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AssoSoftwareDayPress mercoledì, 22 gennaio 2020

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  • AssoSoftwareDayPressmercoledì, 22 gennaio 2020

  • 22/01/2020 La Repubblica Pagina 22 DI SERGIO RIZZO

    22/01/2020 Agenda Digitale

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7 M.Mo.G.Par.

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 24

    22/01/2020 Il Messaggero Pagina 15

    22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 25

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 31

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7

    22/01/2020 EutekneInfo

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10 Pagina a cura diAlessandra CaputoGian Paolo Tosoni

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 1 Maria Carla De Cesari

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 24 Alessandro Germani

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 9

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 8

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 4 Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10

    AssoSoftwareDayPressmercoledì, 22 gennaio 2020

    Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

    Inps, Anas e Cdp Governo paralizzato al ballo delle nomine7

    Servizio idrico comunale e fatture elettroniche: come gestire gli scarti del SDI10

    Agricoltura e Dogane

    Accordo sulle Agenzie fiscali: Ruffini può tornare alle Entrate12

    Adc e Anc solidali con i lavoratori13

    Agenzie fiscali, verso lo sblocco delle nomine14

    Autostrade offre un investimento di 7,5 miliardi di euro per evitare la revoca delle concessioni.15

    brevi16

    Contabilità e Bilancio

    Agevolabili gli investimenti effettuati nel 202018

    Bonus per beni strumentali ordinari e super-ammortamento da confrontare20

    Credito per i beni strumentali anche per le imprese agricole22

    Interventi in attesa di regole a regime24

    La rivalutazione dei beni migliora lo score bancario delle imprese25

    le novitàin pillole27

    Pemiata anche l' innovazione di processo28

    Penalizzati gli investimenti oltre i 10 milioni30

    Più contenuto il premio sui software32

    Ricerca e sviluppo, i costi dei contratti con gli atenei maggiorati del 150%34

    Sconti cumulabili con incentivi regionali36

  • 22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7 Pagina a cura diLuca Gaiani

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 2 Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa

    22/01/2020 EutekneInfo

    22/01/2020 EutekneInfo

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 9 Pagina a cura diLuca Gaiani

    22/01/2020 italiaoggi.it

    22/01/2020 EutekneInfo

    22/01/2020 EutekneInfo

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 21

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 32 FABRIZIO G. POGGIANI E FRANCESCO ZUECH

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Marco MobiliGianni Trovati

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 23 Alessandro MastromatteoBenedetto Santacroce

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 30 FRANCO RICCA

    22/01/2020 italiaoggi.it

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 M. Mo.

    22/01/2020 La Stampa Pagina 18

    22/01/2020 La Nazione Pagina 2

    22/01/2020 La Repubblica Pagina 6 DI ELEONORA CAPELLI

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 8 Pagina a cura diLuca Gaiani

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 35 MANOLA DI RENZO

    22/01/2020 Il Messaggero Pagina 13

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 11

    Superammortamento in regola con la compliance38

    Tre crediti per il vecchio bonus R&S40

    Fatturazione Elettronica

    Allegati facoltativi nella fattura elettronica42

    Apparecchi da divertimento esclusi dall' invio dei corrispettivi44

    Chi sfrutta la coda del 2020 mantiene il bonus maggiorato46

    Detrazione Iva di fine anno ancora senza pace48

    Fattura e documento commerciale non sempre alternativi50

    Fatture «a cavallo d' anno», serve un intervento urgente per la detrazione IVA52

    I CONTENUTI DI TELEFISCO54

    La detrazione Iva senza pace55

    La famiglia fa impazzire l' Irpef57

    La lista riepilogativa dei trasporti non va inviata allo Sdi59

    Niente dettagli in fattura61

    Ok alla fattura con gli allegati invisibili63

    Fisco e Dichiarazioni

    «Con un' Iva a due aliquote più contrasto all' evasione»65

    Banco Bpm vara la lista per il cda Tononi presidente affianca Castagna68

    Bonaccini rivendica il buon governo Borgonzoni: siamo i liberatori69

    Borgonzoni, gaffe e promesse La candidata imposta da Salvini per "liberare" l' Emilia rossa71

    Credito di imposta fino al 40% con un massimo di 10 milioni73

    Cuneo fiscale, una beffa75

    E lo Stato accantona la sanatoria: quasi 5 miliardi da recuperare78

    Forfait al 5% su piante e fiori rivenduti80

  • 22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 12 Pagina a cura diAlessandro Sacrestano

    22/01/2020 italiaoggi.it

    22/01/2020 La Repubblica Pagina 26 DI CLAUDIO TITO

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 31 GIULIANO MANDOLESI

    22/01/2020 Il Messaggero Pagina 13

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 11

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 33 ANDREA BONGI

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 11 Pagina a cura diAlessandra CaputoGian Paolo Tosoni

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 33 GIANLUCA STANCATI

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 14

    22/01/2020 EutekneInfo

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 1

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 5 Pagina a cura diAlessandro Germani

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Salvatore Padula

    22/01/2020 La Stampa Pagina 26

    21/01/2020 Digital 4 Biz

    22/01/2020 La Stampa Pagina 30 MARCO CAMBIAGHI

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 18 Fabrizio Onida

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 26 V.V.

    22/01/2020 Il Messaggero Pagina 8

    22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 29 Fabio Savelli

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 6 Pagina a cura diAlessandro Sacrestano

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 6

    Formazione 4.0 svincolata dai contratti collettivi82

    Il 730 precompilato rischia di creare nuovi adempimenti84

    Il grande equivoco86

    Il precompilato rischia il botto88

    Imu alla Chiesa, c' è una lista Raggi salva 300 immobili Il Vaticano: pronta la mappa90

    le novità in pillole92

    Le novità in pillole93

    Nuovi Isa, vecchi guai94

    Per coltivatori diretti e Iap niente Irpef sui terreni96

    Prevale il regime convenzionale98

    Regime ad hoc per gli sportivi professionisti100

    Ricorso contro le variazioni colturali entro il 29 aprile102

    Sconti, bonus e flat: Irpef fuori controllo104

    Torna l' Ace al posto della mini Ires L' incentivo anche per il 2019105

    Una imposta che naviga nel mare delle differenze107

    Industria 4.0

    "La nuova frontiera della medicina sono i dati per studiare l' interazione tra Dna e ambiente"109

    Accordo P4I e Beaconforce per migliorare l' engagement dei dipendenti in azienda110

    Algoritmo super, ma poco psicologo112

    antitrust meno severo per competere sui mercati114

    Cinquanta assunzioni per il chatbot dei capi HR116

    Clima, Trump attacca Greta: basta con i profeti di sventura117

    Comonext a Ivrea, un polo hi-tech rilancerà l' ex Olivetti119

    Dai big data alla robotica, più risorse sulla Sabatini120

    Esclusi i comparti finanziari e assicurativi122

  • 22/01/2020 La Nazione Pagina 14

    22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 27 Martina Pennisi

    22/01/2020 La Stampa Pagina 26 ALBERTO ABBURRÀ

    22/01/2020 Il Messaggero Pagina 37

    22/01/2020 La Stampa Pagina 31 SILVIA BANDELLONI

    22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 22

    22/01/2020 La Stampa Pagina 21 GIANNI RIOTTA

    21/01/2020 Corriere Comunicazioni

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10

    21/01/2020 Corriere Comunicazioni

    22/01/2020 La Nazione Pagina 23

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 11 LORENZO ALLEGRUCCI

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 12

    22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 19 Laura Cavestri

    21/01/2020 Agenda Digitale

    22/01/2020 Il Messaggero Pagina 9

    22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 17 LUIGI FERRARELLA

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 2 MARINO LONGONI

    21/01/2020 Corriere Comunicazioni

    21/01/2020 Agenda Digitale

    21/01/2020 Corriere Comunicazioni

    21/01/2020 Corriere Comunicazioni

    Facebook si pente: nuove regole sulla privacy124

    Facebook: per Internet servono nuove regole Web tax, collaboriamo126

    Il tour dell' innovazione a Trieste per raccontare la salute del futuro128

    Inaugurato al Cto il nuovo blocco operatorio130

    Insegnare il tatto alla cyber-mano131

    La grande storia della scienza I 40 volumi da Archimede a Hawking133

    la sfida digitale divide gli alleati134

    Le app di Facebook leva di business per le Pmi italiane: più fatturato anche all' estero136

    Parola138

    Politica industriale, è tempo di realismo tecnologico. L' Italia si dia una mossa139

    Settore conciario e industria 4.0 Tante opportunità ancora da cogliere140

    Lavoro e Previdenza

    Basta con la pioggia dei contributi variabili e coriandolizzati alla famiglia. Meglio 300 euro fissi per ogni figlio dagli zero ai 18 anni141

    le novità in pillole143

    Privacy e GDPR

    Clegg (Facebook): la scelta migliore? Una intesa globale in sede Ocse144

    Consenso al trattamento dei dati sanitari: ecco perché col GDPR è cambiato tutto146

