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AssoSoftwareDayPressmercoledì, 22 gennaio 2020
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22/01/2020 La Repubblica Pagina 22 DI SERGIO RIZZO
22/01/2020 Agenda Digitale
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7 M.Mo.G.Par.
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 24
22/01/2020 Il Messaggero Pagina 15
22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 25
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 31
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7
22/01/2020 EutekneInfo
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10 Pagina a cura diAlessandra CaputoGian Paolo Tosoni
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 1 Maria Carla De Cesari
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 24 Alessandro Germani
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 9
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 8
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 4 Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10
AssoSoftwareDayPressmercoledì, 22 gennaio 2020
Agenda digitale e Pubblica Amministrazione
Inps, Anas e Cdp Governo paralizzato al ballo delle nomine7
Servizio idrico comunale e fatture elettroniche: come gestire gli scarti del SDI10
Agricoltura e Dogane
Accordo sulle Agenzie fiscali: Ruffini può tornare alle Entrate12
Adc e Anc solidali con i lavoratori13
Agenzie fiscali, verso lo sblocco delle nomine14
Autostrade offre un investimento di 7,5 miliardi di euro per evitare la revoca delle concessioni.15
brevi16
Contabilità e Bilancio
Agevolabili gli investimenti effettuati nel 202018
Bonus per beni strumentali ordinari e super-ammortamento da confrontare20
Credito per i beni strumentali anche per le imprese agricole22
Interventi in attesa di regole a regime24
La rivalutazione dei beni migliora lo score bancario delle imprese25
le novitàin pillole27
Pemiata anche l' innovazione di processo28
Penalizzati gli investimenti oltre i 10 milioni30
Più contenuto il premio sui software32
Ricerca e sviluppo, i costi dei contratti con gli atenei maggiorati del 150%34
Sconti cumulabili con incentivi regionali36
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22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 7 Pagina a cura diLuca Gaiani
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 2 Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa
22/01/2020 EutekneInfo
22/01/2020 EutekneInfo
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 9 Pagina a cura diLuca Gaiani
22/01/2020 italiaoggi.it
22/01/2020 EutekneInfo
22/01/2020 EutekneInfo
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 21
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 32 FABRIZIO G. POGGIANI E FRANCESCO ZUECH
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Marco MobiliGianni Trovati
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 23 Alessandro MastromatteoBenedetto Santacroce
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 30 FRANCO RICCA
22/01/2020 italiaoggi.it
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 M. Mo.
22/01/2020 La Stampa Pagina 18
22/01/2020 La Nazione Pagina 2
22/01/2020 La Repubblica Pagina 6 DI ELEONORA CAPELLI
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 8 Pagina a cura diLuca Gaiani
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 35 MANOLA DI RENZO
22/01/2020 Il Messaggero Pagina 13
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 11
Superammortamento in regola con la compliance38
Tre crediti per il vecchio bonus R&S40
Fatturazione Elettronica
Allegati facoltativi nella fattura elettronica42
Apparecchi da divertimento esclusi dall' invio dei corrispettivi44
Chi sfrutta la coda del 2020 mantiene il bonus maggiorato46
Detrazione Iva di fine anno ancora senza pace48
Fattura e documento commerciale non sempre alternativi50
Fatture «a cavallo d' anno», serve un intervento urgente per la detrazione IVA52
I CONTENUTI DI TELEFISCO54
La detrazione Iva senza pace55
La famiglia fa impazzire l' Irpef57
La lista riepilogativa dei trasporti non va inviata allo Sdi59
Niente dettagli in fattura61
Ok alla fattura con gli allegati invisibili63
Fisco e Dichiarazioni
«Con un' Iva a due aliquote più contrasto all' evasione»65
Banco Bpm vara la lista per il cda Tononi presidente affianca Castagna68
Bonaccini rivendica il buon governo Borgonzoni: siamo i liberatori69
Borgonzoni, gaffe e promesse La candidata imposta da Salvini per "liberare" l' Emilia rossa71
Credito di imposta fino al 40% con un massimo di 10 milioni73
Cuneo fiscale, una beffa75
E lo Stato accantona la sanatoria: quasi 5 miliardi da recuperare78
Forfait al 5% su piante e fiori rivenduti80
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22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 12 Pagina a cura diAlessandro Sacrestano
22/01/2020 italiaoggi.it
22/01/2020 La Repubblica Pagina 26 DI CLAUDIO TITO
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 31 GIULIANO MANDOLESI
22/01/2020 Il Messaggero Pagina 13
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 11
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 33 ANDREA BONGI
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 11 Pagina a cura diAlessandra CaputoGian Paolo Tosoni
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 33 GIANLUCA STANCATI
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 14
22/01/2020 EutekneInfo
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 1
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 5 Pagina a cura diAlessandro Germani
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 3 Salvatore Padula
22/01/2020 La Stampa Pagina 26
21/01/2020 Digital 4 Biz
22/01/2020 La Stampa Pagina 30 MARCO CAMBIAGHI
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 18 Fabrizio Onida
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 26 V.V.
22/01/2020 Il Messaggero Pagina 8
22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 29 Fabio Savelli
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 6 Pagina a cura diAlessandro Sacrestano
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 6
Formazione 4.0 svincolata dai contratti collettivi82
Il 730 precompilato rischia di creare nuovi adempimenti84
Il grande equivoco86
Il precompilato rischia il botto88
Imu alla Chiesa, c' è una lista Raggi salva 300 immobili Il Vaticano: pronta la mappa90
le novità in pillole92
Le novità in pillole93
Nuovi Isa, vecchi guai94
Per coltivatori diretti e Iap niente Irpef sui terreni96
Prevale il regime convenzionale98
Regime ad hoc per gli sportivi professionisti100
Ricorso contro le variazioni colturali entro il 29 aprile102
Sconti, bonus e flat: Irpef fuori controllo104
Torna l' Ace al posto della mini Ires L' incentivo anche per il 2019105
Una imposta che naviga nel mare delle differenze107
Industria 4.0
"La nuova frontiera della medicina sono i dati per studiare l' interazione tra Dna e ambiente"109
Accordo P4I e Beaconforce per migliorare l' engagement dei dipendenti in azienda110
Algoritmo super, ma poco psicologo112
antitrust meno severo per competere sui mercati114
Cinquanta assunzioni per il chatbot dei capi HR116
Clima, Trump attacca Greta: basta con i profeti di sventura117
Comonext a Ivrea, un polo hi-tech rilancerà l' ex Olivetti119
Dai big data alla robotica, più risorse sulla Sabatini120
Esclusi i comparti finanziari e assicurativi122
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22/01/2020 La Nazione Pagina 14
22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 27 Martina Pennisi
22/01/2020 La Stampa Pagina 26 ALBERTO ABBURRÀ
22/01/2020 Il Messaggero Pagina 37
22/01/2020 La Stampa Pagina 31 SILVIA BANDELLONI
22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 22
22/01/2020 La Stampa Pagina 21 GIANNI RIOTTA
21/01/2020 Corriere Comunicazioni
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 10
21/01/2020 Corriere Comunicazioni
22/01/2020 La Nazione Pagina 23
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 11 LORENZO ALLEGRUCCI
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 12
22/01/2020 I l Sole 24 Ore Pagina 19 Laura Cavestri
21/01/2020 Agenda Digitale
22/01/2020 Il Messaggero Pagina 9
22/01/2020 Corriere della Sera Pagina 17 LUIGI FERRARELLA
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 2 MARINO LONGONI
21/01/2020 Corriere Comunicazioni
21/01/2020 Agenda Digitale
21/01/2020 Corriere Comunicazioni
21/01/2020 Corriere Comunicazioni
Facebook si pente: nuove regole sulla privacy124
Facebook: per Internet servono nuove regole Web tax, collaboriamo126
Il tour dell' innovazione a Trieste per raccontare la salute del futuro128
Inaugurato al Cto il nuovo blocco operatorio130
Insegnare il tatto alla cyber-mano131
La grande storia della scienza I 40 volumi da Archimede a Hawking133
la sfida digitale divide gli alleati134
Le app di Facebook leva di business per le Pmi italiane: più fatturato anche all' estero136
Parola138
Politica industriale, è tempo di realismo tecnologico. L' Italia si dia una mossa139
Settore conciario e industria 4.0 Tante opportunità ancora da cogliere140
Lavoro e Previdenza
Basta con la pioggia dei contributi variabili e coriandolizzati alla famiglia. Meglio 300 euro fissi per ogni figlio dagli zero ai 18 anni141
le novità in pillole143
Privacy e GDPR
Clegg (Facebook): la scelta migliore? Una intesa globale in sede Ocse144
Consenso al trattamento dei dati sanitari: ecco perché col GDPR è cambiato tutto146
Facebook: «Pronti ad accettare le decisioni dell' Ocse sulle tasse»156
Il padre naturale le cerca in Rete Le figlie a Facebook: cancellatelo158
L' Apocalisse aveva già previsto i guai del web160
L' Fbi la spunta su Apple: stop al backup "blindato" su iCloud161
Neurotic marketing: così la politica ci manipola sfruttando le nostre nevrosi163
Nick Clegg: "Internet è cambiato, servono nuove regole"167
Privacy, da Garanti Ue sanzioni per 114 milioni: Google al top169
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21/01/2020 Agenda Digitale
22/01/2020 Italia Oggi Pagina 2
21/01/2020 Corriere Comunicazioni
Ricerca scientifica e data protection, le raccomandazioni del Garante europeo170
The Apocalypse had already predicted the web' s troubles176
Wind Tre Business investe nella data protection in cloud177
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 22
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[ § 2 4 0 2 2 5 3 6 § ]
POLTRONE DI STATO Il caso clamoroso di Valentino Grant, da 8 mesi consigliere Cdp e eurodeputatoleghista Proroghe continue anche per Autorità della Privacy e Agcom
Inps, Anas e Cdp Governo paralizzato al ballo delle nomine
DI SERGIO RIZZO
ROMA - Il segno inequivocabile della paralisi assoluta che attanaglia il
governo Conte due e la sua maggioranza è nell' elenco dei consiglieri di
amministrazione della più grande holding di stato, la Cassa depositi e
prestiti. Dove compare ancora, a distanza di otto mesi dalle elezioni
europee del 26 maggio 2019, Valentino Grant, eletto quel giorno
europarlamentare in carica della Lega di Matteo Salvini. Fosse deputato o
senatore della Repubblica italiana, l' incompatibilità fra le due poltrone
sarebbe manifesta fin dal 1953, undici anni prima che Grant nascesse.
