sentenza 15 dicembre 1982 (causa 286/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Verloren van Themaat...

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sentenza 15 dicembre 1982 (causa 286/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Verloren van Themaat (concl. conf.); Oosthoek's Uitgeversmaatschappij B.V. Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 279/280-283/284 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177061 . Accessed: 25/06/2014 06:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 25 Jun 2014 06:04:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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sentenza 15 dicembre 1982 (causa 286/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Verloren vanThemaat (concl. conf.); Oosthoek's Uitgeversmaatschappij B.V.Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 279/280-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177061 .

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PARTE QUARTA

piena applicazione della direttiva. In udienza, pur mantenendo

invariate le proprie conclusioni, la Commissione ha dichiarato che

tale modifica della legge consentirebbe, se venisse completata da

certi provvedimenti amministrativi, di attuare in modo soddisfa

cente la direttiva. Senza che sia necessario esaminare se, per il

solo fatto di questa modifica, l'inadempimento abbia potuto essere

integralmente eliminato, si deve osservare, in proposito, che le

disposizioni necessarie per garantire la piena attuazione della

direttiva non sono state adottate entro i termini e, in ogni caso, non esistevano al momento del deposito del ricorso in esame.

15. - Da quanto precede risulta che il regno dei Paesi Bassi non

ha posto in vigore, nei termini stabiliti, le disposizioni necessarie

per garantire la piena attuazione della direttiva in questione e che

si deve quindi dichiarare ch'esso è venuto meno agli obblighi

incombentigli in forza del trattato. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce:

1) Omettendo di porre in vigore, nel termine stabilito, le

disposizioni necessarie per garantire la piena attuazione della

direttiva del Consiglio 16 giugno 1975 n. 75/440, concernente la

qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua

potabile negli Stati membri, il regno dei Paesi bassi è venuto

meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato che

istituisce la Comunità economica europea.

2) Il regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

V

(Omissis)

VI

Diritto. — 1. - Con atto depositato in cancelleria il 16 febbraio

1981, la Commissione ha proposto dinanzi a questa corte, in forza

dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare

che la repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato, omettendo di adottare, nel termine stabilito, le

disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974 n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di

trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (G.U. L 308, pag. 23).

2. - In forza dell'art. 6 della direttiva del Consiglio n. 74/562, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per confor

marvisi anteriormente al 1° gennaio 1977.

3. - Il governo italiano non contesta di non aver ottemperato a

tale obbligo. Esso fa osservare che la direttiva di cui trattasi è

stata inserita, ai fini della sua attuazione, in un apposito schema di

disegno di legge « trasmesso alle amministrazioni nazionali interes

sate, ai fini di ottenere la necessaria approvazione prima della

presentazione del disegno di legge stesso al parlamento». Alcune

delle amministrazioni suddette avrebbero però formulato osserva

zioni che hanno richiesto una formulazione più elaborata del

disegno di legge. Tale circostanza avrebbe causato il rallentamento

dell 'iter di approvazione del provvedimento di cui trattasi. Il

governo italiano dichiara di essere intervenuto presso le autorità

competenti per accelerare l'esame del disegno di legge, onde

poterlo presentare al parlamento e ottenerne l'approvazione al più presto. Secondo il governo italiano, da tali considerazioni deriva che si può, in sostanza, considerare cessata la materia del

contendere, per cui il ricorso è diventato privo di oggetto. 4. - Queste circostanze non possono far venir meno l'inadempi

mento addebitato alla repubblica italiana. Secondo una giurispru denza costante, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comuni

tarie.

5. - Nel corso dell'udienza, il governo italiano ha chiesto alla

corte di accordargli una proroga del termine stabilito dalla

Commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato per conformarsi agli

obblighi derivanti dalla direttiva in parola. 6. - Le attribuzioni della corte nell'ambito dell'art. 169 del

trattato non comportano, con riserva del controllo sulla legittimità del parere motivato, il potere di sostituire un altro termine a

quello stabilito dalla Commissione, in forza dello stesso art. 169, nel suddetto parere. Spetta alla Commissione, con la stessa riserva, stabilire se una domanda in tal senso, da parte di uno Stato

membro, debba essere accolta.

7. - Si deve pertanto constatare che, non adottando nel termine

stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva

del Consiglio 12 novembre 1974 n. 74/562, la repubblica italiana è

venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce:

1) Non adottando nel termine stabilito le disposizioni neces

sarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre

1974 n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di traspor tatore di viaggiatori" su strada nel settore dei trasporti nazionali

ed internazionali (C. U. L 308, pag. 23), la repubblica italiana

è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato CEE.