    Facebook: «Pronti ad accettare le decisioni dell' Ocse sulle tasse»156

    Il padre naturale le cerca in Rete Le figlie a Facebook: cancellatelo158

    L' Apocalisse aveva già previsto i guai del web160

    L' Fbi la spunta su Apple: stop al backup "blindato" su iCloud161

    Neurotic marketing: così la politica ci manipola sfruttando le nostre nevrosi163

    Nick Clegg: "Internet è cambiato, servono nuove regole"167

    Privacy, da Garanti Ue sanzioni per 114 milioni: Google al top169

  • 21/01/2020 Agenda Digitale

    22/01/2020 Italia Oggi Pagina 2

    21/01/2020 Corriere Comunicazioni

    Ricerca scientifica e data protection, le raccomandazioni del Garante europeo170

    The Apocalypse had already predicted the web' s troubles176

    Wind Tre Business investe nella data protection in cloud177

  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 22

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    [ § 2 4 0 2 2 5 3 6 § ]

    POLTRONE DI STATO Il caso clamoroso di Valentino Grant, da 8 mesi consigliere Cdp e eurodeputatoleghista Proroghe continue anche per Autorità della Privacy e Agcom

    Inps, Anas e Cdp Governo paralizzato al ballo delle nomine

    DI SERGIO RIZZO

    ROMA - Il segno inequivocabile della paralisi assoluta che attanaglia il

    governo Conte due e la sua maggioranza è nell' elenco dei consiglieri di

    amministrazione della più grande holding di stato, la Cassa depositi e

    prestiti. Dove compare ancora, a distanza di otto mesi dalle elezioni

    europee del 26 maggio 2019, Valentino Grant, eletto quel giorno

    europarlamentare in carica della Lega di Matteo Salvini. Fosse deputato o

    senatore della Repubblica italiana, l' incompatibilità fra le due poltrone

    sarebbe manifesta fin dal 1953, undici anni prima che Grant nascesse.

    Risale infatti a quell' anno la legge che vieta ai parlamentari di "ricoprire

    cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati per nomine o

    designazione del governo", inibendo loro anche la presenza nelle banche,

    negli istituti finanziari e in tutte le società che gestiscono servizi per conto

    dello Stato. Ma l' esistenza di una incompatibilità oggettiva pure fra questi

    incarichi e un seggio all' europarlamento è talmente ovvia che all' indomani

    dell' elezione di Grant la filiera sovranista aveva già individuato il suo

    possibile sostituto alla Cassa nella persona in Giulio Sapelli. Economista il

    cui nome era circolato anche come eventuale presidente del consiglio in concorrenza con Giuseppe Conte, all'

    epoca del sodalizio gialloverde. Nell' indecisione, tuttavia, il sodalizio ha cambiato colore. E nell' indecisione ancora

    più grande che ne è seguita, con l' ipotesi di un ritorno nel consiglio della Cdp dell' ex presidente Franco Bassanini

    affossata da un veto dei 5 Stelle, Grant è rimasto incredibilmente al suo posto. Caso unico nel mondo occidentale,

    immaginiamo, di un politico eletto che è insieme amministratore di una grande società pubblica. Non soltanto

    formalmente, visto che quando l' attività politica glielo consente partecipa anche ai consigli di amministrazione,

    magari in audioconferenza, com' è avvenuto lo scorso 21 novembre. Senza che nessuno facesse una piega. Perché

    quello che sta accadendo davvero non ha alcun precedente nella storia repubblicana. Se il governo giallorosso non

    riesce a fare una nomina che sia una, e ben più importanti di questa, come si può pretendere che qualcuno si occupi

    del caso Grant? Dice tutto, a proposito dell' immobilismo che si è impadronito di questa curiosa maggioranza

    politica, l' articolo 2 del decreto Milleproroghe. Che prendendo atto della impossibilità di nominare i nuovi vertici delle

    autorità per le Comunicazioni e la Privacy, scaduti rispettivamente dal 25 luglio e dal 19 giugno 2019, ha prorogato i

    loro mandati al 31 marzo 2020. La seconda proroga in sei mesi, sperando che almeno per l' inizio della primavera il

    rebus si risolva.

    La Repubblica

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 3 6 § ]

    Per due authority prorogate ce n' è invece una terza direttamente decapitata da tre mesi. E non un organismo

    marginale, considerando che si tratta dell' autorità anticorruzione. Dopo l' uscita di scena anticipata di Raffaele

    Cantone è guidata dal consigliere anziano Francesco Merloni, in quale però non ha le medesime deleghe di un

    presidente. Anche qui nessuno nel governo se ne sta curando. Ci sono tuttavia casi ancora più impellenti da

    affrontare e risolvere. Da un mese e mezzo ormai sono decaduti i direttori delle tre agenzie fiscali nominati dal

    governo Conte uno ma che il Conte due non ha voluto riconfermare. Senza però indicare le alternative. L' unica che

    abbia oggi un facente funzioni di direttore è l' Agenzia delle entrate, affidata al capo del personale Aldo Polito, che è

    però in procinto di andare in pensione. Il ministro dell' Economia Roberto Gualtieri vorrebbe rimettere al suo posto l'

    ex direttore Ernesto Maria Ruffini giubilato dal suo predecessore gialloverde Giovanni Tria. Ma finora nemmeno

    quest' operazione si è sbloccata. Non c' è da stupirsi, del resto, se si pensa che il 31 dicembre è scaduto anche l'

    incarico del commissario straordinario per il terremoto nel Centro Italia, il geologo Piero Farabollini, ritenuto da più

    parti inadeguato a gestire una ricostruzione anch' essa praticamente ferma a ben tre anni e mezzo dal sisma. E non

    si è ancora provveduto né alla sua conferma, né al suo avvicendamento. Sorvolando su ciò che sta accadendo alla

    Rai, resta vacante anche il consiglio di amministrazione dell' Inps. Qui c' è la situazione paradossale di un dirigente

    interno, Adriano Morrone, che ricopre il ruolo di vicepresidente: sostenuto a suo tempo dai salviniani per

    controbilanciare la presidenza di marca grillina di Pasquale Tridico. E figuriamoci se in questo stallo completo i

    politici si mettono d' accordo per sistemare una partita come quella dell' Anas, dove l' amministratore delegato

    Massimo Simonini viene ormai da mesi considerato un ex. Nemmeno sul suo sostituto c' è ovviamente accordo,

    visto che il ballottaggio fra l' ad Consip Cristiano Cannarsa e il dirigente interno Ugo Dibennardo non ha dato per ora

    alcuna risposta. Se prevalesse poi Cannarsa l' effetto collaterale sarebbe l' apertura di un altro caso, appunto quello

    della Consip. Quanto alla vicenda spinosa del Gestore dei servizi energetici, società pubblica incaricata fra l' altro di

    amministrare i miliardi degli incentivi per le fonti rinnovabili, si è fatto ricorso come per l' Agcom e la Privacy al

    Milleproroghe. Da mesi al Gse volano gli stracci fra il presidente Francesco Vetrò e l' amministratore delegato

    Roberto Moneta, nominati entrambi dal governo gialloverde. Incapace di risolvere la faccenda per le vie normali, il

    governo giallorosso ha ben pensato di commissariare la società, dandosi però due mesi per studiare il dossier. Ecco

    l' antipasto per le altre prossime delicatissime incombenze di questo governo. Nella prossima primavera scadono i

    vertici di quasi tutte le grandi società pubbliche. Scade, per esempio, l' amministratore delegato dell' Eni Claudio

    Descalzi, alle prese con qualche guaio giudiziario. La sua più che probabile

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    [ § 2 4 0 2 2 5 3 6 § ]

    sostituzione potrebbe innescare una reazione a catena, nel caso in cui al suo posto venisse spinto l' attuale

    amministratore delegato dell' Enel Francesco Starace, come qualcuno ipotizza, anziché promuovere un manager di

    filiera: tipo quel Marco Alverà già riconfermato alla guida della Snam. Perché scade anche Starace, e scade l'

    amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, scade l' amministratore delegato delle Poste Matteo Del

    Fante, e dulcis in fundo scade l' amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris e i vertici del Monte dei Paschi di

    Siena. Prove da far tremare i polsi a chi in questo governo deve trovare la quadra e non è stato capace finora

    nemmeno di tappare i buchi più piccoli. Sempre che, naturalmente, per quell' epoca un governo ci sia ancora.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 3 7 § ]

    Servizio idrico comunale e fatture elettroniche: come gestire gli scarti del SDI

    La normativa di riferimento è l' articolo 6 del DPR 633/1972, che prevede che la fattura emessa dall' ente riferita auna prestazione di servizi si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo

    DOMANDALa normativa prevede l' invio della fattura elettronica allo SDI

    contestualmente o massimo entro 12 giorni dalla sua emissione. Come si

    deve comportare un Comune che emette un ruolo idrico e invia anche in

    forma cartacea la fattura e il relativo modello PagoPA per il versamento del

    dovuto, quando lo SDI scarta le fatture per errori vari e non si riesce a

    rinviarle in tempi utili ad evitare la sanzione? Non è possibile annullare la

    precedente fattura con nota di credito ed emettere nuova fattura perché la

    maggior parte degli utenti usano il bollettino allegato alla fattura/nota di

    cortesia ricevuta dal comune. Potrebbe essere già stata versata una rata o la

    totalità della fattura stessa. Purtroppo in un comune grande gli scarti sono

    numerosi tenuto conto dell' alto numero di fatture emesse e quindi è

    difficoltoso gestire la mole di lavoro nei tempi proposti dalla normativa.