Risale infatti a quell' anno la legge che vieta ai parlamentari di "ricoprire
cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati per nomine o
designazione del governo", inibendo loro anche la presenza nelle banche,
negli istituti finanziari e in tutte le società che gestiscono servizi per conto
dello Stato. Ma l' esistenza di una incompatibilità oggettiva pure fra questi
incarichi e un seggio all' europarlamento è talmente ovvia che all' indomani
dell' elezione di Grant la filiera sovranista aveva già individuato il suo
possibile sostituto alla Cassa nella persona in Giulio Sapelli. Economista il
cui nome era circolato anche come eventuale presidente del consiglio in concorrenza con Giuseppe Conte, all'
epoca del sodalizio gialloverde. Nell' indecisione, tuttavia, il sodalizio ha cambiato colore. E nell' indecisione ancora
più grande che ne è seguita, con l' ipotesi di un ritorno nel consiglio della Cdp dell' ex presidente Franco Bassanini
affossata da un veto dei 5 Stelle, Grant è rimasto incredibilmente al suo posto. Caso unico nel mondo occidentale,
immaginiamo, di un politico eletto che è insieme amministratore di una grande società pubblica. Non soltanto
formalmente, visto che quando l' attività politica glielo consente partecipa anche ai consigli di amministrazione,
magari in audioconferenza, com' è avvenuto lo scorso 21 novembre. Senza che nessuno facesse una piega. Perché
quello che sta accadendo davvero non ha alcun precedente nella storia repubblicana. Se il governo giallorosso non
riesce a fare una nomina che sia una, e ben più importanti di questa, come si può pretendere che qualcuno si occupi
del caso Grant? Dice tutto, a proposito dell' immobilismo che si è impadronito di questa curiosa maggioranza
politica, l' articolo 2 del decreto Milleproroghe. Che prendendo atto della impossibilità di nominare i nuovi vertici delle
autorità per le Comunicazioni e la Privacy, scaduti rispettivamente dal 25 luglio e dal 19 giugno 2019, ha prorogato i
loro mandati al 31 marzo 2020. La seconda proroga in sei mesi, sperando che almeno per l' inizio della primavera il
rebus si risolva.
La Repubblica
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mercoledì 22 gennaio 2020
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Per due authority prorogate ce n' è invece una terza direttamente decapitata da tre mesi. E non un organismo
marginale, considerando che si tratta dell' autorità anticorruzione. Dopo l' uscita di scena anticipata di Raffaele
Cantone è guidata dal consigliere anziano Francesco Merloni, in quale però non ha le medesime deleghe di un
presidente. Anche qui nessuno nel governo se ne sta curando. Ci sono tuttavia casi ancora più impellenti da
affrontare e risolvere. Da un mese e mezzo ormai sono decaduti i direttori delle tre agenzie fiscali nominati dal
governo Conte uno ma che il Conte due non ha voluto riconfermare. Senza però indicare le alternative. L' unica che
abbia oggi un facente funzioni di direttore è l' Agenzia delle entrate, affidata al capo del personale Aldo Polito, che è
però in procinto di andare in pensione. Il ministro dell' Economia Roberto Gualtieri vorrebbe rimettere al suo posto l'
ex direttore Ernesto Maria Ruffini giubilato dal suo predecessore gialloverde Giovanni Tria. Ma finora nemmeno
quest' operazione si è sbloccata. Non c' è da stupirsi, del resto, se si pensa che il 31 dicembre è scaduto anche l'
incarico del commissario straordinario per il terremoto nel Centro Italia, il geologo Piero Farabollini, ritenuto da più
parti inadeguato a gestire una ricostruzione anch' essa praticamente ferma a ben tre anni e mezzo dal sisma. E non
si è ancora provveduto né alla sua conferma, né al suo avvicendamento. Sorvolando su ciò che sta accadendo alla
Rai, resta vacante anche il consiglio di amministrazione dell' Inps. Qui c' è la situazione paradossale di un dirigente
interno, Adriano Morrone, che ricopre il ruolo di vicepresidente: sostenuto a suo tempo dai salviniani per
controbilanciare la presidenza di marca grillina di Pasquale Tridico. E figuriamoci se in questo stallo completo i
politici si mettono d' accordo per sistemare una partita come quella dell' Anas, dove l' amministratore delegato
Massimo Simonini viene ormai da mesi considerato un ex. Nemmeno sul suo sostituto c' è ovviamente accordo,
visto che il ballottaggio fra l' ad Consip Cristiano Cannarsa e il dirigente interno Ugo Dibennardo non ha dato per ora
alcuna risposta. Se prevalesse poi Cannarsa l' effetto collaterale sarebbe l' apertura di un altro caso, appunto quello
della Consip. Quanto alla vicenda spinosa del Gestore dei servizi energetici, società pubblica incaricata fra l' altro di
amministrare i miliardi degli incentivi per le fonti rinnovabili, si è fatto ricorso come per l' Agcom e la Privacy al
Milleproroghe. Da mesi al Gse volano gli stracci fra il presidente Francesco Vetrò e l' amministratore delegato
Roberto Moneta, nominati entrambi dal governo gialloverde. Incapace di risolvere la faccenda per le vie normali, il
governo giallorosso ha ben pensato di commissariare la società, dandosi però due mesi per studiare il dossier. Ecco
l' antipasto per le altre prossime delicatissime incombenze di questo governo. Nella prossima primavera scadono i
vertici di quasi tutte le grandi società pubbliche. Scade, per esempio, l' amministratore delegato dell' Eni Claudio
Descalzi, alle prese con qualche guaio giudiziario. La sua più che probabile
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mercoledì 22 gennaio 2020
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sostituzione potrebbe innescare una reazione a catena, nel caso in cui al suo posto venisse spinto l' attuale
amministratore delegato dell' Enel Francesco Starace, come qualcuno ipotizza, anziché promuovere un manager di
filiera: tipo quel Marco Alverà già riconfermato alla guida della Snam. Perché scade anche Starace, e scade l'
amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, scade l' amministratore delegato delle Poste Matteo Del
Fante, e dulcis in fundo scade l' amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris e i vertici del Monte dei Paschi di
Siena. Prove da far tremare i polsi a chi in questo governo deve trovare la quadra e non è stato capace finora
nemmeno di tappare i buchi più piccoli. Sempre che, naturalmente, per quell' epoca un governo ci sia ancora.
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 3 7 § ]
Servizio idrico comunale e fatture elettroniche: come gestire gli scarti del SDI
La normativa di riferimento è l' articolo 6 del DPR 633/1972, che prevede che la fattura emessa dall' ente riferita auna prestazione di servizi si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo
DOMANDALa normativa prevede l' invio della fattura elettronica allo SDI
contestualmente o massimo entro 12 giorni dalla sua emissione. Come si
deve comportare un Comune che emette un ruolo idrico e invia anche in
forma cartacea la fattura e il relativo modello PagoPA per il versamento del
dovuto, quando lo SDI scarta le fatture per errori vari e non si riesce a
rinviarle in tempi utili ad evitare la sanzione? Non è possibile annullare la
precedente fattura con nota di credito ed emettere nuova fattura perché la
maggior parte degli utenti usano il bollettino allegato alla fattura/nota di
cortesia ricevuta dal comune. Potrebbe essere già stata versata una rata o la
totalità della fattura stessa. Purtroppo in un comune grande gli scarti sono
numerosi tenuto conto dell' alto numero di fatture emesse e quindi è
difficoltoso gestire la mole di lavoro nei tempi proposti dalla normativa.
