo mediamente basso delle opere realizzate.Perfino le Norme di prova sviluppate in ambito CEN hanno fa-ticato a essere accettate in questo quadro frammentario.

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Il campo di applicazione della marcatura CEPer i dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale occorre di-stinguere tra materiali, prodotti e opere.I materiali sono i costituenti di base del sistema antirumore (per esem-pio cemento, lamiere metalliche, lastre in materiale trasparente, viti,guarnizioni, ecc.) che costituiscono gli “ingredienti” del prodotto, manon costituiscono essi stessi un prodotto antirumore. Per tali costi-tuenti non è possibile la marcatura CE di prodotto secondo la Normaarmonizzata UNI EN 14388; infatti lo spirito della Norma è quello diprovare il sistema assemblato che assolve alla funzione di antirumo-re e non i materiali singoli. Ciò non toglie che questi possano esseremarcati CE secondo altre Norme, relative per esempio all’acciaio, alvetro, alla lana minerale, ecc..Per prodotti si intendono i componenti del dispositivo antirumore im-messi separatamente sul mercato come: a) prodotti antirumore (peresempio pannelli acustici) o b) sistemi antirumore complessi (per esem-pio composti da elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni, ecc.),così come concepiti per assolvere alla loro funzione in ambito strada-le, immessi sul mercato come un tutto unico (“kit”). I prodotti e i siste-mi complessi in kit sono immessi sul mercato con funzioni antirumo-re e pertanto devono essere dotati di “passaporto” marcatura CE.I sistemi antirumore complessi (kit) si possono ulteriormente distin-guere in sistemi antirumore omogenei, caratterizzati da una unica ti-pologia di componenti acustici (per esempio soli pannelli in alluminiosu montanti metallici), e sistemi eterogenei, caratterizzati da due o piùtipologie di moduli acustici (per esempio barriere antirumore compo-ste con pannelli acustici in alluminio e lastre trasparenti inserite sumontanti metallici). Secondo lo spirito della Norma europea, la mar-catura CE è applicabile al prodotto “sistema antirumore omogeneo”ed è estendibile, secondo opportuni criteri, alla famiglia di apparte-nenza (insieme di varianti della configurazione base).La marcatura CE di sistemi eterogenei complessi tipo “barriere miste”è in teoria applicabile, ma con forti limitazioni (per esempio imponen-do percentuali fisse di pannelli opachi e di lastre trasparenti) e diffi-coltà in fase di prova che ne inficiano l’utilità pratica. In ogni caso, lamarcatura CE di sistemi eterogenei complessi non può essere estesaalle varianti esecutive, teoricamente infinite.Quando si parla di opere si intendono invece le realizzazioni finite. Peresse è da escludere la marcatura CE, perché in contrasto con la Di-rettiva CPD.

Che cosa si intende per “dispositivo per la riduzione del rumore”?I dispositivi per la riduzione del rumore specificati nella Norma armo-nizzata UNI EN 14388 sono:1. elementi acustici (per esempio pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti);2. elementi strutturali (per esempio montanti);3. elementi di copertura delle strade (covers);4. elementi per la riduzione del rumore riflesso (claddings);5. elementi per la riduzione del rumore diffratto alla sommità della

barriera (dispositivi aggiunti o diffrattori);6. barriere acustiche nel loro insieme, ovvero: pannelli, montanti (sia

a vista sia inglobati nella struttura fonoassorbente/fonoisolante),guarnizioni, accessori vari.

Le prove obbligatorie per la marcatura CE sono solo quelle specifica-te nell’Annex ZA della UNI EN 14388.

Sulla definizione di barriera antirumoreAi sensi della UNI EN 14388 sono barriere antirumore (noise bar-rier) i dispositivi per la riduzione del rumore che impediscono la di-retta trasmissione per via aerea delle emissioni sonore provenien-ti dal traffico stradale.Si noti che nella Norma armonizzata UNI EN 14388 e nelle Normedi prova collegate si assume implicitamente che le fondazioni nonfacciano parte del “dispositivo” barriera antirumore, ma solo del-l’opera globale costruita (infatti non sono previste prove che coin-

volgano le fondazioni, neanche prove di resistenzameccanica e di stabilità).Ciò è in contrasto con l’uso comune di intendere la“barriera antirumore” un’opera completa, per esem-pio costituita da pannelli acustici, da montanti, daguarnizioni, da fondazioni, ecc., costruita seguen-do uno specifico progetto. A tal proposito occorresottolineare che la marcatura CE è una marcaturadi prodotto, non di opere; pertanto l’opera comple-ta non è assoggettabile alla marcatura CE, mentregli elementi componenti, singoli o in kit, lo sono.Per esempio, nell’ambito di un appalto stradale l’o-pera antirumore costruita non può essere marcataCE, appunto perché si tratta di un’opera.I singoli componenti dell’opera (per esempio i pan-nelli acustici) devono essere marcati CE, perché so-no prodotti. E’ compito del Progettista dell’opera,sulla base dei dati degli elementi componenti (siaquelli certificati sia quelli di progetto, come le di-