2) La convenuta è condannata alle spese.

(Omissis)

VII

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 15 dicembre 1982 (causa 286/81); Pres. Mertens de

Wilmars, Avv. gen. Verloren van Themaat (conci, conf.);

Oosthoek's Uitgeversmaatschappij B.V.

Comunità europee — CEE — Libera circolazione delle merci —

Normativa nazionale per la limitazione delle vendite a premio — Ammissibilità (Trattato CEE, art. 30, 34, 177).

Gli art. 30 e 34 trattato CEE non ostano all'applicazione, da

parte di uno Stato membro, ai prodotti provenienti dal terri

torio di altro Stato membro o ad esso destinati, di una nor

mativa nazionale che vieti di offrire o consegnare, a fini di

promozione delle vendite, omaggi sotto forma di libri agli

acquirenti di un'enciclopedia e subordini l'esenzione da tale

divieto all'esistenza di un nesso di affinità di uso tra l'omaggio ed il prodotto cui esso si riferisce. (1)

Diritto. — 1. - Con sentenza 9 ottobre 1981, pervenuta in

cancelleria il 3 novembre 1981, il Gerechtshof di Amsterdam

ha sottoposto a questa corte, in forza dell'art. 177 del trattato

CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione

degli art. 30 e 34 del trattato CEE, per esser messa in grado di

valutare la compatibilità col diritto comunitario della legisla zione olandese intesa a limitare la libertà di offrire e di conse

gnare premi nell'esercizio di un'attività commerciale.

2. - Detta questione è stata sollevata nell'ambito del procedi mento d'appello instaurato dall'impresa olandese Oosthoek's Uitge

versmaatschappij B.V. (in prosieguo « Oosthoek ») avverso una

sentenza delPArrondissementsrechtbank di Utrecht con la quale le erano state inflitte tre ammende di 85 fiorini ciascuna per un'infrazione alla Wet Beperking Cadeaustelsel 1977 (legge per la limitazione delle vendite a premio).

3. - L'art. 2, n. 1, di detta legge vieta di offrire o di conse

gnare prodotti in omaggio nell'ambito dell'esercizio di un'atti

vità commerciale. Sono tuttavia previste varie eccezioni e de

roghe a questo divieto; in particolare, l'art. 4, n. 3, della legge permette di offrire o di consegnare in omaggio un prodotto abitualmente usato o consumato in connessione con l'uso o il

consumo di tutti i prodotti per l'acquisto dei -quali esso viene offerto o consegnato — criterio abitualmente indicato con l'e

spressione « affinità di consumo o di uso » (« consumtiever

wantschap ») —, purché detto prodotto rechi un marchio, in delebile e 'ben visibile in caso di uso normale, che gli confe risca un manifesto carattere pubblicitario e purché il suo valore

(1) Riguardata con cautela in Italia (cfr. G. Santini, Il commercio. Saggio di economia del diritto, Bologna, 1979, 301 ss.), la pratica delle vendite a premio incontra, nella più parte dei paesi della CEE, una decisa ostilità (la ricognizione comparativa più aggiornata è quel la svolta, per conto della Commissione CE, da C. Bloch, e sinteti camente riassunta in Droit & Affaires, n. 337 del 1° luglio 1977, doc.

24/77: ma l'analisi non tiene conto dello sviluppo registratosi in Olanda con l'introduzione della legge cui si riferisce la sentenza in epigrafe).

La nuova disciplina in vigore, dal 1977, nei Paesi Bassi si allinea al rigido atteggiamento francese '(su cui v. N. Mazzia, nota a Cass. Francia 14 marzo 1979, ed App. Grenoble 20 giugno 1979, Foro it., 1979, IV, 398) e all'ancor più risalente divieto tedesco della Zugo beverordnung (cfr. [A. Baumbach und] W. Hefermel, Wettbewerbs recht'3, Munchen, 1981, 1605 ss., ivi, a pag. 1613-15, ulteriori rife rimenti di diritto comparato). All'origine di tanto disfavore, la con vinzione che le vendite a premio contribuiscano ad opacizzare il mercato, in danno dei concorrenti e/o dei consumatori. Quanto ba stava — in vista dell'insignificante rilievo della questione sollevata rispetto all'art. 34 del trattato di Roma — per indurre i giudici di Lussemburgo a rispolverare la « formula magica » di cassis de Dijon, che legittima le misure equivalenti alle restrizioni dell'import quan do siano dirette a salvaguardare i consumatori e garantire la lealtà dei negozi commerciali: precedente più fresco, Corte giust. CE 2 marzo 1982, causa 6/81, Foro it., 1982, IV, 413, con osservazione di R. Pardolesi.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