Come si dovrebbe comportare il comune e in quali sanzioni incapperebbe? Il
comune in questione ha una l iquidazione IVA trimestrale.Alberto
GattiRISPOSTALa fattura emessa dall' ente si riferisce ad una prestazione di
servizi che, a norma dell' articolo 6 del DPR 633/1972, si considera effettuata
al momento del pagamento del corrispettivo. Poiché al momento di emissione della fattura l' evento generatore dell'
obbligo non ritengo si sia ancora verificato, è la emissione della fattura che determina, sempre ai sensi dell' articolo
6, la effettuazione della operazione; ma ovviamente ciò è vero a condizione che la fattura non sia scartata dal SdI,
perché, in questo caso, si ha per non emessa, e cui l' Ente non avrebbe necessità alcuna di emettere una nota di
credito.Tuttavia lei fa presente di avere inviato una copia analogica della fattura (poi scartata) all' utente che, nel
frattempo, potrebbe anche aver pagato la fattura poi scartata. È questa l' unica ipotesi in cui l' ente è obbligato a
riemettere la fattura eventualmente scartata nel termine di 12 giorni previsto dall' articolo 21, comma 4, del DPR
633/1972. Se non lo fa incorre nelle sanzioni previste dall' articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997, ossia una
sanzione dal 90% al 180% dell' IVA, con un minimo di 500 Euro, ridotti a 250 Euro se la omissione non ha inciso sulla
corretta liquidazione dell' IVA.Cercando di calarsi nel suo caso, le fatture scartate potrebbero non essere ri emesse
con lo stesso numero e data, posto che la nuova emissione non può avvenire - come da lei paventato - entro i 12
giorni fissati dalla legge, quindi mi permetto di suggerirle di effettuare una nuova emissione, con altra data e con
altro numero attuali, in modo da poter rispettare il termine del 12 giorni. Vero è che questa procedura potrebbe
generare dei "buchi" nella numerazione progressiva delle fatture, ma la ragione di ciò sarebbe documentata e la
condotta non sanzionabile, considerato che Lei avrebbe rispettato
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 3 7 § ]
il precetto dell' articolo 21 relativo all' obbligo della numerazione progressiva. Tra l' altro, la emissione della fattura
è monitorata dal sistema di interscambio, per cui, ammesso e non concesso che il salto di numerazione possa
essere ritenuto un errore (e secondo me non lo è), la violazione sarebbe meramente formale e, quindi, non
sanzionabile ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 472/1997.Un ultimo suggerimento: io
spedirei la copia analogica della fattura analogica solo dopo avere acquisito la certezza del suo buon esito presso il
SDI, altrimenti Lei si troverebbe obbligato ad informare l' utente che la "copia di cortesia" della fattura ricevuta in
precedenza non è valida in quanto sostituita da una nuova fattura elettronica rettificata.Per porre domande a
Salvatore De Benedictis sul tema "Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale" è possibile scrivere a:
[email protected] essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 7
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NOMINE DOMANI IN CDM
Accordo sulle Agenzie fiscali: Ruffini può tornare alle Entrate
M.Mo.G.Par.
Accordo fatto nella maggioranza sul nome di Ernesto Maria Ruffini come
nuovo direttore dell' agenzia delle Entrate. Dopo i diversi rinvii che hanno
lasciato le Agenzie fiscali senza vertici per quasi un mese e mezzo, la
formalizzazione dell' intesa sui nuovi direttori è attesa per il Consiglio dei
ministri in programma domani sera. Una coincidenza forse non troppo
casuale con la prima giornata di mobilitazione indetta dai sindacati proprio
per domani dalle 10 alle 12 per bloccare l' attività degli uffici finanziari sia
delle Entrate che di Dogane-Monopoli. L' assenza prolungata dei vertici
(scaduti il 9 dicembre) e dei comitati di gestione (vacanti dalla primavera
2019), secondo le associazioni sindacali, non solo mette a rischio il
maggior gettito da lotta all' evasione e alle frodi previsto dalla manovra ma
fa allontanare la soluzione alle risorse umane e finanziarie da reperire per
garantire il funzionamento delle Agenzie. Se il Cdm darà il via libera a
Ruffini, sarà lo stesso premier Giuseppe Conte che un anno e mezzo fa -
alla guida del Governo gialloverde - firmò il decreto di nomina del suo
sostituto Antonino Maggiore a sancirne ora il ritorno al vertice delle
Entrate. A livello politico, Ruffini è forte del sostegno di Pd e Italia Viva e su di lui sarebbero cadute le ultime
resistenze del M5S. Proprio i pentastellati dovrebbero portare a casa le altre due poltrone vacanti del Demanio e di
Dogane-Monopoli. E proprio alle Dogane l' obiettivo sarebbe di portare un esterno (soluzione non gradita ai
sindacati). In lizza ci sono i nomi di Francesco Lo Passo e Antonio Agostini. Per una corsa che sembra arrivata al
traguardo ce n' è un' altra che è alla volata finale. Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora,
avrebbe ristretto la rosa dei possibili candidati chiamati a ricoprire l' incarico di presidente e ad di «Sport e salute». In
pole position ci sarebbe l' attuale capo di gabinetto del Mise, Vito Cozzoli. A contendergli la poltrona l' attuale
reggente, il primario Francesco Landi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Il Sole 24 Ore
Agricoltura e Dogane
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 24
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[ § 2 4 0 2 2 5 3 9 § ]
PROTESTA ENTRATE
Adc e Anc solidali con i lavoratori
In occasione della protesta di domani dei lavoratori delle Entrate e delle
Dogane, per denunciare carenza di personale, organizzazione obsoleta e
taglio dei fondi, i commercialisti Adc e Anc invitano le istituzioni a non
essere indifferenti. Gli uffici del Fisco - scrivono Adc e Anc - hanno il diritto
di lavorare in condizioni adeguate per non compromettere la qualità dei
servizi ai cittadini. Adc e Anc ricordano anche che si attende ancora la
remissione in termini per i professionisti che hanno partecipato allo
sciopero di ottobre.
Il Sole 24 Ore
Agricoltura e Dogane
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 15
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 0 § ]
Agenzie fiscali, verso lo sblocco delle nomine
LA DECISIONE ROMA Si sarebbe sbloccata all' interno del governo l' impasse
sulle nomine dei vertici delle Agenzie fiscali. Le Entrate, il Demanio e le Dogana
sono ormai senza guida quasi due mesi. Al consiglio dei ministri di domani il
nodo potrebbe essere sciolto. Per l' Agenzia delle Entrate in pole position ci
sarebbe di nuovo Ernesto Maria Ruffini, che già aveva guidato la macchina del
Fisco sotto i governi Renzi e Gentiloni. Per l' Agenzia delle Dogane, che
sovrintende anche ai Monopoli dello Stato, il nome che circola è quello di
Francesco Lo Passo. Attualmente a capo dela branch romana della società di
consulenza Brattle, Lo Passo è stato in passato membro del consiglio degli
esperti del Tesoro per le privatizzazioni e consulente per l' energia del ministero
degli Affari Esteri. Da definire c' è anche il nome per l' Agenzia del Demanio. In
corsa ci sarebbe ancora Alessandra Dal Verme, ispettore generale della
Ragioneria dello Stato. La scelta dei vertici delle Agenzie fiscali è soltanto l'
antipasto della tornata di nomine pubbliche che dovrà affrontare il governo la
prossima primavera, quando scadranno i vertici delle principali controllate, da
Eni a Enel fino a Leonardo. Andrea Bassi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Il Messaggero
Agricoltura e Dogane
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 25
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 1 § ]
Autostrade offre un investimento di 7,5 miliardi di euro per evitare la revoca delleconcessioni.
Autostrade offre un investimento di 7,5 miliardi di euro per evitare la revoca
delle concessioni. Ciò comprende ammodernamenti della rete, sicurezza,
investimenti in processo di sorveglianza, installazione di 9 mila sensori, uso di
droni etc., senza voler scendere nel dettaglio del totale dell' investimento. Mi
chiedo: ma se non ci fossero stati tutti quei morti con il crollo del ponte
Morandi, noi utenti avremmo continuato a essere convinti di pagare, felici di
viaggiare su ponti che perdono i pezzi e autostrade con scarsa manutenzione,
accettando passivamente al 1° gennaio di ogni anno aumenti regolari delle
tariffe del 4-5% motivati dal nulla se non dalla necessità di aumentare i profitti
della società concessionaria? Se il ponte Morandi non fosse crollato questi
7,5 miliardi sarebbero mai stati messi sul piatto del rinnovo? Pippo Marchesi
Sono edicolante a Milano da vent' anni e vivo sulla mia pelle il declino della
professione, che tra le cause annovera anche un aumento generalizzato delle
spese di gestione. Ogni volta che sento parlare di difficoltà di pagamento con
carte o bancomat e di paragoni con altri Paesi, dando per scontato che la
causa sia l' evasione fiscale mi infurio. A fronte di un ricarico che, nel mio
caso, si aggira intorno al 17-18% per i prodotti editoriali, al 3% per la biglietteria Atm, allo 0,3-0,5% per le ricariche
telefoniche, perché dovrei accettare un pagamento che erode, nel caso delle carte di credito in modo significativo, il
mio magro guadagno? Oscar Panzoli Milioni di cinesi lavorano tessile o componenti elettronici per 3 euro al giorno.