    Come si dovrebbe comportare il comune e in quali sanzioni incapperebbe? Il

    comune in questione ha una l iquidazione IVA trimestrale.Alberto

    GattiRISPOSTALa fattura emessa dall' ente si riferisce ad una prestazione di

    servizi che, a norma dell' articolo 6 del DPR 633/1972, si considera effettuata

    al momento del pagamento del corrispettivo. Poiché al momento di emissione della fattura l' evento generatore dell'

    obbligo non ritengo si sia ancora verificato, è la emissione della fattura che determina, sempre ai sensi dell' articolo

    6, la effettuazione della operazione; ma ovviamente ciò è vero a condizione che la fattura non sia scartata dal SdI,

    perché, in questo caso, si ha per non emessa, e cui l' Ente non avrebbe necessità alcuna di emettere una nota di

    credito.Tuttavia lei fa presente di avere inviato una copia analogica della fattura (poi scartata) all' utente che, nel

    frattempo, potrebbe anche aver pagato la fattura poi scartata. È questa l' unica ipotesi in cui l' ente è obbligato a

    riemettere la fattura eventualmente scartata nel termine di 12 giorni previsto dall' articolo 21, comma 4, del DPR

    633/1972. Se non lo fa incorre nelle sanzioni previste dall' articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997, ossia una

    sanzione dal 90% al 180% dell' IVA, con un minimo di 500 Euro, ridotti a 250 Euro se la omissione non ha inciso sulla

    corretta liquidazione dell' IVA.Cercando di calarsi nel suo caso, le fatture scartate potrebbero non essere ri emesse

    con lo stesso numero e data, posto che la nuova emissione non può avvenire - come da lei paventato - entro i 12

    giorni fissati dalla legge, quindi mi permetto di suggerirle di effettuare una nuova emissione, con altra data e con

    altro numero attuali, in modo da poter rispettare il termine del 12 giorni. Vero è che questa procedura potrebbe

    generare dei "buchi" nella numerazione progressiva delle fatture, ma la ragione di ciò sarebbe documentata e la

    condotta non sanzionabile, considerato che Lei avrebbe rispettato

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 3 7 § ]

    il precetto dell' articolo 21 relativo all' obbligo della numerazione progressiva. Tra l' altro, la emissione della fattura

    è monitorata dal sistema di interscambio, per cui, ammesso e non concesso che il salto di numerazione possa

    essere ritenuto un errore (e secondo me non lo è), la violazione sarebbe meramente formale e, quindi, non

    sanzionabile ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 472/1997.Un ultimo suggerimento: io

    spedirei la copia analogica della fattura analogica solo dopo avere acquisito la certezza del suo buon esito presso il

    SDI, altrimenti Lei si troverebbe obbligato ad informare l' utente che la "copia di cortesia" della fattura ricevuta in

    precedenza non è valida in quanto sostituita da una nuova fattura elettronica rettificata.Per porre domande a

    Salvatore De Benedictis sul tema "Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale" è possibile scrivere a:

    [email protected] essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e

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    Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

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  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 7

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    [ § 2 4 0 2 2 5 3 8 § ]

    NOMINE DOMANI IN CDM

    Accordo sulle Agenzie fiscali: Ruffini può tornare alle Entrate

    M.Mo.G.Par.

    Accordo fatto nella maggioranza sul nome di Ernesto Maria Ruffini come

    nuovo direttore dell' agenzia delle Entrate. Dopo i diversi rinvii che hanno

    lasciato le Agenzie fiscali senza vertici per quasi un mese e mezzo, la

    formalizzazione dell' intesa sui nuovi direttori è attesa per il Consiglio dei

    ministri in programma domani sera. Una coincidenza forse non troppo

    casuale con la prima giornata di mobilitazione indetta dai sindacati proprio

    per domani dalle 10 alle 12 per bloccare l' attività degli uffici finanziari sia

    delle Entrate che di Dogane-Monopoli. L' assenza prolungata dei vertici

    (scaduti il 9 dicembre) e dei comitati di gestione (vacanti dalla primavera

    2019), secondo le associazioni sindacali, non solo mette a rischio il

    maggior gettito da lotta all' evasione e alle frodi previsto dalla manovra ma

    fa allontanare la soluzione alle risorse umane e finanziarie da reperire per

    garantire il funzionamento delle Agenzie. Se il Cdm darà il via libera a

    Ruffini, sarà lo stesso premier Giuseppe Conte che un anno e mezzo fa -

    alla guida del Governo gialloverde - firmò il decreto di nomina del suo

    sostituto Antonino Maggiore a sancirne ora il ritorno al vertice delle

    Entrate. A livello politico, Ruffini è forte del sostegno di Pd e Italia Viva e su di lui sarebbero cadute le ultime

    resistenze del M5S. Proprio i pentastellati dovrebbero portare a casa le altre due poltrone vacanti del Demanio e di

    Dogane-Monopoli. E proprio alle Dogane l' obiettivo sarebbe di portare un esterno (soluzione non gradita ai

    sindacati). In lizza ci sono i nomi di Francesco Lo Passo e Antonio Agostini. Per una corsa che sembra arrivata al

    traguardo ce n' è un' altra che è alla volata finale. Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora,

    avrebbe ristretto la rosa dei possibili candidati chiamati a ricoprire l' incarico di presidente e ad di «Sport e salute». In

    pole position ci sarebbe l' attuale capo di gabinetto del Mise, Vito Cozzoli. A contendergli la poltrona l' attuale

    reggente, il primario Francesco Landi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

    Il Sole 24 Ore

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    [ § 2 4 0 2 2 5 3 9 § ]

    PROTESTA ENTRATE

    Adc e Anc solidali con i lavoratori

    In occasione della protesta di domani dei lavoratori delle Entrate e delle

    Dogane, per denunciare carenza di personale, organizzazione obsoleta e

    taglio dei fondi, i commercialisti Adc e Anc invitano le istituzioni a non

    essere indifferenti. Gli uffici del Fisco - scrivono Adc e Anc - hanno il diritto

    di lavorare in condizioni adeguate per non compromettere la qualità dei

    servizi ai cittadini. Adc e Anc ricordano anche che si attende ancora la

    remissione in termini per i professionisti che hanno partecipato allo

    sciopero di ottobre.

    Il Sole 24 Ore

    Agricoltura e Dogane

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  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 15

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 0 § ]

    Agenzie fiscali, verso lo sblocco delle nomine

    LA DECISIONE ROMA Si sarebbe sbloccata all' interno del governo l' impasse

    sulle nomine dei vertici delle Agenzie fiscali. Le Entrate, il Demanio e le Dogana

    sono ormai senza guida quasi due mesi. Al consiglio dei ministri di domani il

    nodo potrebbe essere sciolto. Per l' Agenzia delle Entrate in pole position ci

    sarebbe di nuovo Ernesto Maria Ruffini, che già aveva guidato la macchina del

    Fisco sotto i governi Renzi e Gentiloni. Per l' Agenzia delle Dogane, che

    sovrintende anche ai Monopoli dello Stato, il nome che circola è quello di

    Francesco Lo Passo. Attualmente a capo dela branch romana della società di

    consulenza Brattle, Lo Passo è stato in passato membro del consiglio degli

    esperti del Tesoro per le privatizzazioni e consulente per l' energia del ministero

    degli Affari Esteri. Da definire c' è anche il nome per l' Agenzia del Demanio. In

    corsa ci sarebbe ancora Alessandra Dal Verme, ispettore generale della

    Ragioneria dello Stato. La scelta dei vertici delle Agenzie fiscali è soltanto l'

    antipasto della tornata di nomine pubbliche che dovrà affrontare il governo la

    prossima primavera, quando scadranno i vertici delle principali controllate, da

    Eni a Enel fino a Leonardo. Andrea Bassi © RIPRODUZIONE RISERVATA.

    Il Messaggero

    Agricoltura e Dogane

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  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 25

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 1 § ]

    Autostrade offre un investimento di 7,5 miliardi di euro per evitare la revoca delleconcessioni.

    Autostrade offre un investimento di 7,5 miliardi di euro per evitare la revoca

    delle concessioni. Ciò comprende ammodernamenti della rete, sicurezza,

    investimenti in processo di sorveglianza, installazione di 9 mila sensori, uso di

    droni etc., senza voler scendere nel dettaglio del totale dell' investimento. Mi

    chiedo: ma se non ci fossero stati tutti quei morti con il crollo del ponte

    Morandi, noi utenti avremmo continuato a essere convinti di pagare, felici di

    viaggiare su ponti che perdono i pezzi e autostrade con scarsa manutenzione,

    accettando passivamente al 1° gennaio di ogni anno aumenti regolari delle

    tariffe del 4-5% motivati dal nulla se non dalla necessità di aumentare i profitti

    della società concessionaria? Se il ponte Morandi non fosse crollato questi

    7,5 miliardi sarebbero mai stati messi sul piatto del rinnovo? Pippo Marchesi

    Sono edicolante a Milano da vent' anni e vivo sulla mia pelle il declino della

    professione, che tra le cause annovera anche un aumento generalizzato delle

    spese di gestione. Ogni volta che sento parlare di difficoltà di pagamento con

    carte o bancomat e di paragoni con altri Paesi, dando per scontato che la

    causa sia l' evasione fiscale mi infurio. A fronte di un ricarico che, nel mio

    caso, si aggira intorno al 17-18% per i prodotti editoriali, al 3% per la biglietteria Atm, allo 0,3-0,5% per le ricariche

    telefoniche, perché dovrei accettare un pagamento che erode, nel caso delle carte di credito in modo significativo, il

    mio magro guadagno? Oscar Panzoli Milioni di cinesi lavorano tessile o componenti elettronici per 3 euro al giorno.