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Barriere Antirumore

mensioni geometriche, la posizione, ecc.), valutare le caratteristi-che finali dell’opera (ad esempio il potere fonoisolante) e dare chia-re prescrizioni per la realizzazione. E’ compito dell’Appaltatore rea-lizzare l’opera conformemente alle prescrizioni del Progettista.Le responsabilità del Progettista non possono essere trasferite alProduttore dei componenti pretendendo di estendere la marcaturaCE di prodotto fuori dal suo ambito di applicazione. Le responsabi-lità dell’Appaltatore sono distinte da quelle del Produttore. Nel ca-so che le due figure dell’Appaltatore e del Produttore coincidano, lerispettive responsabilità si sommano, ma restano diverse.

L’estendibilità della marcatura CE: famiglie di prodottiPer ogni dispositivo per la riduzione del rumore è responsabilità delProduttore identificare un campione o più campioni rappresentati-vi della produzione da sottoporre alle prove iniziali di tipo (Initial Ty-pe Testing, ITT). A questo scopo è utile la suddivisione dei prodottiin “famiglie” aventi caratteristiche similari, di cui solo un prodottoper famiglia è sottoposto alle prove iniziali di tipo.Si definisce famiglia un gruppo di prodotti omogenei aventi gli stes-si materiali costituenti e lo stesso design, ma prestazioni differen-ziate al variare di parametri di influenza quali spessori e densità deimateriali, foratura delle lamiere, ecc..Un Produttore può scegliere di effettuare una unica marcatura CE peruna famiglia di prodotti fra loro omogenei, purché individui un cam-pione le cui prestazioni (oggetto di valutazione) risultino certamenteinferiori rispetto a quelle di tutti gli altri prodotti appartenenti alla stes-sa famiglia (criterio conservativo). In tal caso, egli assegna i risultatiottenuti dalle prove e dalle valutazioni a tutti i prodotti appartenentialla famiglia.Come corollario, se un Produttore realizza un prodotto nuovo, ma si-mile a uno già oggetto di prove iniziali di tipo, deve controllare se iparametri da cui dipende l’esito delle prove sono favorevolmente in-fluenzati dalle scelte costruttive adottate: se ciò si verifica, allora ilProduttore non dovrà sottoporre il prodotto a nuove prove iniziali ditipo e potrà “beneficiare” delle prove già eseguite.Per facilitare l’estensione della marcatura CE nell’ambito di famigliedi prodotti, nella guida pratica [4] sono state predisposte delle tabel-le di estendibilità, suddivise per tipologie omogenee di prodotto.

L’applicabilità della marcatura CE: i kitLa marcatura CE può essere applicata a prodotti distinti o su un in-sieme di prodotti differenti che costituiscono un kit.Si definisce kit l’insieme delle parti di un sistema che è immesso sulmercato come un tutto unico. Per esempio è un kit un sistema anti-rumore complesso, composto da pannelli acustici, elementi struttu-rali, guarnizioni, ecc., concepito per assolvere globalmente a una fun-zione antirumore in ambito stradale e immesso sul mercato come untutto unico.Considerando sia i prodotti fondamentali (elementi acustici, elemen-ti strutturali, dispositivi aggiunti) sia i kit, esistono cinque opzioni perla marcatura CE:1. il Produttore fabbrica un solo prodotto (per esempio un pannel-

lo antirumore) e lo mette sul mercato; il prodotto deve esseremarcato CE.

2. il Produttore fabbrica tutte le parti di un sistema (per esempio ipannelli antirumore e gli elementi strutturali) e mette tale sistemasul mercato; l’insieme, che costituisce un kit, deve essere mar-cato CE (e non ogni parte individualmente).

3. il Produttore fabbrica un elemento (per esempio un pannello anti-

rumore) e un suo Fornitore gli vende direttamente (senza immet-terlo sul mercato separatamente) un secondo componente (peresempio degli elementi strutturali); il Produttore mette l’insiemesul mercato; l’insieme, che costituisce un kit, deve essere mar-cato CE; i componenti che il Produttore acquista direttamente dalsuo Fornitore possono, ma non devono obbligatoriamente, esseremarcati CE.