Come pensiamo noi di fare concorrenza? La Cina o meglio la liberalizzazione delle dogane ci ha creato una
disoccupazione mai vista. Ritengo che anche se il differenziale fra export-import gioca a nostro favore, non è certo
così per l' occupazione. Bruno Nunziati.
Corriere della Sera
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 3 § ]
brevi
Il Comitato del Consiglio d' Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) ha
pubblicato ieri un rapporto in cui raccomanda di abolire la misura d'
isolamento diurno imposto dal tribunale come sanzione penale accessoria
per i detenuti condannati a reati che prevedono la pena dell' ergastolo. Il Cpt
accorda inoltre particolare attenzione a varie forme di isolamento e di
separazione dal resto della popolazione carceraria imposte ai detenuti, in
ragione della durata indeterminata di tali provvedimenti e dell' assenza di
procedure e garanzie relative alla loro applicazione e riesame. Sono 174.367
le istanze per l' accesso al Fondo di garanzia prima casa, istituito dalla legge
147/2013, per agevolare l' acquisto e gli interventi di ristrutturazione e
accrescimento dell' efficienza energetica delle unità immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Di
queste, 155.000 sono state ammesse al finanziamento con l' erogazione di
mutui, da parte del sistema bancario, con un trend che segna un deciso
incremento in particolare dall' anno 2017. È quanto emerge dalla relazione
sulla «La gestione fuori bilancio del fondo di garanzia prima casa», relativa al
periodo 2015-2019, approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello
stato con delibera n. 21/2019/G, che ricostruisce i meccanismi di funzionamento del Fondo di garanzia nel primo
quinquennio di attività. «Si è chiuso un anno di difficile interpretazione; da una parte i servizi di progettazione che
registrano una sia pure lieve flessione, dall' altra tutto il mercato dei servizi tecnici che raggiunge un livello record in
un quadro segnato dalla tenuta delle gare di maggiore importo. Tutto ciò ci indica che non va abbassata la guardia
sui principi fondamentali, quale quello della centralità del progetto». Lo ha detto Gabriele Scicolone, presidente Oice,
commentando i dati dell' osservatorio Oice/Informatel che dopo un primo semestre 2019 di bandi per progettazione
in forte crescita (+21% in valore sul 2018) vede il secondo semestre invertire il segno e registrare un -30%. Spiegare i
rifiuti tecnologici e il loro riciclo in modo semplice e divertente per iniziare a fare la differenza e farla insieme: questo
lo scopo di Remedia, Consorzio leader nella gestione eco-sostenibile di tutti i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee), pile e accumulatori esausti, che lancia il suo nuovo remediapervoi.it, sito web completamente
dedicato ai cittadini, con contenuti «educational» alla portata di tutti. In merito allo stato di agitazione da parte degli
uffici dell' Agenzia delle entrate, oltre a quelli dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsto per il prossimo 23
gennaio e che sarà messo in atto per denunciare le difficoltà di svolgere adeguatamente il proprio lavoro a seguito
della carenza
Italia Oggi
Agricoltura e Dogane
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 3 § ]
di personale, di una organizzazione obsoleta e del taglio dei fondi per i lavoratori, i commercialisti delle
associazioni Adc e Anc si augurano «che alla protesta dei lavoratori siano date dalle istituzioni le opportune e
doverose risposte» e che «quelle stesse istituzioni riconoscano la rimessione in termini per i commercialisti che
hanno aderito allo sciopero della categoria e che, avendolo fatto nel rigoroso rispetto delle procedure e di tutte le
condizioni previste, non possono continuare ingiustamente a subirne le conseguenze.». «Abbiamo presentato, con l'
onorevole Sara Foscolo e gli altri colleghi del gruppo Lega per Salvini Premier della commissione affari sociali della
camera, un emendamento per sopprimere la norma aberrante introdotta nell' ultima legge di bilancio, che non
permette la detraibilità del 19% per le spese sanitarie pagate in contanti presso professionisti e strutture private,
anche a fronte di regolare fattura». Lo annuncia Rossana Boldi (Lega), vicepresidente della commissione affari
sociali della camera del deputati. «Questa stretta sui pagamenti in contanti, particolarmente in ambito sanitario,
complica inutilmente la trafila degli adempimenti burocratici che i contribuenti italiani sono tenuti a osservare per
vedere riconosciuti i propri diritti in sede di dichiarazione dei redditi», commenta. Il consiglio direttivo della
Commissione nazionale italiana per l' Unesco, che si è riunito ieri presso la sede del Mibact, ha deliberato la
presentazione della candidatura dei Portici di Bologna alla Lista del Patrimonio Mondiale per il 2020 con esito finale
nel 2021. I Portici di Bologna rappresentano un bene seriale costituito da 12 elementi, selezionati nell' ambito dei 62
chilometri di portici della città, localizzati sia al centro che nelle aree più periferiche. @Riproduzione riservata.
Italia Oggi
Agricoltura e Dogane
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 7
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 5 § ]
Credito d' imposta. Occhio alle date
Agevolabili gli investimenti effettuati nel 2020
Credito di imposta per investimenti effettuati nel 2020, con un occhio alle
date di consegna. Per stabilire se l' investimento rientra nell' agevolazione
prevista dalla legge di bilancio occorre rifarsi alle regole generali della
competenza previste dall' articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, in deroga al
principio di "derivazione rafforzata" (circ. 4/E/2017 riguardante l '
iperammortamento). Con riferimento alle cessioni di beni mobili, l' art. 109,
comma 2, del Tuir, stabilisce che il costo si considera sostenuto alla data di
consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in
cui si verifica il passaggio della proprietà. Laddove l' investimento sia
costituito da macchinari complessi per i quali il venditore si obbliga, non solo
alla consegna, ma anche a prestazioni collaterali (montaggio, installazione,
ecc.) occorre distinguere due casi. Se si tratta di prestazioni essenziali
("vendita-appalto"), il venditore assume una obbligazione complessa ed
unitaria e il perfezionamento della cessione si verificherà solo al momento
della messa in funzione, con il relativo collaudo. In caso contrario , si è in
presenza di una "vendita con posa in opera" nella quale la verifica del buon
funzionamento è normalmente effettuata in stabilimento e dunque il momento rilevante per il sostenimento del
costo resta la data di consegna o spedizione. Se le prestazioni accessorie sono distintamente valorizzate rispetto al
corrispettivo del bene, potranno concorrere alla determinazione del costo su cui spetta il credito di imposta a
condizione che la relativa ultimazione avvenga nel periodo agevolato. Se invece il contratto non prevede una
distinta valorizzazione dei servizi accessori, si ritiene che, alla data di consegna, l' intero corrispettivo rilevi quale
costo agevolabile ancorché tali prestazioni non siano ancora state eseguite. Per gli investimenti realizzati in appalto,
il costo si considera sostenuto alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento
lavori (SAL), alla data in cui l' opera (o porzioni di essa) risulta verificata ed accettata dal committente. Il
sostenimento (di parte) del costo, prima dealla ultimazione, richiede però che detti "SAL" siano accettati dal
committente in conformità a quanto stabilito dall' art. 1666 del codice civile, entro il periodo di vigenza dell'
agevolazione (circ. 4/E/2017). L' accettazione parziale dell' opera, affinché abbia la valenza descritta comporta che
con la sottoscrizione del SAL il committente attesti la congruità dell' opera e si "auto" precluda la possibilità di
invocare ex post l' esistenza di vizi sulla parte di opera realizzata. Il costo agevolabile per il credito di imposta si
determina seguendo il disposto dell' art. 110 del Tuir, quindi sulla base del prezzo di acquisto risultante dalla fattura,
maggiorato degli oneri accessori
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 5 § ]
di diretta imputazione. Le diverse quantificazioni contabili previste dal criterio del costo ammortizzato con
attualizzazione (Oic 19) non rilevano; questa era l' impostazione ministeriale riferita al superammortamento e
dovrebbe ritenersi confermata. Se a fronte dell' investimento sono erogati contributi pubblici in conto impianti, gli
stessi, che pure riducono (direttamente o indirettamente) il costo ammortizzabile, non dovrebbero impattare sul
calcolo del credito di imposta (in questo senso si è espressa l' agenzia delle Entrate in relazione all '
iperammortamento). Ad esempio, per un bene di costo pari a 100, con contributo in conto impianti di 30, l'
ammortamento contabile sarà quantificato su 70, mentre il credito di imposta si calcola su 100. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
Il Sole 24 Ore
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 6 § ]
Bonus per beni strumentali ordinari e super-ammortamento da confrontare
La nuova agevolazione potrebbe consentire una maggior velocità di fruizione per alcuni beni
Per comprendere l' effettivo vantaggio fiscale derivante dal nuovo credito d'
imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari" è utile fare un
confronto con il super-ammortamento. Da alcuni semplici riscontri empirici
emerge come le variabili che più contribuiscono ad amplificare le differenze
siano rappresentate dalla velocità di fruizione della "vecchia" agevolazione e
dall' aliquota d' imposta del soggetto beneficiario. Il nuovo credito d' imposta
del 6% può essere fruito in 5 quote annuali di pari importo dal periodo d'
imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene (acquisto ed
entrata in funzione del bene nell' anno 1, risparmio d' imposta dall' anno 2), e
ciò indipendentemente dal periodo di ammortamento del bene oggetto di
investimento; per il super-ammortamento il tempo di recupero era invece
legato al coefficiente di ammortamento del bene (fermo restando che il
risparmio d' imposta effettivo si verificava per la prima volta al momento del
pagamento del saldo IRPEF/IRES, quindi anche in tal caso dall' anno 2). Per i
soggetti IRES , caratterizzati da un' imposizione proporzionale, le due
agevolazioni presentano un risparmio d' imposta non dissimile in termini
assoluti, ma che divergono profondamente sotto l' aspetto finanziario. Prendendo ad esempio un bene materiale
strumentale il cui costo ammonta a 500.000 euro, con coefficiente di ammortamento del 20%, gli effetti
sono(tabella 1): - super-ammortamento: 500.000 × 30% = 150.000 euro, ripartito per quote di 30.000 euro annui, con
un risparmio d' imposta totale di 36.000 euro (150.000 x 24%), pari a 7.200 euro annui (senza considerare, per
semplicità di calcolo, la riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento per il primo periodo ai sensi dell' art.