    Come pensiamo noi di fare concorrenza? La Cina o meglio la liberalizzazione delle dogane ci ha creato una

    disoccupazione mai vista. Ritengo che anche se il differenziale fra export-import gioca a nostro favore, non è certo

    così per l' occupazione. Bruno Nunziati.

    Corriere della Sera

    Agricoltura e Dogane

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  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 31

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 3 § ]

    brevi

    Il Comitato del Consiglio d' Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) ha

    pubblicato ieri un rapporto in cui raccomanda di abolire la misura d'

    isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale accessoria

    per i detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell' ergastolo. Il Cpt

    accorda inoltre particolare attenzione a varie forme di isolamento e di

    separazione dal resto della popolazione carceraria imposte ai detenuti, in

    ragione della durata indeterminata di tali provvedimenti e dell' assenza di

    procedure e garanzie relative alla loro applicazione e riesame. Sono 174.367

    le istanze per l' accesso al Fondo di garanzia prima casa, istituito dalla legge

    147/2013, per agevolare l' acquisto e gli interventi di ristrutturazione e

    accrescimento dell' efficienza energetica delle unità immobiliari, site sul

    territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Di

    queste, 155.000 sono state ammesse al finanziamento con l' erogazione di

    mutui, da parte del sistema bancario, con un trend che segna un deciso

    incremento in particolare dall' anno 2017. È quanto emerge dalla relazione

    sulla «La gestione fuori bilancio del fondo di garanzia prima casa», relativa al

    periodo 2015-2019, approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello

    stato con delibera n. 21/2019/G, che ricostruisce i meccanismi di funzionamento del Fondo di garanzia nel primo

    quinquennio di attività. «Si è chiuso un anno di difficile interpretazione; da una parte i servizi di progettazione che

    registrano una sia pure lieve flessione, dall' altra tutto il mercato dei servizi tecnici che raggiunge un livello record in

    un quadro segnato dalla tenuta delle gare di maggiore importo. Tutto ciò ci indica che non va abbassata la guardia

    sui principi fondamentali, quale quello della centralità del progetto». Lo ha detto Gabriele Scicolone, presidente Oice,

    commentando i dati dell' osservatorio Oice/Informatel che dopo un primo semestre 2019 di bandi per progettazione

    in forte crescita (+21% in valore sul 2018) vede il secondo semestre invertire il segno e registrare un -30%. Spiegare i

    rifiuti tecnologici e il loro riciclo in modo semplice e divertente per iniziare a fare la differenza e farla insieme: questo

    lo scopo di Remedia, Consorzio leader nella gestione eco-sostenibile di tutti i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed

    elettroniche (Raee), pile e accumulatori esausti, che lancia il suo nuovo remediapervoi.it, sito web completamente

    dedicato ai cittadini, con contenuti «educational» alla portata di tutti. In merito allo stato di agitazione da parte degli

    uffici dell' Agenzia delle entrate, oltre a quelli dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsto per il prossimo 23

    gennaio e che sarà messo in atto per denunciare le difficoltà di svolgere adeguatamente il proprio lavoro a seguito

    della carenza

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 3 § ]

    di personale, di una organizzazione obsoleta e del taglio dei fondi per i lavoratori, i commercialisti delle

    associazioni Adc e Anc si augurano «che alla protesta dei lavoratori siano date dalle istituzioni le opportune e

    doverose risposte» e che «quelle stesse istituzioni riconoscano la rimessione in termini per i commercialisti che

    hanno aderito allo sciopero della categoria e che, avendolo fatto nel rigoroso rispetto delle procedure e di tutte le

    condizioni previste, non possono continuare ingiustamente a subirne le conseguenze.». «Abbiamo presentato, con l'

    onorevole Sara Foscolo e gli altri colleghi del gruppo Lega per Salvini Premier della commissione affari sociali della

    camera, un emendamento per sopprimere la norma aberrante introdotta nell' ultima legge di bilancio, che non

    permette la detraibilità del 19% per le spese sanitarie pagate in contanti presso professionisti e strutture private,

    anche a fronte di regolare fattura». Lo annuncia Rossana Boldi (Lega), vicepresidente della commissione affari

    sociali della camera del deputati. «Questa stretta sui pagamenti in contanti, particolarmente in ambito sanitario,

    complica inutilmente la trafila degli adempimenti burocratici che i contribuenti italiani sono tenuti a osservare per

    vedere riconosciuti i propri diritti in sede di dichiarazione dei redditi», commenta. Il consiglio direttivo della

    Commissione nazionale italiana per l' Unesco, che si è riunito ieri presso la sede del Mibact, ha deliberato la

    presentazione della candidatura dei Portici di Bologna alla Lista del Patrimonio Mondiale per il 2020 con esito finale

    nel 2021. I Portici di Bologna rappresentano un bene seriale costituito da 12 elementi, selezionati nell' ambito dei 62

    chilometri di portici della città, localizzati sia al centro che nelle aree più periferiche. @Riproduzione riservata.

    Italia Oggi

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  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 7

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 5 § ]

    Credito d' imposta. Occhio alle date

    Agevolabili gli investimenti effettuati nel 2020

    Credito di imposta per investimenti effettuati nel 2020, con un occhio alle

    date di consegna. Per stabilire se l' investimento rientra nell' agevolazione

    prevista dalla legge di bilancio occorre rifarsi alle regole generali della

    competenza previste dall' articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, in deroga al

    principio di "derivazione rafforzata" (circ. 4/E/2017 riguardante l '

    iperammortamento). Con riferimento alle cessioni di beni mobili, l' art. 109,

    comma 2, del Tuir, stabilisce che il costo si considera sostenuto alla data di

    consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in

    cui si verifica il passaggio della proprietà. Laddove l' investimento sia

    costituito da macchinari complessi per i quali il venditore si obbliga, non solo

    alla consegna, ma anche a prestazioni collaterali (montaggio, installazione,

    ecc.) occorre distinguere due casi. Se si tratta di prestazioni essenziali

    ("vendita-appalto"), il venditore assume una obbligazione complessa ed

    unitaria e il perfezionamento della cessione si verificherà solo al momento

    della messa in funzione, con il relativo collaudo. In caso contrario , si è in

    presenza di una "vendita con posa in opera" nella quale la verifica del buon

    funzionamento è normalmente effettuata in stabilimento e dunque il momento rilevante per il sostenimento del

    costo resta la data di consegna o spedizione. Se le prestazioni accessorie sono distintamente valorizzate rispetto al

    corrispettivo del bene, potranno concorrere alla determinazione del costo su cui spetta il credito di imposta a

    condizione che la relativa ultimazione avvenga nel periodo agevolato. Se invece il contratto non prevede una

    distinta valorizzazione dei servizi accessori, si ritiene che, alla data di consegna, l' intero corrispettivo rilevi quale

    costo agevolabile ancorché tali prestazioni non siano ancora state eseguite. Per gli investimenti realizzati in appalto,

    il costo si considera sostenuto alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento

    lavori (SAL), alla data in cui l' opera (o porzioni di essa) risulta verificata ed accettata dal committente. Il

    sostenimento (di parte) del costo, prima dealla ultimazione, richiede però che detti "SAL" siano accettati dal

    committente in conformità a quanto stabilito dall' art. 1666 del codice civile, entro il periodo di vigenza dell'

    agevolazione (circ. 4/E/2017). L' accettazione parziale dell' opera, affinché abbia la valenza descritta comporta che

    con la sottoscrizione del SAL il committente attesti la congruità dell' opera e si "auto" precluda la possibilità di

    invocare ex post l' esistenza di vizi sulla parte di opera realizzata. Il costo agevolabile per il credito di imposta si

    determina seguendo il disposto dell' art. 110 del Tuir, quindi sulla base del prezzo di acquisto risultante dalla fattura,

    maggiorato degli oneri accessori

    Il Sole 24 Ore

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 5 § ]

    di diretta imputazione. Le diverse quantificazioni contabili previste dal criterio del costo ammortizzato con

    attualizzazione (Oic 19) non rilevano; questa era l' impostazione ministeriale riferita al superammortamento e

    dovrebbe ritenersi confermata. Se a fronte dell' investimento sono erogati contributi pubblici in conto impianti, gli

    stessi, che pure riducono (direttamente o indirettamente) il costo ammortizzabile, non dovrebbero impattare sul

    calcolo del credito di imposta (in questo senso si è espressa l' agenzia delle Entrate in relazione all '

    iperammortamento). Ad esempio, per un bene di costo pari a 100, con contributo in conto impianti di 30, l'

    ammortamento contabile sarà quantificato su 70, mentre il credito di imposta si calcola su 100. © RIPRODUZIONE

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    Il Sole 24 Ore

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 6 § ]

    Bonus per beni strumentali ordinari e super-ammortamento da confrontare

    La nuova agevolazione potrebbe consentire una maggior velocità di fruizione per alcuni beni

    Per comprendere l' effettivo vantaggio fiscale derivante dal nuovo credito d'

    imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari" è utile fare un

    confronto con il super-ammortamento. Da alcuni semplici riscontri empirici

    emerge come le variabili che più contribuiscono ad amplificare le differenze

    siano rappresentate dalla velocità di fruizione della "vecchia" agevolazione e

    dall' aliquota d' imposta del soggetto beneficiario. Il nuovo credito d' imposta

    del 6% può essere fruito in 5 quote annuali di pari importo dal periodo d'

    imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene (acquisto ed

    entrata in funzione del bene nell' anno 1, risparmio d' imposta dall' anno 2), e

    ciò indipendentemente dal periodo di ammortamento del bene oggetto di

    investimento; per il super-ammortamento il tempo di recupero era invece

    legato al coefficiente di ammortamento del bene (fermo restando che il

    risparmio d' imposta effettivo si verificava per la prima volta al momento del

    pagamento del saldo IRPEF/IRES, quindi anche in tal caso dall' anno 2). Per i

    soggetti IRES , caratterizzati da un' imposizione proporzionale, le due

    agevolazioni presentano un risparmio d' imposta non dissimile in termini

    assoluti, ma che divergono profondamente sotto l' aspetto finanziario. Prendendo ad esempio un bene materiale

    strumentale il cui costo ammonta a 500.000 euro, con coefficiente di ammortamento del 20%, gli effetti

    sono(tabella 1): - super-ammortamento: 500.000 × 30% = 150.000 euro, ripartito per quote di 30.000 euro annui, con

    un risparmio d' imposta totale di 36.000 euro (150.000 x 24%), pari a 7.200 euro annui (senza considerare, per

    semplicità di calcolo, la riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento per il primo periodo ai sensi dell' art.