4. il Produttore fabbrica un solo elemento (per esempio un pannelloantirumore) e acquista sul mercato (da un Fornitore) gli altri com-ponenti necessari per il suo sistema (per esempio degli elementistrutturali); il Produttore mette l’insieme su mercato; sia l’insieme,che costituisce un kit, che le singole parti acquistate dal Fornitoredevono essere marcati CE, perché sono disponibili alla vendita se-paratamente.

5. il Produttore fabbrica ogni elemento individualmente (per esempiosia i pannelli antirumore che sia elementi strutturali) e li mette se-paratamente sul mercato; ogni elemento individualmente deve es-sere marcato CE, perché è disponibile alla vendita separatamente.

Il punto discriminante delle precedenti opzioni 3, 4 e 5 è che ogni com-ponente acquistato dal Produttore presso un suo Fornitore e impiega-to per realizzare il proprio prodotto, deve essere marcato CE solo sevenduto anche separatamente sul mercato dal Fornitore stesso comeprodotto antirumore finito. Se il componente è immesso sul mercatosolo come “semilavorato” e non come prodotto antirumore non è ne-cessaria la marcatura CE.L’utilizzo dei kit non è obbligatorio da parte dei Produttori, che posso-no scegliere di non farne mai uso. L’uso dei kit non deve essere inte-so come un modo per replicare molteplici varianti esecutive, che ri-guardano l’opera completa e che configurano diverse responsabilitàdel Progettista e della stazione appaltante, non del Produttore.A titolo di esempio, si noti che una specchiatura di barriera mista, com-posta da una sequenza precisa dal basso verso l’alto di pannelli me-tallici e lastre acriliche, può essere considerata un kit (da inserire inappositi montanti su fondazioni per costituire un’opera finita).In tal caso pannelli, lastre, telaio di contenimento, guarnizioni, ecc. de-vono sempre essere venduti in blocco come un tutto unico. Nel casosi modifichi la posizione di una lastra acrilica (dall’alto verso il basso)il kit è da considerarsi diverso, in quanto, per esempio, la prova di re-sistenza al fuoco di macchia può dare esiti differenti.Schematicamente, si possono avere tre tipi di produzione:1. monoprodotto: si produce un solo tipo di prodotto antirumore che

viene immesso sul mercato; questo deve essere marcato CE.2. famiglie omogenee di prodotti: si producono diversi tipi di prodot-

ti antirumore che vengono immessi sul mercato; se i prodotti sipossono raggruppare in famiglie omogenee, si può marcare CE unsolo prodotto per ogni famiglia, quello con le prestazioni inferiori.

3. kit diversi: si producono vari tipi di kit, assemblando diversi pro-dotti antirumore, che vengono immessi sul mercato come un tuttounico; ogni singolo kit deve essere marcato CE, rispettando le cin-que opzioni precedenti.

Questi tre tipi di produzione possono anche coesistere presso un uni-co Produttore.

Barriere antirumore omogenee ed eterogeneeLe barriere antirumore omogenee sono costituite da elementi acu-stici e strutturali sempre uguali e in proporzioni fisse (per esempiopannelli metallici inseriti in montanti metallici). Se immesse sul mer-cato come un prodotto unico (dispositivo in kit) sono soggette allamarcatura CE.

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Barriere Antirumore

Le barriere antirumore eterogenee sono costituite da elementi acusticie/o strutturali aventi diverse caratteristiche (materiali, composizione, di-mensioni). Gli elementi di base possono essere utilizzati in proporzionifisse o variabili.Per esempio si può avere una barriera costituita da pannelli metallici opa-chi e lastre in PMMA trasparente. Se le proporzioni tra pannelli metallicie lastre in PMMA sono mantenute fisse e sono mantenuti fissi anche iltipo di telaio metallico delle lastre, il tipo di guarnizioni, il passo tra i mon-tanti, ecc. e il sistema antirumore è immesso sul mercato come un pro-dotto unico, allora è soggetto alla marcatura CE (che risulterà comunqueparticolarmente complessa). Se invece pannelli metallici opachi e lastrein PMMA sono utilizzati in proporzioni variabili da punto a punto dell’o-pera antirumore, come richiesto nell’ambito di un singolo appalto, allorala barriera antirumore eterogenea non può essere marcata CE, perché sitratta di un’opera.In ogni caso la marcatura CE di sistemi eterogenei complessi tipo “bar-riere miste” non può essere estesa alle varianti esecutive, teoricamenteinfinite.