102 comma 2 del TUIR, con cui gli anni di recupero dell' agevolazione sarebbero effettivamente 6); - nuovo credito d'
imposta: 500.000 × 6% = 30.000 euro, ripartito per quote di 6.000 euro annui. Se lo stesso bene avesse, invece, un
coefficiente di ammortamento del 10%, gli effetti sarebbero (tabella 2): - super-ammortamento: 500.000 × 30% =
150.000 euro, ripartito per quote di 15.000 euro annui, con un risparmio d' imposta totale di 36.000 euro (150.000 ×
24%), pari a 3.600 euro annui; - nuovo credito d' imposta: 500.000 × 6% = 30.000 euro, ripartito per quote di 6.000
euro annui. Il nuovo credito determina, quindi, in termini assoluti un vantaggio leggermente inferiore, ma per i beni dal
periodo di ammortamento medio o lungo consente un beneficio finanziario, potendo essere utilizzato per quote
costanti di 1/5 nei cinque periodi d' imposta successivi.In termini generali, una situazione di (quasi) equivalenza si
ha per i beni dal coefficiente di ammortamento del 20%; per i beni dal coefficiente più basso il nuovo credito risulta
più appetibile, mentre per i beni a rapido ammortamento
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mercoledì 22 gennaio 2020
[ § 2 4 0 2 2 5 4 6 § ]
esso lo risulta di meno; all' estremità di questa scala stanno i beni di costo inferiore a 516,46 euro, per i quali il
super-ammortamento poteva essere dedotto integralmente nell' esercizio di sostenimento, mentre il nuovo credito
d' imposta deve essere comunque ripartito in 5 quote annuali, anche se l' investimento è minimo. Il secondo
elemento di confronto, come sopra evidenziato, è l' aliquota d' imposta del soggetto che effettua l' investimento.
Mentre, infatti, il nuovo credito d' imposta prescinde totalmente da questo parametro, il super-ammortamento
risultava tanto efficace quanto più elevata era questa aliquota. Per cogliere la portata di questa affermazione è
sufficiente trasporre il contenuto del primo esempio (investimento di 500.000 euro in un bene strumentale da
ammortizzare in 5 anni) in capo ad un' impresa individuale o a una società di persone il cui titolare, o socio,
assoggetti a tassazione il reddito prodotto con l' aliquota marginale massima del 43% . In tal caso (tabella 3): - super-
ammortamento: 500.000 × 30% = 150.000 euro, ripartito per quote di 30.000 euro annui, con un risparmio d' imposta
complessivo di 64.500 (150.000 × 43%), pari a 12.900 euro annui; - nuovo credito d' imposta: 500.000 × 6% = 30.000
euro, ripartito per quote di 6.000 euro annui. Il margine, peraltro, risulterebbe anche più elevato se si pensa che il
super-ammortamento andava a ridurre anche la base imponibile previdenziale dichiarata nel quadro RR. Si consideri
anche il diverso limite agli investimenti ammissibili all' agevolazione, pari a 2 milioni di euro per il nuovo credito d'
imposta "generale" e a 2,5 milioni per il super-ammortamento 2019. Il nuovo credito d' imposta ha, invece, dalla sua,
oltre che l' estensione dei potenziali fruitori (soggetti che beneficiano di regimi forfetari di determinazione del
reddito, in primis quello disciplinato dalla L. 190/2014 ), i vantaggi legati, ad esempio, al fatto che esso può essere
utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24 a riduzione di altri tributi e contributi (quindi, ad esempio,
con l' IVA, i contributi previdenziali, le ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc), e che esso presenta una "spendibilità"
immediata anche per le imprese in perdita fiscale, mentre il super-ammortamento incrementava la perdita stessa.
Tabella 1 - Bene con coefficiente di ammortamento del 20% acquistato da soggetto IRES (aliquota 24%) Anno
Risparmio d' imposta (super-ammortamenti) Risparmio d' imposta (credito per acquisto beni strumentali) 1 - - 2
7.200 6.000 3 7.200 6.000 4 7.200 6.000 5 7.200 6.000 6 7.200 6.000 TOTALE 36.000 30.000 Tabella 2 - Bene con
coefficiente di ammortamento del 10% acquistato da soggetto IRES (aliquota 24%) Anno Risparmio d' imposta
(super-ammortamenti) Risparmio d' imposta (credito per acquisto beni strumentali) 1 - - 2 3.600 6.000 3 3.600 6.000
4 3.600 6.000 5 3.600 6.000 6 3.600 6.000 7 3.600 - 8 3.600 - 9 3.600 - 10 3.600 - 11 3.600 - TOTALE 36.000 30.000
Tabella 3 - Bene con coefficiente di ammortamento del 20% acquistato da soggetto IRPEF (aliquota 43%) Anno
Risparmio d' imposta (super-ammortamenti) Risparmio d' imposta (credito per acquisto beni strumentali) 1 - - 2
12.900 6.000 3 12.900 6.000 4 12.900 6.000 5 12.900 6.000 6 12.900 6.000 TOTALE 64.500 30.000.
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Credito per i beni strumentali anche per le imprese agricole
Finora era stato escluso chi calcolava il reddito su base catastale
Pagina a cura diAlessandra CaputoGian Paolo Tosoni
Il nuovo credito di imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in
beni strumentali nuovi, introdotto dai commi 184-197 della legge 160/2019,
interessa anche i contribuenti in regime forfettario e gli agricoltori che
dichiarano il reddito agrario.Inizialmente, la bozza di legge di Bilancio aveva
previsto la proroga del super e dell' iper ammortamento ma nella versione
finale è stato previsto un nuovo tipo di beneficio che consiste nel
riconoscimento di un credito d' imposta alle condizioni e nelle misure
stabilite dai commi 188, 189 e 190 della medesima legge, differenziato in
relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Il credito spetta alle
imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il
31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione. Il comma 186 definisce quali soggetti possono beneficiare
dell' agevolazione e precisa che possono accedere al credito di imposta
tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di
appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Restano escluse le imprese in
stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni per violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche. Dalla formulazione letterale della norma si desume che possono accedere al beneficio anche
due categorie di soggetti che erano escluse dalle norme su super e iper ammortamento: le persone fisiche che
applicano il regime forfettario e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per questo si veda
anche l' altro articolo in pagina). Regime forfettario Con riferimento ai contribuenti in regime forfettario, la circolare
4E del 30 marzo 2017, emanata dall' agenzia delle Entrate in collaborazione con il Mise, aveva precisato che questi
contribuenti, in virtù delle modalità di determinazione del reddito nel quale non rileva l' ammontare dei costi
sostenuti, erano esclusi dall' applicazione della maggiorazione del super e dell' iper ammortamento. Nel regime
forfettario il reddito imponibile si determina applicando all' ammontare di ricavi/compensi, un coefficiente di
redditività, differenziato in base al tipo di attività; i costi sostenuti sono indeducibili, perché sostituiti dalla
forfettizzazione. Il comma 191 chiarisce che il credito di imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a
tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere
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dall' anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o a quello dell' avvenuta interconnessione dei beni al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I contribuenti in regime forfettario potranno
compensare il credito di imposta con l' imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi dovuti a Inps e Inail.