    102 comma 2 del TUIR, con cui gli anni di recupero dell' agevolazione sarebbero effettivamente 6); - nuovo credito d'

    imposta: 500.000 × 6% = 30.000 euro, ripartito per quote di 6.000 euro annui. Se lo stesso bene avesse, invece, un

    coefficiente di ammortamento del 10%, gli effetti sarebbero (tabella 2): - super-ammortamento: 500.000 × 30% =

    150.000 euro, ripartito per quote di 15.000 euro annui, con un risparmio d' imposta totale di 36.000 euro (150.000 ×

    24%), pari a 3.600 euro annui; - nuovo credito d' imposta: 500.000 × 6% = 30.000 euro, ripartito per quote di 6.000

    euro annui. Il nuovo credito determina, quindi, in termini assoluti un vantaggio leggermente inferiore, ma per i beni dal

    periodo di ammortamento medio o lungo consente un beneficio finanziario, potendo essere utilizzato per quote

    costanti di 1/5 nei cinque periodi d' imposta successivi.In termini generali, una situazione di (quasi) equivalenza si

    ha per i beni dal coefficiente di ammortamento del 20%; per i beni dal coefficiente più basso il nuovo credito risulta

    più appetibile, mentre per i beni a rapido ammortamento

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

    [ § 2 4 0 2 2 5 4 6 § ]

    esso lo risulta di meno; all' estremità di questa scala stanno i beni di costo inferiore a 516,46 euro, per i quali il

    super-ammortamento poteva essere dedotto integralmente nell' esercizio di sostenimento, mentre il nuovo credito

    d' imposta deve essere comunque ripartito in 5 quote annuali, anche se l' investimento è minimo. Il secondo

    elemento di confronto, come sopra evidenziato, è l' aliquota d' imposta del soggetto che effettua l' investimento.

    Mentre, infatti, il nuovo credito d' imposta prescinde totalmente da questo parametro, il super-ammortamento

    risultava tanto efficace quanto più elevata era questa aliquota. Per cogliere la portata di questa affermazione è

    sufficiente trasporre il contenuto del primo esempio (investimento di 500.000 euro in un bene strumentale da

    ammortizzare in 5 anni) in capo ad un' impresa individuale o a una società di persone il cui titolare, o socio,

    assoggetti a tassazione il reddito prodotto con l' aliquota marginale massima del 43% . In tal caso (tabella 3): - super-

    ammortamento: 500.000 × 30% = 150.000 euro, ripartito per quote di 30.000 euro annui, con un risparmio d' imposta

    complessivo di 64.500 (150.000 × 43%), pari a 12.900 euro annui; - nuovo credito d' imposta: 500.000 × 6% = 30.000

    euro, ripartito per quote di 6.000 euro annui. Il margine, peraltro, risulterebbe anche più elevato se si pensa che il

    super-ammortamento andava a ridurre anche la base imponibile previdenziale dichiarata nel quadro RR. Si consideri

    anche il diverso limite agli investimenti ammissibili all' agevolazione, pari a 2 milioni di euro per il nuovo credito d'

    imposta "generale" e a 2,5 milioni per il super-ammortamento 2019. Il nuovo credito d' imposta ha, invece, dalla sua,

    oltre che l' estensione dei potenziali fruitori (soggetti che beneficiano di regimi forfetari di determinazione del

    reddito, in primis quello disciplinato dalla L. 190/2014 ), i vantaggi legati, ad esempio, al fatto che esso può essere

    utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24 a riduzione di altri tributi e contributi (quindi, ad esempio,

    con l' IVA, i contributi previdenziali, le ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc), e che esso presenta una "spendibilità"

    immediata anche per le imprese in perdita fiscale, mentre il super-ammortamento incrementava la perdita stessa.

    Tabella 1 - Bene con coefficiente di ammortamento del 20% acquistato da soggetto IRES (aliquota 24%) Anno

    Risparmio d' imposta (super-ammortamenti) Risparmio d' imposta (credito per acquisto beni strumentali) 1 - - 2

    7.200 6.000 3 7.200 6.000 4 7.200 6.000 5 7.200 6.000 6 7.200 6.000 TOTALE 36.000 30.000 Tabella 2 - Bene con

    coefficiente di ammortamento del 10% acquistato da soggetto IRES (aliquota 24%) Anno Risparmio d' imposta

    (super-ammortamenti) Risparmio d' imposta (credito per acquisto beni strumentali) 1 - - 2 3.600 6.000 3 3.600 6.000

    4 3.600 6.000 5 3.600 6.000 6 3.600 6.000 7 3.600 - 8 3.600 - 9 3.600 - 10 3.600 - 11 3.600 - TOTALE 36.000 30.000

    Tabella 3 - Bene con coefficiente di ammortamento del 20% acquistato da soggetto IRPEF (aliquota 43%) Anno

    Risparmio d' imposta (super-ammortamenti) Risparmio d' imposta (credito per acquisto beni strumentali) 1 - - 2

    12.900 6.000 3 12.900 6.000 4 12.900 6.000 5 12.900 6.000 6 12.900 6.000 TOTALE 64.500 30.000.

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    12.900 6.000 3 12.900 6.000 4 12.900 6.000 5 12.900 6.000 6 12.900 6.000 TOTALE 64.500 30.000.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 7 § ]

    Credito per i beni strumentali anche per le imprese agricole

    Finora era stato escluso chi calcolava il reddito su base catastale

    Pagina a cura diAlessandra CaputoGian Paolo Tosoni

    Il nuovo credito di imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in

    beni strumentali nuovi, introdotto dai commi 184-197 della legge 160/2019,

    interessa anche i contribuenti in regime forfettario e gli agricoltori che

    dichiarano il reddito agrario.Inizialmente, la bozza di legge di Bilancio aveva

    previsto la proroga del super e dell' iper ammortamento ma nella versione

    finale è stato previsto un nuovo tipo di beneficio che consiste nel

    riconoscimento di un credito d' imposta alle condizioni e nelle misure

    stabilite dai commi 188, 189 e 190 della medesima legge, differenziato in

    relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Il credito spetta alle

    imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino

    al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il

    31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia

    avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di

    acquisizione. Il comma 186 definisce quali soggetti possono beneficiare

    dell' agevolazione e precisa che possono accedere al credito di imposta

    tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili

    organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di

    appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Restano escluse le imprese in

    stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni per violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle

    persone giuridiche. Dalla formulazione letterale della norma si desume che possono accedere al beneficio anche

    due categorie di soggetti che erano escluse dalle norme su super e iper ammortamento: le persone fisiche che

    applicano il regime forfettario e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per questo si veda

    anche l' altro articolo in pagina). Regime forfettario Con riferimento ai contribuenti in regime forfettario, la circolare

    4E del 30 marzo 2017, emanata dall' agenzia delle Entrate in collaborazione con il Mise, aveva precisato che questi

    contribuenti, in virtù delle modalità di determinazione del reddito nel quale non rileva l' ammontare dei costi

    sostenuti, erano esclusi dall' applicazione della maggiorazione del super e dell' iper ammortamento. Nel regime

    forfettario il reddito imponibile si determina applicando all' ammontare di ricavi/compensi, un coefficiente di

    redditività, differenziato in base al tipo di attività; i costi sostenuti sono indeducibili, perché sostituiti dalla

    forfettizzazione. Il comma 191 chiarisce che il credito di imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in

    compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a

    tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere

    Il Sole 24 Ore

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 7 § ]

    dall' anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o a quello dell' avvenuta interconnessione dei beni al

    sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I contribuenti in regime forfettario potranno

    compensare il credito di imposta con l' imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi dovuti a Inps e Inail.