Sintesi delle opzioni per la marcatura CE deidispositivi antirumoreIn base a quanto sopra detto, si riporta di seguito - in estrema sintesi- il ventaglio di possibilità per la marcatura CE dei dispositivi per la ri-duzione del rumore da traffico stradale.1. Prodotti singoli (per esempio pannelli acustici): si applica la

marcatura CE.2. Sistemi in kit (per esempio pannelli acustici + montanti + guarni-

zioni). Possono essere omogenei o eterogenei:2.1 sistemi in kit omogenei (per esempio pannelli metallici + mon-

tanti + guarnizioni): si applica la marcatura CE, e si può esten-dere alla famiglia di prodotti simili secondo criteri opportuni;

2.2 sistemi in kit eterogenei (per esempio pannelli metallici + la-stre in PMMA + cornice per lastre + montanti + guarnizioni);possono essere a proporzioni fisse o variabili:2.2.1 sistemi in kit eterogenei a proporzioni fisse: si applica la

marcatura CE, e si può estendere alla famiglia di pro-dotti simili secondo criteri opportuni;

2.2.2 sistemi in kit eterogenei a proporzioni variabili: la mar-catura CE per i kit non è praticamente applicabile se leproporzioni o le posizioni dei componenti sono variabili.

I problemi apertiRimangono naturalmente alcuni problemi che potranno essere risoltisolo con l’esperienza e l’ulteriore affinamento delle Norme.Per esempio è stata sollevata la questione dell’inapplicabilità dellamarcatura CE alle barriere verdi (si veda la UNI 11160 [3] per la clas-sificazione), poiché le due Norme di prova prescritte dalla UNI EN 14388per la determinazione in laboratorio delle caratteristiche acustiche in-trinseche, UNI EN 1793-1 (assorbimento acustico) e UNI EN 1793-2(potere fonoisolante) non sono applicabili alle barriere verdi.Ciò discende dal fatto che la Norma armonizzata UNI EN 14388 è statascritta prima della definitiva accettazione della specifica tecnica UNICEN/TS 1793-5 per le prove in situ, che avrebbe la flessibilità necessa-ria a caratterizzare anche le barriere verdi. E’ possibile, e anzi auspica-bile, che in sede CEN si richieda il miglioramento della UNI EN 14388,ma, dato che ciò richiede tempi lunghi, occorre individuare soluzionitransitorie immediatamente applicabili. Queste sono sostanzialmentetre, con diverso grado di soddisfacimento dell’esigenza primaria di nonpenalizzare le barriere verdi, e sono esposte nella guida pratica [4], al-la quale si rimanda per ulteriori dettagli.Un altro importante problema è quello della durabilità: in base alla ta-bella ZA.1 della Norma UNI EN 14388 la dichiarazione della durabilità,acustica e non acustica, è parte integrante della marcatura CE. Tutta-via le caratteristiche di durabilità non sono al momento quantificabilicon certezza, poiché le Norme di supporto sono applicabili solo su tem-pi lunghi, per quanto attiene le caratteristiche acustiche (UNI EN 14389-1), o con molta difficoltà, per quanto riguarda le caratteristiche nonacustiche (UNI EN 14389-2). E’ possibile, e anzi auspicabile, che in se-de CEN si richieda il miglioramento delle Norme in oggetto ma, datoche ciò richiede tempi lunghi, occorre individuare una soluzione tran-sitoria immediatamente applicabile. Se non si vuole utilizzare l’opzio-ne NPD [1, 2], la guida pratica [4] suggerisce di procedere alla mar-catura CE utilizzando i dati di durabilità che il Produttore fornisce, sul-la base della sua esperienza costruttiva (documentata) e sotto la suaresponsabilità; l’Organismo Notificato dovrebbe convalidare o menoquanto proposto dal Produttore. Nello stesso tempo si dovrebbe av-viare una ricerca (per esempio coordinata da Enti universitari di pro-vata competenza) sulla durabilità dei dispositivi di riduzione del ru-more da traffico stradale, in modo da acquisire nuovi dati e conoscenzein merito. I nuovi dati potrebbero servire anche a proporre una evolu-zione delle Norme di prova esistenti. n

* Università di Bologna, Vicepresidente dellaCommissione Acustica UNI, Coordinatore del Gruppodi Lavoro UNI “Barriere acustiche”, RappresentanteItaliano nel CEN/TC 226/WG 6** ACAI - Sezione “Sistemi antirumore”, Direttore Tecnicodi Tubosider SPA, Partecipante ai Lavori del Gruppo UNI“Barriere acustiche” e del CEN/TC 226/WG 6

[1]. Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1988 “Relativa al ravvicinamentodelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri con-cernenti i prodotti da costruzione” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della ComunitàEuropee n° L 40 dell’11 Febbraio 1989).

[2]. UNI EN 14388:2005,Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche.[3]. UNI 11160:2005, Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di siste-

mi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra.[4]. Marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale - Guida prati-

ca. Disponibile sul sito: http://acustica.ing.unibo.it/ACAI

BIBLIOGRAFIA