Agricoltori Possono fruire del nuovo credito di imposta anche le imprese agricole che dichiarano il reddito su base
catastale. Come i contribuenti in regime forfettario, anche questi agricoltori erano esclusi dal beneficio del super e
iper ammortamento. Infatti, la legge 208/2015 precisava che il super ammortamento era riservato ai titolari di
reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni con esclusione dei soggetti titolari di reddito agrario. Ora, invece,
le imprese agricole potranno compensare il credito di imposta con il debito Iva: ciò potrà avvenire, per esempio, nel
caso di produttori agricoli che operano in regime speciale che versano la differenza fra l' Iva riscossa e quella
corrispondente alle percentuali di compensazione; oppure con le imposte dirette. Dal 2021 anche coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione previdenziale, che oggi usufruiscono dell' esenzione Irpef sui
redditi dei terreni, pagheranno l' Irpef sul 50% dei redditi fondiari. Infine, le imprese agricole, come i contribuenti
forfettari, potranno compensare il credito con i contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti e con quelli
propri per le imprese individuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Il Sole 24 Ore
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 8 § ]
ILBILANCIO
Interventi in attesa di regole a regime
Maria Carla De Cesari
La legge di Bilancio per il 2020 ha azzardato sulla riforma delle agevolazioni
per le imprese: sono stati ridisegnati infatti i bonus per la ricerca e sviluppo,
per l' acquisto di beni strumentali (superammortamento) e per i macchinari
di Industria 4.0. Bilancio in agrodolce 1La prima considerazione va fatta sui
tempi di iper e super ammortamento: senza un intervento sarabbero stati
destinati a essere applicati quest' anno solo per le code degli investimenti
prenotati (con almeno il 20% di acconto) lo scorso anno. La trasformazione
delle due agevolazioni in crediti d' imposta, seppure con limiti di investimenti
agevolabili e coefficienti premiali più bassi, è dunque una notizia positiva. Se
non fosse che, con rammarico, occorre prendere atto che il legislatore non
riesce a definire misure e a trovare risorse per una disciplina a regime. Così
da favorire, in modo costante, il rinnovamento delle imrpese. Le misure
valgono infatti solo per quest' anno ed eventuali code nel 2021. Va pure
detto che, quest' anno, i crediti d' imposta interessano anche il settore
agricolo e i forfettari. Ricerca & sviluppo 2Anche per questo capitolo di
incentivi si è deciso di cambiare, riarticolando il vecchio bonus in tre. Il
fattore più rilevante consiste nel fatto che la nuova disciplina - ma si attendono ancora le linee guida del ministero
dello Sviluppo economico che dovrà spiegare bene il funzionamento - è la scelta esplicita di premiare l' innovazione
di prodotto e di processo, un capitolo che in questi anni è stato occasione di un contenzioso molto esteso tra le
aziende e l' agenzia delle Entrate. Purtroppo la disciplina è limitata a un anno, per ora. Un credito spendibile 3Va,
però, sgombrato il campo da qualunque possibile equivoco: i crediti d' imposta relativi alle agevolazioni non sono
soggetti alla stretta stabilita dal decreto legge 124 proprio in materia di compensazioni orizzontali dei crediti maturati
nel periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2019. Non si applica, cioè il vincolo, - per importi superiori a 5mila
euro - di presentare prima la dichiarazione da cui emerge il credito. Lo si evince dalla risoluzione 110/E del 2019 che
ha cancellato defintivamente uno dei primi dubbi sulla portata della stretta del decreto legge fiscale. ©
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 9 § ]
LEGGE DI BILANCIO
La rivalutazione dei beni migliora lo score bancario delle imprese
L' operazione permette di aumentare il patrimonio netto con benefici sui ratios Il nuovo vantaggio fiscale è lariduzione dell' aliquota dell' imposta sostitutiva
Alessandro Germani
La legge di Bilancio 2020 riapre la possibilità di rivalutare i beni d' impresa e
ciò, al di là dei calcoli di mera convenienza fiscale, comporta riflessi
contabili che possono condurre ad un miglioramento dei bilanci, anche in
un' ottica di ratios bancari. L' articolo 1 commi 696 e seguenti della legge
160/19 prevede la rivalutazione nei bilanci 2019 per i beni che siano già
presenti nei bilanci 2018. La disciplina ricalca le misure delle recenti leggi di
bilancio, ma si differenzia per la riduzione dell' imposta sostitutiva, fissata
al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili,
rispetto alle precedenti aliquote rispettivamente del 16 e del 12 per cento.
Accanto a questo elemento di appeal, c' è anche la possibilità di optare per
il versamento rateale degli importi: fino a 3 milioni di euro, in tre rate
annuali; oltre i 3 milioni, in un massimo di sei rate di pari importo. Tutto ciò,
unitamente alla possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello
F24 con crediti vantati dal contribuente, dal punto di vista fiscale impone
alcune valutazioni di convenienza grazie alla riduzione di aliquota. Infatti,
con una sostitutiva che in relazione ai beni ammortizzabili si pone
esattamente alla metà (12%) rispetto all' aliquota Ires ordinaria (24%), nell' ipotesi in cui si ritenga di alienare in futuro
un bene il cui valore contabile, anche per via degli ammortamenti, è sottostimato rispetto a quello di mercato, ci può
essere convenienza a procedere. Per chiudere i ragionamenti di ordine fiscale va considerato, tuttavia, che per i
soggetti solari gli effetti fiscali ai fini dei maggiori ammortamenti e valori per la disciplina delle società di comodo
decorrono dal 2022, mentre quelli per le plusvalenze e minusvalenze dal 2023. Ciò costituisce certamente un
elemento di minor appeal. Come nel passato, la misura prevede poi anche la possibilità di affrancare il saldo attivo di
rivalutazione attraverso un' ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento. Tuttavia, la convenienza di tale ulteriore
sostitutiva è legata al fatto di distribuire ai soci le riserve formate con la rivalutazione. In caso contrario, infatti, può
costituire un ulteriore esborso non necessariamente conveniente. Giova infine considerare che la rivalutazione va
fatta per categorie omogenee (articolo 4 Dm 162/2001), dovendo riguardare obbligatoriamente tutti i beni
appartenenti alla medesima categoria. Guardando agli immobili, che possono essere oggetto di rivalutazione in
quanto spesso l' impresa ne possiede uno solo e quindi il concetto di categoria omogenea non diviene preclusivo,
queste ricomprendono le aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, le aree non fabbricabili, i
fabbricati non strumentali, i
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[ § 2 4 0 2 2 5 4 9 § ]
fabbricati strumentali per destinazione, i fabbricati strumentali per natura(circolare 14/E/17). A questo punto è
utile effettuare come si accennava all' inizio, alcuni ragionamenti contabili. Indipendentemente dalla modalità scelta
(rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico, riduzione
del fondo ammortamento) ciascuna di esse conduce all' iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile
che va poi ripartito lungo la vita utile dell' immobilizzazione (Oic 5 par. 14). Immaginando la seconda modalità, in
ipotesi di rivalutazione pari a 100 relativa ad un bene non ammortizzabile (ad esempio un' area), la sostitutiva sarà
pari a 10 e comporterà un incremento di equity che dovrà essere iscritto al netto di quest' ultima, risultando pari a 90
(Oic 5 par. 8-10). L' incremento di patrimonio netto ha un effetto positivo sui ratios bancari, tipicamente il gearing
ratio o rapporto di indebitamento, dato dal rapporto D/E. Ciò in quanto la rivalutazione è in grado di incrementare il
denominatore e, di conseguenza, fa diminuire il peso dell' indebitamento rispetto all' equity. L' aspetto è in grado di
condizionare positivamente lo scoring dell' impresa nell' ambito delle procedure che le banche comunemente
adottano per la concessione dei fidi alla clientela corporate. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 0 § ]
le novitàin pillole
A chi spetta Imprese residenti in Italia non in liquidazione né in procedura
concorsuale. È necessario che siano rispettate le normative sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali. Credito esteso ai professionisti
alle medesime condizioni. Investimenti agevolabili Sono agevolati i beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato.
Sono esclusi i fabbricat i e costruzioni , beni con coeff iciente di
ammortamento inferiore al 6,5% e auto e altri mezzi indicati nel comma 1
dell' art. 164 del Tuir. Quando spetta Gli investimenti devono essere
effettuati nel 2020 o anche nel primo semestre 2021 in presenza di ordini e
acconti 20% pagati entro la fine del corrente anno. Il costo su cui calcolare il
credito di imposta si quantifica secondo le regole fiscali (art. 110 del Tuir).
Come si calcola Il credito di imposta è pari al 6% del costo fino a un
massimo di 2 milioni. Il beneficio massimo è di 120 mila euro. Il credito di
imposta si compensa in F24 senza limiti previsti per le altre compensazioni
in cinque rate annuali, la prima delle quali nell' esercizio successivo a quello
di entrata in funzione del bene.
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 1 § ]
Pemiata anche l' innovazione di processo
Bonus per ora limitato a quest' anno Decreto entro il 1° marzo
Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa
In base al comma 201 dell' articolo 1 della legge 160/2019, per il solo 2020, le
imprese che investiranno nell' innovazione tecnologica potranno fruire di
uno specifico credito di imposta, separato, ulteriore e con aliquote diverse
rispetto al credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo
(vedasi la tabella che evidenzia le caratteristiche dei tre crediti di imposta).