    Agricoltori Possono fruire del nuovo credito di imposta anche le imprese agricole che dichiarano il reddito su base

    catastale. Come i contribuenti in regime forfettario, anche questi agricoltori erano esclusi dal beneficio del super e

    iper ammortamento. Infatti, la legge 208/2015 precisava che il super ammortamento era riservato ai titolari di

    reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni con esclusione dei soggetti titolari di reddito agrario. Ora, invece,

    le imprese agricole potranno compensare il credito di imposta con il debito Iva: ciò potrà avvenire, per esempio, nel

    caso di produttori agricoli che operano in regime speciale che versano la differenza fra l' Iva riscossa e quella

    corrispondente alle percentuali di compensazione; oppure con le imposte dirette. Dal 2021 anche coltivatori diretti e

    imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale, che oggi usufruiscono dell' esenzione Irpef sui

    redditi dei terreni, pagheranno l' Irpef sul 50% dei redditi fondiari. Infine, le imprese agricole, come i contribuenti

    forfettari, potranno compensare il credito con i contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti e con quelli

    propri per le imprese individuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 8 § ]

    ILBILANCIO

    Interventi in attesa di regole a regime

    Maria Carla De Cesari

    La legge di Bilancio per il 2020 ha azzardato sulla riforma delle agevolazioni

    per le imprese: sono stati ridisegnati infatti i bonus per la ricerca e sviluppo,

    per l' acquisto di beni strumentali (superammortamento) e per i macchinari

    di Industria 4.0. Bilancio in agrodolce 1La prima considerazione va fatta sui

    tempi di iper e super ammortamento: senza un intervento sarabbero stati

    destinati a essere applicati quest' anno solo per le code degli investimenti

    prenotati (con almeno il 20% di acconto) lo scorso anno. La trasformazione

    delle due agevolazioni in crediti d' imposta, seppure con limiti di investimenti

    agevolabili e coefficienti premiali più bassi, è dunque una notizia positiva. Se

    non fosse che, con rammarico, occorre prendere atto che il legislatore non

    riesce a definire misure e a trovare risorse per una disciplina a regime. Così

    da favorire, in modo costante, il rinnovamento delle imrpese. Le misure

    valgono infatti solo per quest' anno ed eventuali code nel 2021. Va pure

    detto che, quest' anno, i crediti d' imposta interessano anche il settore

    agricolo e i forfettari. Ricerca & sviluppo 2Anche per questo capitolo di

    incentivi si è deciso di cambiare, riarticolando il vecchio bonus in tre. Il

    fattore più rilevante consiste nel fatto che la nuova disciplina - ma si attendono ancora le linee guida del ministero

    dello Sviluppo economico che dovrà spiegare bene il funzionamento - è la scelta esplicita di premiare l' innovazione

    di prodotto e di processo, un capitolo che in questi anni è stato occasione di un contenzioso molto esteso tra le

    aziende e l' agenzia delle Entrate. Purtroppo la disciplina è limitata a un anno, per ora. Un credito spendibile 3Va,

    però, sgombrato il campo da qualunque possibile equivoco: i crediti d' imposta relativi alle agevolazioni non sono

    soggetti alla stretta stabilita dal decreto legge 124 proprio in materia di compensazioni orizzontali dei crediti maturati

    nel periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2019. Non si applica, cioè il vincolo, - per importi superiori a 5mila

    euro - di presentare prima la dichiarazione da cui emerge il credito. Lo si evince dalla risoluzione 110/E del 2019 che

    ha cancellato defintivamente uno dei primi dubbi sulla portata della stretta del decreto legge fiscale. ©

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 9 § ]

    LEGGE DI BILANCIO

    La rivalutazione dei beni migliora lo score bancario delle imprese

    L' operazione permette di aumentare il patrimonio netto con benefici sui ratios Il nuovo vantaggio fiscale è lariduzione dell' aliquota dell' imposta sostitutiva

    Alessandro Germani

    La legge di Bilancio 2020 riapre la possibilità di rivalutare i beni d' impresa e

    ciò, al di là dei calcoli di mera convenienza fiscale, comporta riflessi

    contabili che possono condurre ad un miglioramento dei bilanci, anche in

    un' ottica di ratios bancari. L' articolo 1 commi 696 e seguenti della legge

    160/19 prevede la rivalutazione nei bilanci 2019 per i beni che siano già

    presenti nei bilanci 2018. La disciplina ricalca le misure delle recenti leggi di

    bilancio, ma si differenzia per la riduzione dell' imposta sostitutiva, fissata

    al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili,

    rispetto alle precedenti aliquote rispettivamente del 16 e del 12 per cento.

    Accanto a questo elemento di appeal, c' è anche la possibilità di optare per

    il versamento rateale degli importi: fino a 3 milioni di euro, in tre rate

    annuali; oltre i 3 milioni, in un massimo di sei rate di pari importo. Tutto ciò,

    unitamente alla possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello

    F24 con crediti vantati dal contribuente, dal punto di vista fiscale impone

    alcune valutazioni di convenienza grazie alla riduzione di aliquota. Infatti,

    con una sostitutiva che in relazione ai beni ammortizzabili si pone

    esattamente alla metà (12%) rispetto all' aliquota Ires ordinaria (24%), nell' ipotesi in cui si ritenga di alienare in futuro

    un bene il cui valore contabile, anche per via degli ammortamenti, è sottostimato rispetto a quello di mercato, ci può

    essere convenienza a procedere. Per chiudere i ragionamenti di ordine fiscale va considerato, tuttavia, che per i

    soggetti solari gli effetti fiscali ai fini dei maggiori ammortamenti e valori per la disciplina delle società di comodo

    decorrono dal 2022, mentre quelli per le plusvalenze e minusvalenze dal 2023. Ciò costituisce certamente un

    elemento di minor appeal. Come nel passato, la misura prevede poi anche la possibilità di affrancare il saldo attivo di

    rivalutazione attraverso un' ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento. Tuttavia, la convenienza di tale ulteriore

    sostitutiva è legata al fatto di distribuire ai soci le riserve formate con la rivalutazione. In caso contrario, infatti, può

    costituire un ulteriore esborso non necessariamente conveniente. Giova infine considerare che la rivalutazione va

    fatta per categorie omogenee (articolo 4 Dm 162/2001), dovendo riguardare obbligatoriamente tutti i beni

    appartenenti alla medesima categoria. Guardando agli immobili, che possono essere oggetto di rivalutazione in

    quanto spesso l' impresa ne possiede uno solo e quindi il concetto di categoria omogenea non diviene preclusivo,

    queste ricomprendono le aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, le aree non fabbricabili, i

    fabbricati non strumentali, i

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    [ § 2 4 0 2 2 5 4 9 § ]

    fabbricati strumentali per destinazione, i fabbricati strumentali per natura(circolare 14/E/17). A questo punto è

    utile effettuare come si accennava all' inizio, alcuni ragionamenti contabili. Indipendentemente dalla modalità scelta

    (rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico, riduzione

    del fondo ammortamento) ciascuna di esse conduce all' iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile

    che va poi ripartito lungo la vita utile dell' immobilizzazione (Oic 5 par. 14). Immaginando la seconda modalità, in

    ipotesi di rivalutazione pari a 100 relativa ad un bene non ammortizzabile (ad esempio un' area), la sostitutiva sarà

    pari a 10 e comporterà un incremento di equity che dovrà essere iscritto al netto di quest' ultima, risultando pari a 90

    (Oic 5 par. 8-10). L' incremento di patrimonio netto ha un effetto positivo sui ratios bancari, tipicamente il gearing

    ratio o rapporto di indebitamento, dato dal rapporto D/E. Ciò in quanto la rivalutazione è in grado di incrementare il

    denominatore e, di conseguenza, fa diminuire il peso dell' indebitamento rispetto all' equity. L' aspetto è in grado di

    condizionare positivamente lo scoring dell' impresa nell' ambito delle procedure che le banche comunemente

    adottano per la concessione dei fidi alla clientela corporate. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 0 § ]

    le novitàin pillole

    A chi spetta Imprese residenti in Italia non in liquidazione né in procedura

    concorsuale. È necessario che siano rispettate le normative sulla sicurezza

    nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento

    dei contributi previdenziali e assistenziali. Credito esteso ai professionisti

    alle medesime condizioni. Investimenti agevolabili Sono agevolati i beni

    strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato.

    Sono esclusi i fabbricat i e costruzioni , beni con coeff iciente di

    ammortamento inferiore al 6,5% e auto e altri mezzi indicati nel comma 1

    dell' art. 164 del Tuir. Quando spetta Gli investimenti devono essere

    effettuati nel 2020 o anche nel primo semestre 2021 in presenza di ordini e

    acconti 20% pagati entro la fine del corrente anno. Il costo su cui calcolare il

    credito di imposta si quantifica secondo le regole fiscali (art. 110 del Tuir).

    Come si calcola Il credito di imposta è pari al 6% del costo fino a un

    massimo di 2 milioni. Il beneficio massimo è di 120 mila euro. Il credito di

    imposta si compensa in F24 senza limiti previsti per le altre compensazioni

    in cinque rate annuali, la prima delle quali nell' esercizio successivo a quello

    di entrata in funzione del bene.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 1 § ]

    Pemiata anche l' innovazione di processo

    Bonus per ora limitato a quest' anno Decreto entro il 1° marzo

    Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa

    In base al comma 201 dell' articolo 1 della legge 160/2019, per il solo 2020, le

    imprese che investiranno nell' innovazione tecnologica potranno fruire di

    uno specifico credito di imposta, separato, ulteriore e con aliquote diverse

    rispetto al credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo

    (vedasi la tabella che evidenzia le caratteristiche dei tre crediti di imposta).