In particolare, il comma 201 introduce un credito per le attività di innovazione
tecnologica, ossia per le attività, diverse da quelle per le quali si può fruire del
credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200,
finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati. Poiché vi è una separazione tra credito per
attività di ricerca e sviluppo e credito per l' innovazione, si riproporranno per
gli operatori le difficoltà di distinguere fra le varie tipologie di attività: un
supporto dovrebbe essere fornito dal decreto attuativo del Mise, di cui si
auspica la tempestiva approvazione prima della scadenza del termine di
emanazione del 1° marzo. Va sottolineato che per le attività di innovazione
di processo e di innovazione organizzativa la risoluzione 40/E del 2 aprile
2019 aveva inopinatamente negato la fruibilità del vecchio credito d' imposta R&D previsto dall' articolo 3 del
decreto legge 145/2013, facendo riferimento alle definizioni del Manuale di Oslo dell' Ocse e rinviando invece all'
utilizzo di altre agevolazioni quali, per esempio, l' iper-ammortamento, che si applica solo ai beni strumentali nuovi e
non alle spese del personale. Visto il rinvio del nuovo comma 201 al Manuale di Oslo, il decreto attuativo detterà i
criteri per la corretta identificazione delle attività agevolabili per innovazione tecnologica. Per prodotto o processo di
produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un
processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati sul piano delle caratteristiche tecnologiche,
delle prestazioni, dell' eco-compatibilità, dell' ergonomia, per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori
produttivi. Non sono considerate innovazioni tecnologiche ammissibili al credito di imposta le attività di routine per il
miglioramento della qualità dei prodotti e le attività volte a differenziare i prodotti dell' impresa da quelli simili
presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari, né le attività per l' adeguamento di
un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la
standardizzazione dei prodotti. Il beneficio, che ha un limite annuale di 1,5 milioni, è calcolato in misura pari al 6% o
al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili.
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 1 § ]
Il comma 203 prevede che, fermo restando limite di 1,5 milioni, il beneficio passa dal 6% al 10% della base di
calcolo se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. A parità di
investimenti, il beneficio è maggiore se sono finalizzati alla transizione ecologica e alla innovazione digitale. La base
di calcolo, simile a quella degli altri crediti, è calcolata sui seguenti elementi riferiti direttamente alle attività
ammissibili: a. Spese per il personale, che in presenza di talune condizioni (età non superiore a 35 anni, primo
impiego, possesso di un titolo qualificato, assunzione con contratto a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nell' innovazione tecnologica) concorrono per il 150% del loro ammontare; b. Quote di
ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, spese relative ai beni materiali mobili e software
utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale indicate
alla lettera a); c. Spese per contratti con residenti italiani, Ue, See o white list. Nel caso di contratti infragruppo, si
applica il concetto di trasparenza; d. Spese per servizi di consulenza ed equivalenti, forniti da residenti italiani, Ue,
See o white list, nel limite del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a); e. Spese per materiali, forniture e
simili impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale
indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c). © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 2 § ]
Gli esempi. Il risparmio fiscale si può ridurre fino a 1,5 milioni
Penalizzati gli investimenti oltre i 10 milioni
Il nuovo credito di imposta penalizza gli investimenti 4.0 che superano i 10
milioni di euro. Nel passaggio dall' iperammortamento a scaglioni della legge
145/2018 al credito di imposta 40-20 per cento del comma 189 della legge di
bilancio 2020, le imprese che investono tra 10 e 20 milioni subiscono una
riduzione del tax saving fino a 1,5 milioni. Un esempio concreto può
evidenziare questa differenza. Si supponga che una società effettui nel 2020
investimenti in beni Industria 4.0 (tabella A della legge 232/2016) del costo
complessivo di 20 milioni di euro (con coefficiente di ammortamento pari al
20%), oltre ad un investimento in software 4.0 (tabella B della legge
232/2016) del costo di 1,2 milioni. L' entrata in funzione dei beni e la relativa
interconnessione sono effettuate entro il 31 dicembre 2020. In relazione all'
investimento in beni materiali per 20 milioni di euro, la società potrà usufruire
del credito di imposta di cui al comma 189 della legge 160/2019 per
2.500.000 euro (40% di 2.500.000 e 20% di 7.500.000, zero oltre tale limite)
utilizzabile in F24 come segue: anno 2021 (esercizio successivo alla
interconnessione) per 500.000 euro; anno 2022 per 500.000 euro; anno 2023
per 500.000 euro; anno 2024 per 500.000 euro e anno 2025 per 500.000 euro. Qualora la società avesse invece
"prenotato" gli investimenti entro il 31 dicembre 2019 con ordine e acconto del 20% (si veda il pezzo in alto), avrebbe
potuto usufruire del precedente iperammortamento a scaglioni, ottenendo un risparmio complessivo di Ires pari a
4.020.000 euro. Le deduzioni complessive, ripartite nel periodo di ammortamento fiscale del bene, sarebbero infatti
risultate pari a 16.750.000 euro (maggiorazione del 170% fino a 2,5 milioni; maggiorazione del 100% tra 2,5 e 10
milioni e maggiorazione del 50% tra 10 e 20 milioni), importo che, moltiplicato per l' aliquota Ires del 24% genera il
descritto tax saving di 4.020.000 euro. Il risparmio fiscale dell' iperammortamento sarebbe stato ripartito come
segue (considerando l' anno in cui si versa il saldo dell' imposta riferita all' esercizio di deduzione: anno 2021 per
402.000 euro; anni 2022, 2023, 2024, e 2025 per 804.000 euro; anno 2026 per 402.000 euro. L' investimento in
software 4.0 genera invece un credito di imposta di 105.000 euro (pari al 15% fino a un importo di 700.000 euro) il cui
utilizzo è così ripartito: anno 2021 per 35.000 euro; anno 2022 per 35.000 euro; anno 2023 per 35.000 euro. Con il
precedente iperammortamento sui beni immateriali, si sarebbe invece ottenuto un risparmio di Ires di 144.000 euro
(pari al 24% del 40% di 1.200.000 euro) così ripartito: anno 2021 per 48.000 euro;
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 2 § ]
anno 2022 per 48.000 euro; anno 2023 per 48.000 euro. Meno differenze vi sono invece per gli investimenti in beni
"ex superammortizzabili". Considerando, ad esempio, acquisti complessivi per 1.000.000 di euro, il credito di imposta
spettante sarà pari a 60.000 euro, mentre con il superammortamento (scadente al 30 giugno 2020) si sarebbero
risparmiati 72.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 8
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Beni immateriali. Bonus del 15 per cento con limite di 700mila euro
Più contenuto il premio sui software
Credito di imposta del 15% con un tetto di 700mila euro per gli investimenti in
software connesso a industria 4.0. Rispetto alla precedente agevolazione, il
beneficio si riduce notevolmente per importi molto elevati. Per i diversi
crediti di imposta, scattano adempimenti formali particolarmente stringenti.
Le fatture, anche quelle per i beni ex superammortizzabili, devono riportare i
richiami alla legge 160/2019 e per i beni 4.0 occorre una perizia e una
comunicazione al Mise. Il comma 190 della legge 160/2019 estende all'
anno 2020 (con la coda temporale del primo semestre 2021 in presenza di
ordini accettati e acconti del 20% entro fine 2020) la agevolazione per i beni
immaterial i del l ' al legato B) al la legge 232/2016. Al posto del la
maggiorazione del 40% nella quantificazione delle quote di ammortamento
deducibili prevista dalla normativa precedente, si attribuisce un credito di
imposta del 15% calcolato però su un costo massimo di 700mila euro (in
precedenza non sussistevano limiti). Si considerano agevolabili anche le
spese per servizi sostenute in relazione all' utilizzo dei beni di cui al predetto
Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile
per competenza. Il credito di imposta, utilizzabile in F24 al pari di quello previsto per gli investimenti in beni materiali,
si sconta in tre quote annuali dall' esercizio successivo a quello di entrata in funzione (o di interconnessione, se
prevista). Il credito di imposta, compreso quello per gli investimenti in beni materiali, va iscritto tra i crediti tributari
con contropartita il conto economico (anche se non concorre poi a formare il reddito e dovrà formare oggetto di
variazione in diminuzione). L' iscrizione dovrebbe avvenire (Oic 15) nel momento in cui vi è la certezza della
spettanza e dunque quando il bene è stato acquistato ed è entrato in funzione (nonché è stato interconnesso per i
beni Industria 4.0). Ciò anche se la compensazione avviene solo dall' anno seguente. La fruizione del credito di
imposta richiede l' espletamento di svariate formalità da parte dei contribuenti. In generale, è richiesta la
conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l' effettivo sostenimento e
la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all' acquisizione dei beni
agevolati devono contenere un riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio. Posto
che l' agevolazione, per i beni ex iperammortizzabili, richiede anche che l' impresa li interconnetta al sistema di
gestione, il fornitore
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 3 § ]
non potrà che riportare descrizioni generiche, senza garantire che il bene è effettivamente agevolabile. In
relazione agli investimenti nei beni cui spetta il credito di imposta del 40-20 per cento e/o il credito di imposta del
15% occorre inoltre far predisporre una perizia tecnica non giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali oppure un attestato rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La
relazione dovrà attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi della legge 232
e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli investimenti in
beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, in luogo della perizia, può essere prodotta una autocertificazione
del legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000. Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise. La
comunicazione è finalizzata a mere rilevazioni statistiche quindi non dovrebbe essere condizione per la fruizione del
beneficio. Un apposito Dm stabilirà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in
relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ricerca e sviluppo, i costi dei contratti con gli atenei maggiorati del 150%
Le quote di ammortamento per privative non rilevano per il design
Pagina a cura diEmanuele ReichFranco Vernassa
Imprese a caccia di rapide certezze sull' identificazione delle spese che
costituiscono la base di calcolo dei crediti di imposta previsti dalla legge
160/2019 (legge di Bilancio 2020) per incentivare gli investimenti in ricerca e
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre
attività innovative. L' attuale orizzonte temporale, limitato a un anno, impone
la necessità di attrezzarsi fin da subito per identificare le attività agevolabili e
le spese a esse pertinenti che rilevano nel calcolo del beneficio, facendo
attenzione perché vi sono alcune differenze tra i vari crediti di imposta nella
determinazione delle spese rilevanti che ne costituiscono le rispettive basi di
calcolo (si veda tabella). Inoltre, l' individuazione delle spese ammissibili può
richiedere anche un adeguato supporto contabile che deve essere
predisposto appena possibile. Si può confermare che sono state mantenute
le regole già note fino al 2019 per il previgente credito in base al decreto
legge 145/2013, e che quindi è comune a tutti i crediti il fatto che le spese:
sono considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività,
pertinenza e congruità; rilevano temporalmente secondo i criteri di cui all'
articolo 109 del Tuir, per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati; il loro effettivo
sostenimento e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall' impresa devono
risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo quanto previsto
dal comma 205 dell' articolo 1 della legge 160/2019; dovranno riferirsi ad attività per le quali è predisposta una
relazione tecnica che ne illustri le finalità, i contenuti e i risultati, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di
realizzazione. Se sotto questi profili vi è una disciplina comune per i benefici, è nel momento di determinare la base
di calcolo che i singoli crediti di imposta devono essere separatamente considerati, in quanto seppur
tendenzialmente vi è una comunanza di disposizioni, emergono però alcune differenze. Per esempio, rilevano solo
per le attività di ricerca e sviluppo (e non per l' innovazione ed il design): le spese per i contratti stipulati con
università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, in misura maggiorata al 150%; le quote di
ammortamento relative all' acquisto da terzi, anche in licenza d' uso, di privative industriali e simili relative a un'
invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale. Non si comprende bene perché la maggiorazione al 150% per le spese per i contratti stipulati con
università e istituti di ricerca non sia di applicazione generale. In merito a tutte le tipologie di credito, sia le spese per
contratti aventi per oggetto il diretto
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 4 § ]
svolgimento delle attività ammissibili, sia le spese per servizi di consulenza ed equivalenti, rilevano sempre
laddove esse siano sostenute nei confronti di un soggetto residente in Italia, e questo a prescindere dalla
formulazione letterale delle varie norme sul punto. Infatti, le precisazioni riferite alle spese sostenute nei confronti
dei soggetti residenti Ue, See o white list hanno lo scopo di estendere il beneficio, e non di restringerlo a contrario se
sostenute nei confronti di residenti italiani. In ogni caso, parrebbe utile che tale ovvia interpretazione fosse
confermata nell' emanando decreto di attuazione. Anche le spese del personale hanno bisogno di un' adeguata
attenzione da parte delle imprese, considerato che vi vengono incluse sia le spese per il personale dipendente, a
prescindere dalla durata del rapporto, che quelle per il lavoro autonomo o quelle relative ad altri rapporti diversi dal
lavoro subordinato. Inoltre, è opportuno rammentare che le spese per il personale costituiscono anche la base a cui
parametrare il tetto per l' ammissibilità di altri costi (ad esempio le quote di ammortamento dei beni materiali mobili
e dei software). Infine, si osserva che solo per il credito del comma 200 si precisa che il limite massimo di rilevanza
delle spese per servizi di consulenza, è conteggiato «senza tenere conto delle maggiorazioni previste» in misura pari
al 20% delle spese per il personale ovvero al 20% delle spese per i contratti aventi per oggetto attività ammissibili. L'
inciso secondo cui il limite è conteggiato «senza tenere conto delle maggiorazioni previste» non è invece riproposto
per i crediti di cui ai commi 201 e 202. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le novità. Misura differenziata sulla base dei beni acquistati
Sconti cumulabili con incentivi regionali
Il credito di imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la
tipologia di beni oggetto dell' investimento. In particolare, per gli investimenti
aventi a oggetto beni ricompresi nell' allegato A annesso alla legge di
bilancio 2017 (legge 232/2016), ovvero i beni materiali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
Industria 4.0, il credito di imposta è riconosciuto: nella misura del 40% del
costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; nella misura del 20% per
la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni. Per gli investimenti per beni
immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, ricompresi
nell' allegato B alla legge di bilancio 2017 (come modificato dalla legge di
bilancio 2018) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% del
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Infine, per
gli investimenti per beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, il
credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato
ai sensi dell' articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e nel limite massimo di
due milioni. Quindi il credito di imposta spettante a qualsiasi impresa può essere beneficiato anche dalle imprese
agricole sia quelle tassate in base alle risultanze catastali, sia quelle tassate a bilancio. Spesso le imprese agricole
usufruiscono di contributi in conto impianti erogati nell' ambito dei Piani di sviluppo rurale regionali. Il credito di
imposta in questo caso si applica sul costo del bene al netto del contributo ricevuto. Ad esempio l' acquisto di un
nuovo trattore può usufruire del contributo regionale del 35%; quindi il credito di imposta ordinario del 6% si applica
sul residuo costo del 65 per cento. Quindi in presenza di qualsiasi acquisto in beni strumentali nuovi le imprese
agricole usufruiscono di un credito di imposta del 6% da utilizzare in compensazione in cinque anni. Per i beni già
oggetto di iper ammortamento per i quali il credito di imposta è pari al 40% per gli investimenti fino all' importo di 2,5
milioni è necessario che siano interconnessi e gestiti da remoto. In agricoltura sono frequenti i robot nelle sale di
mungitura regolate da computer. In questi casi è possibile ottenere anche un secondo credito di imposta sul
software per la gestione della interconnessione. Ancora l' agricoltura di precisione opera con macchine agricole
autogestite e collegate con il satellite per regolare le semine, la concimazione e quant' altro. Anche queste
macchine operatrici se gestite da remoto ed interconnesse con altre funzioni aziendali possono usufruire del credito
di imposta.
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mercoledì 22 gennaio 2020
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[ § 2 4 0 2 2 5 5 5 § ]
Particolare attenzione nelle imprese agricole deve essere prestata alla necessità della interconnessione in quanto
le macchine operatrici lavorano in aperta campagna e devono essere gestite da remoto. Quindi l' assistenza tecnica
è necessaria. La norma prevede che qualora l' investimento sia di ammontare superiore a 300.000 euro che vi sia
una attestazione da parte di un ingegnere o perito industriale che certifichi i requisiti per ottenere il credito di
imposta. È consigliabile che tale attestazione sia prodotta anche per investimenti di importo inferiore tenuto conto
della importanza del beneficio fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Il Sole 24 Ore
Contabilità e Bilancio
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mercoledì 22 gennaio 2020Pagina 7
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Superammortamento in regola con la compliance
Credito di imposta al 6% e tetto di due milioni ripartito in cinque anni
Pagina a cura diLuca Gaiani
Il superammortamento del 130% si trasforma in credito di imposta ma si
riduce il beneficio fiscale. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel
2020 (con coda al 30 giugno 2021 per ordini e acconti 20% entro fine anno) -
diversi da quelli 4.0 interconnessi - il comma 188 della legge 160/2019
attribuisce un credito di imposta pari al 6% del costo (con un tetto di 2
milioni), ripartito in cinque anni da quello successivo all' entrata in funzione.
Esclusi immobili e auto I commi da 184 a 197 della legge di bilancio 2020
sostituiscono le precedenti agevolazioni per super e iperammortamento con
tre distinti crediti di imposta utilizzabili in compensazione in presenza di
investimenti in beni strumentali nuovi, investimenti Industria 4.0
interconnessi e investimenti in beni immateriali correlati con industria 4.0. In
tutti i casi, sono agevolati (comma 185) gli investimenti effettuati nell' anno
2020, oltre che nel primo semestre 2021 in presenza di ordine confermato
entro il 31 dicembre 2020 e pagamento di un acconto almeno pari al 20% del
costo. I beni agevolabili devono essere nuovi e destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono in ogni caso esclusi:
fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento (Dm 31.12.1988) inferiore al 6,5% e autovetture
(anche se strumentali) e