    In particolare, il comma 201 introduce un credito per le attività di innovazione

    tecnologica, ossia per le attività, diverse da quelle per le quali si può fruire del

    credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200,

    finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o

    sostanzialmente migliorati. Poiché vi è una separazione tra credito per

    attività di ricerca e sviluppo e credito per l' innovazione, si riproporranno per

    gli operatori le difficoltà di distinguere fra le varie tipologie di attività: un

    supporto dovrebbe essere fornito dal decreto attuativo del Mise, di cui si

    auspica la tempestiva approvazione prima della scadenza del termine di

    emanazione del 1° marzo. Va sottolineato che per le attività di innovazione

    di processo e di innovazione organizzativa la risoluzione 40/E del 2 aprile

    2019 aveva inopinatamente negato la fruibilità del vecchio credito d' imposta R&D previsto dall' articolo 3 del

    decreto legge 145/2013, facendo riferimento alle definizioni del Manuale di Oslo dell' Ocse e rinviando invece all'

    utilizzo di altre agevolazioni quali, per esempio, l' iper-ammortamento, che si applica solo ai beni strumentali nuovi e

    non alle spese del personale. Visto il rinvio del nuovo comma 201 al Manuale di Oslo, il decreto attuativo detterà i

    criteri per la corretta identificazione delle attività agevolabili per innovazione tecnologica. Per prodotto o processo di

    produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un

    processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati sul piano delle caratteristiche tecnologiche,

    delle prestazioni, dell' eco-compatibilità, dell' ergonomia, per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori

    produttivi. Non sono considerate innovazioni tecnologiche ammissibili al credito di imposta le attività di routine per il

    miglioramento della qualità dei prodotti e le attività volte a differenziare i prodotti dell' impresa da quelli simili

    presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari, né le attività per l' adeguamento di

    un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la

    standardizzazione dei prodotti. Il beneficio, che ha un limite annuale di 1,5 milioni, è calcolato in misura pari al 6% o

    al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse

    spese ammissibili.

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 1 § ]

    Il comma 203 prevede che, fermo restando limite di 1,5 milioni, il beneficio passa dal 6% al 10% della base di

    calcolo se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente

    migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. A parità di

    investimenti, il beneficio è maggiore se sono finalizzati alla transizione ecologica e alla innovazione digitale. La base

    di calcolo, simile a quella degli altri crediti, è calcolata sui seguenti elementi riferiti direttamente alle attività

    ammissibili: a. Spese per il personale, che in presenza di talune condizioni (età non superiore a 35 anni, primo

    impiego, possesso di un titolo qualificato, assunzione con contratto a tempo indeterminato e impiegati

    esclusivamente nell' innovazione tecnologica) concorrono per il 150% del loro ammontare; b. Quote di

    ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, spese relative ai beni materiali mobili e software

    utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale indicate

    alla lettera a); c. Spese per contratti con residenti italiani, Ue, See o white list. Nel caso di contratti infragruppo, si

    applica il concetto di trasparenza; d. Spese per servizi di consulenza ed equivalenti, forniti da residenti italiani, Ue,

    See o white list, nel limite del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a); e. Spese per materiali, forniture e

    simili impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale

    indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c). © RIPRODUZIONE

    RISERVATA.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 2 § ]

    Gli esempi. Il risparmio fiscale si può ridurre fino a 1,5 milioni

    Penalizzati gli investimenti oltre i 10 milioni

    Il nuovo credito di imposta penalizza gli investimenti 4.0 che superano i 10

    milioni di euro. Nel passaggio dall' iperammortamento a scaglioni della legge

    145/2018 al credito di imposta 40-20 per cento del comma 189 della legge di

    bilancio 2020, le imprese che investono tra 10 e 20 milioni subiscono una

    riduzione del tax saving fino a 1,5 milioni. Un esempio concreto può

    evidenziare questa differenza. Si supponga che una società effettui nel 2020

    investimenti in beni Industria 4.0 (tabella A della legge 232/2016) del costo

    complessivo di 20 milioni di euro (con coefficiente di ammortamento pari al

    20%), oltre ad un investimento in software 4.0 (tabella B della legge

    232/2016) del costo di 1,2 milioni. L' entrata in funzione dei beni e la relativa

    interconnessione sono effettuate entro il 31 dicembre 2020. In relazione all'

    investimento in beni materiali per 20 milioni di euro, la società potrà usufruire

    del credito di imposta di cui al comma 189 della legge 160/2019 per

    2.500.000 euro (40% di 2.500.000 e 20% di 7.500.000, zero oltre tale limite)

    utilizzabile in F24 come segue: anno 2021 (esercizio successivo alla

    interconnessione) per 500.000 euro; anno 2022 per 500.000 euro; anno 2023

    per 500.000 euro; anno 2024 per 500.000 euro e anno 2025 per 500.000 euro. Qualora la società avesse invece

    "prenotato" gli investimenti entro il 31 dicembre 2019 con ordine e acconto del 20% (si veda il pezzo in alto), avrebbe

    potuto usufruire del precedente iperammortamento a scaglioni, ottenendo un risparmio complessivo di Ires pari a

    4.020.000 euro. Le deduzioni complessive, ripartite nel periodo di ammortamento fiscale del bene, sarebbero infatti

    risultate pari a 16.750.000 euro (maggiorazione del 170% fino a 2,5 milioni; maggiorazione del 100% tra 2,5 e 10

    milioni e maggiorazione del 50% tra 10 e 20 milioni), importo che, moltiplicato per l' aliquota Ires del 24% genera il

    descritto tax saving di 4.020.000 euro. Il risparmio fiscale dell' iperammortamento sarebbe stato ripartito come

    segue (considerando l' anno in cui si versa il saldo dell' imposta riferita all' esercizio di deduzione: anno 2021 per

    402.000 euro; anni 2022, 2023, 2024, e 2025 per 804.000 euro; anno 2026 per 402.000 euro. L' investimento in

    software 4.0 genera invece un credito di imposta di 105.000 euro (pari al 15% fino a un importo di 700.000 euro) il cui

    utilizzo è così ripartito: anno 2021 per 35.000 euro; anno 2022 per 35.000 euro; anno 2023 per 35.000 euro. Con il

    precedente iperammortamento sui beni immateriali, si sarebbe invece ottenuto un risparmio di Ires di 144.000 euro

    (pari al 24% del 40% di 1.200.000 euro) così ripartito: anno 2021 per 48.000 euro;

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 2 § ]

    anno 2022 per 48.000 euro; anno 2023 per 48.000 euro. Meno differenze vi sono invece per gli investimenti in beni

    "ex superammortizzabili". Considerando, ad esempio, acquisti complessivi per 1.000.000 di euro, il credito di imposta

    spettante sarà pari a 60.000 euro, mentre con il superammortamento (scadente al 30 giugno 2020) si sarebbero

    risparmiati 72.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 8

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 3 § ]

    Beni immateriali. Bonus del 15 per cento con limite di 700mila euro

    Più contenuto il premio sui software

    Credito di imposta del 15% con un tetto di 700mila euro per gli investimenti in

    software connesso a industria 4.0. Rispetto alla precedente agevolazione, il

    beneficio si riduce notevolmente per importi molto elevati. Per i diversi

    crediti di imposta, scattano adempimenti formali particolarmente stringenti.

    Le fatture, anche quelle per i beni ex superammortizzabili, devono riportare i

    richiami alla legge 160/2019 e per i beni 4.0 occorre una perizia e una

    comunicazione al Mise. Il comma 190 della legge 160/2019 estende all'

    anno 2020 (con la coda temporale del primo semestre 2021 in presenza di

    ordini accettati e acconti del 20% entro fine 2020) la agevolazione per i beni

    immaterial i del l ' al legato B) al la legge 232/2016. Al posto del la

    maggiorazione del 40% nella quantificazione delle quote di ammortamento

    deducibili prevista dalla normativa precedente, si attribuisce un credito di

    imposta del 15% calcolato però su un costo massimo di 700mila euro (in

    precedenza non sussistevano limiti). Si considerano agevolabili anche le

    spese per servizi sostenute in relazione all' utilizzo dei beni di cui al predetto

    Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile

    per competenza. Il credito di imposta, utilizzabile in F24 al pari di quello previsto per gli investimenti in beni materiali,

    si sconta in tre quote annuali dall' esercizio successivo a quello di entrata in funzione (o di interconnessione, se

    prevista). Il credito di imposta, compreso quello per gli investimenti in beni materiali, va iscritto tra i crediti tributari

    con contropartita il conto economico (anche se non concorre poi a formare il reddito e dovrà formare oggetto di

    variazione in diminuzione). L' iscrizione dovrebbe avvenire (Oic 15) nel momento in cui vi è la certezza della

    spettanza e dunque quando il bene è stato acquistato ed è entrato in funzione (nonché è stato interconnesso per i

    beni Industria 4.0). Ciò anche se la compensazione avviene solo dall' anno seguente. La fruizione del credito di

    imposta richiede l' espletamento di svariate formalità da parte dei contribuenti. In generale, è richiesta la

    conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l' effettivo sostenimento e

    la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all' acquisizione dei beni

    agevolati devono contenere un riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio. Posto

    che l' agevolazione, per i beni ex iperammortizzabili, richiede anche che l' impresa li interconnetta al sistema di

    gestione, il fornitore

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 3 § ]

    non potrà che riportare descrizioni generiche, senza garantire che il bene è effettivamente agevolabile. In

    relazione agli investimenti nei beni cui spetta il credito di imposta del 40-20 per cento e/o il credito di imposta del

    15% occorre inoltre far predisporre una perizia tecnica non giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale

    iscritti nei rispettivi albi professionali oppure un attestato rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La

    relazione dovrà attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi della legge 232

    e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli investimenti in

    beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, in luogo della perizia, può essere prodotta una autocertificazione

    del legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000. Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise. La

    comunicazione è finalizzata a mere rilevazioni statistiche quindi non dovrebbe essere condizione per la fruizione del

    beneficio. Un apposito Dm stabilirà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in

    relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 4 § ]

    Ricerca e sviluppo, i costi dei contratti con gli atenei maggiorati del 150%

    Le quote di ammortamento per privative non rilevano per il design

    Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa

    Imprese a caccia di rapide certezze sull' identificazione delle spese che

    costituiscono la base di calcolo dei crediti di imposta previsti dalla legge

    160/2019 (legge di Bilancio 2020) per incentivare gli investimenti in ricerca e

    sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre

    attività innovative. L' attuale orizzonte temporale, limitato a un anno, impone

    la necessità di attrezzarsi fin da subito per identificare le attività agevolabili e

    le spese a esse pertinenti che rilevano nel calcolo del beneficio, facendo

    attenzione perché vi sono alcune differenze tra i vari crediti di imposta nella

    determinazione delle spese rilevanti che ne costituiscono le rispettive basi di

    calcolo (si veda tabella). Inoltre, l' individuazione delle spese ammissibili può

    richiedere anche un adeguato supporto contabile che deve essere

    predisposto appena possibile. Si può confermare che sono state mantenute

    le regole già note fino al 2019 per il previgente credito in base al decreto

    legge 145/2013, e che quindi è comune a tutti i crediti il fatto che le spese:

    sono considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività,

    pertinenza e congruità; rilevano temporalmente secondo i criteri di cui all'

    articolo 109 del Tuir, per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati; il loro effettivo

    sostenimento e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall' impresa devono

    risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo quanto previsto

    dal comma 205 dell' articolo 1 della legge 160/2019; dovranno riferirsi ad attività per le quali è predisposta una

    relazione tecnica che ne illustri le finalità, i contenuti e i risultati, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di

    realizzazione. Se sotto questi profili vi è una disciplina comune per i benefici, è nel momento di determinare la base

    di calcolo che i singoli crediti di imposta devono essere separatamente considerati, in quanto seppur

    tendenzialmente vi è una comunanza di disposizioni, emergono però alcune differenze. Per esempio, rilevano solo

    per le attività di ricerca e sviluppo (e non per l' innovazione ed il design): le spese per i contratti stipulati con

    università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, in misura maggiorata al 150%; le quote di

    ammortamento relative all' acquisto da terzi, anche in licenza d' uso, di privative industriali e simili relative a un'

    invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà

    vegetale. Non si comprende bene perché la maggiorazione al 150% per le spese per i contratti stipulati con

    università e istituti di ricerca non sia di applicazione generale. In merito a tutte le tipologie di credito, sia le spese per

    contratti aventi per oggetto il diretto

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 4 § ]

    svolgimento delle attività ammissibili, sia le spese per servizi di consulenza ed equivalenti, rilevano sempre

    laddove esse siano sostenute nei confronti di un soggetto residente in Italia, e questo a prescindere dalla

    formulazione letterale delle varie norme sul punto. Infatti, le precisazioni riferite alle spese sostenute nei confronti

    dei soggetti residenti Ue, See o white list hanno lo scopo di estendere il beneficio, e non di restringerlo a contrario se

    sostenute nei confronti di residenti italiani. In ogni caso, parrebbe utile che tale ovvia interpretazione fosse

    confermata nell' emanando decreto di attuazione. Anche le spese del personale hanno bisogno di un' adeguata

    attenzione da parte delle imprese, considerato che vi vengono incluse sia le spese per il personale dipendente, a

    prescindere dalla durata del rapporto, che quelle per il lavoro autonomo o quelle relative ad altri rapporti diversi dal

    lavoro subordinato. Inoltre, è opportuno rammentare che le spese per il personale costituiscono anche la base a cui

    parametrare il tetto per l' ammissibilità di altri costi (ad esempio le quote di ammortamento dei beni materiali mobili

    e dei software). Infine, si osserva che solo per il credito del comma 200 si precisa che il limite massimo di rilevanza

    delle spese per servizi di consulenza, è conteggiato «senza tenere conto delle maggiorazioni previste» in misura pari

    al 20% delle spese per il personale ovvero al 20% delle spese per i contratti aventi per oggetto attività ammissibili. L'

    inciso secondo cui il limite è conteggiato «senza tenere conto delle maggiorazioni previste» non è invece riproposto

    per i crediti di cui ai commi 201 e 202. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 5 § ]

    Le novità. Misura differenziata sulla base dei beni acquistati

    Sconti cumulabili con incentivi regionali

    Il credito di imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la

    tipologia di beni oggetto dell' investimento. In particolare, per gli investimenti

    aventi a oggetto beni ricompresi nell' allegato A annesso alla legge di

    bilancio 2017 (legge 232/2016), ovvero i beni materiali funzionali alla

    trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello

    Industria 4.0, il credito di imposta è riconosciuto: nella misura del 40% del

    costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; nella misura del 20% per

    la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi

    complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni. Per gli investimenti per beni

    immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, ricompresi

    nell' allegato B alla legge di bilancio 2017 (come modificato dalla legge di

    bilancio 2018) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% del

    costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Infine, per

    gli investimenti per beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, il

    credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato

    ai sensi dell' articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e nel limite massimo di

    due milioni. Quindi il credito di imposta spettante a qualsiasi impresa può essere beneficiato anche dalle imprese

    agricole sia quelle tassate in base alle risultanze catastali, sia quelle tassate a bilancio. Spesso le imprese agricole

    usufruiscono di contributi in conto impianti erogati nell' ambito dei Piani di sviluppo rurale regionali. Il credito di

    imposta in questo caso si applica sul costo del bene al netto del contributo ricevuto. Ad esempio l' acquisto di un

    nuovo trattore può usufruire del contributo regionale del 35%; quindi il credito di imposta ordinario del 6% si applica

    sul residuo costo del 65 per cento. Quindi in presenza di qualsiasi acquisto in beni strumentali nuovi le imprese

    agricole usufruiscono di un credito di imposta del 6% da utilizzare in compensazione in cinque anni. Per i beni già

    oggetto di iper ammortamento per i quali il credito di imposta è pari al 40% per gli investimenti fino all' importo di 2,5

    milioni è necessario che siano interconnessi e gestiti da remoto. In agricoltura sono frequenti i robot nelle sale di

    mungitura regolate da computer. In questi casi è possibile ottenere anche un secondo credito di imposta sul

    software per la gestione della interconnessione. Ancora l' agricoltura di precisione opera con macchine agricole

    autogestite e collegate con il satellite per regolare le semine, la concimazione e quant' altro. Anche queste

    macchine operatrici se gestite da remoto ed interconnesse con altre funzioni aziendali possono usufruire del credito

    di imposta.

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  • mercoledì 22 gennaio 2020

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 5 § ]

    Particolare attenzione nelle imprese agricole deve essere prestata alla necessità della interconnessione in quanto

    le macchine operatrici lavorano in aperta campagna e devono essere gestite da remoto. Quindi l' assistenza tecnica

    è necessaria. La norma prevede che qualora l' investimento sia di ammontare superiore a 300.000 euro che vi sia

    una attestazione da parte di un ingegnere o perito industriale che certifichi i requisiti per ottenere il credito di

    imposta. È consigliabile che tale attestazione sia prodotta anche per investimenti di importo inferiore tenuto conto

    della importanza del beneficio fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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  • mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 7

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    [ § 2 4 0 2 2 5 5 6 § ]

    Superammortamento in regola con la compliance

    Credito di imposta al 6% e tetto di due milioni ripartito in cinque anni

    Pagina a cura diLuca Gaiani

    Il superammortamento del 130% si trasforma in credito di imposta ma si

    riduce il beneficio fiscale. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel

    2020 (con coda al 30 giugno 2021 per ordini e acconti 20% entro fine anno) -

    diversi da quelli 4.0 interconnessi - il comma 188 della legge 160/2019

    attribuisce un credito di imposta pari al 6% del costo (con un tetto di 2

    milioni), ripartito in cinque anni da quello successivo all' entrata in funzione.

    Esclusi immobili e auto I commi da 184 a 197 della legge di bilancio 2020

    sostituiscono le precedenti agevolazioni per super e iperammortamento con

    tre distinti crediti di imposta utilizzabili in compensazione in presenza di

    investimenti in beni strumentali nuovi, investimenti Industria 4.0

    interconnessi e investimenti in beni immateriali correlati con industria 4.0. In

    tutti i casi, sono agevolati (comma 185) gli investimenti effettuati nell' anno

    2020, oltre che nel primo semestre 2021 in presenza di ordine confermato

    entro il 31 dicembre 2020 e pagamento di un acconto almeno pari al 20% del

    costo. I beni agevolabili devono essere nuovi e destinati a strutture

    produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono in ogni caso esclusi:

    fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento (Dm 31.12.1988) inferiore al 6,5% e autovetture

    (anche se strumentali) e