non superi il 4 % del prezzo di. vendita dell'insieme dei prodotti

per l'acquisto dei quali esso viene offerto o consegnato. 4. - La Oosthoek distribuisce nei Paesi Bassi, nel Belgio ed

in una piccola parte del Nord della Francia varie enciclopedie

in iingua olandese, di cui alcune compilate e prodotte dalla

stessa Oosthoek nei Paesi Bassi ed altre da una sua affiliata

nel Belgio. Dal 1974, nella pubblicità mediante inserzioni nei

giornali e nelle riviste e mediante « dépliants », la Oosthoek

offre in omaggio, a tutti gli acquirenti di un'enciclopedia, un di

zionario, un atlante universale o una piccola enciclopedia. Per

questo fatto, dopo l'entrata in vigore della Wet Beperking Cadeaustelsel 1977, nei confronti della Oosthoek venivano pro

mossi nei Paesi Bassi vari procedimenti 'penali per infrazione alle

disposizioni di detta legge. 5. - Secondo la Oosthoek, il suo comportamento è compati

bile con le disposizioni della legislazione vigente in materia nel

Belgio, la quale, pur vietando anch'essa l'offerta di omaggi a

fini di promozione delle vendite, con un'eccezione analoga a

quella di cui all'art. 4, n. 3, della Wet Beperking Cadeaustelsel

1977, non subordina tuttavia l'applicazione di tale eccezione

al criterio dell'affinità di consumo o di uso.

6. - Il Gerechtshof di Amsterdam, come già l'Arrondissements

rechtbank di Utrecht nella sentenza avverso la quale è stato

interposto appello nella causa principale, ha ritenuto che fra

le enciclopedie vendute ed i libri offerti in omaggio non esiste

il nesso di affinità di uso contemplato dall'art. 4, n. 3, della

Wet Beperking Cadeaustelsel e che il sistema di promozione delle vendite attuato dalla Oosthoek costituisce perciò un'in

frazione a detta legge. Tuttavia, poiché la Oosthoek ha ecce

pito l'incompatibilità della Wet Beperking Cadeaustelsel 1977

con gli art. 30 e 34 del trattato CEE, il Gerechtshof di Am

sterdam ha ritenuto -necessario sottoporre a questa corte la se

guente questione pregiudiziale: « Se sia compatibile con il di

ritto comunitario (ed in particolare con il principio della li

bera circolazione delle merci) il fatto che un editore che intenda

promuovere, offrendo libri in omaggio, la vendita di una serie

di opere di consultazione destinate all'intera area linguistica

olandese, originarie in parte dei Paesi Bassi e in parte del

Belgio, debba astenersi dall 'impiegare questa tecnica promozio

nale — che pure è ammessa nel Belgio — per effetto della legge

olandese per la limitazione delle vendite a premio, esclusiva

mente perché tale normativa olandese richiede l'esistenza di

un nesso di affinità di consumo o di uso fra l'omaggio e il

prodotto al quale esso si riferisce ».

7. - Con tale questione, il Gerechtshof di Amsterdam mira in

sostanza a sapere se gli art. 30 e 34 del trattato CEE ostino

all'applicazione, da parte di uno Stato membro, ai prodotti con

provenienza o destinazione. nel territorio di un altro Stato mem

bro, di una normativa nazionale che vieti di offrire o di con

segnare, ai fini di promozione delle vendite, omaggi sotto forma

di libri agli acquirenti di un'enciclopedia e subordini l'applica zione di un'eccezione a tale divieto all'esistenza di un nesso di

affinità di uso tra l'omaggio e il prodotto venduto.

8. - Nelle loro osservazioni, i governi olandese, tedesco e da

nese sostengono in via preliminare che una normativa nazionale

come quella di cui trattasi nella fattispecie non ha alcuna par

ticolare incidenza sul commercio intracomunitario e non rientra

nel campo di applicazione degli art. 30 e 34 del trattato CEE.

9. - In proposito, si deve constatare che, effettivamente, l'ap

plicazione della normativa olandese alla vendita nei Paesi Bassi

di enciclopedie prodotte in questo Stato non riguarda in alcun

modo l'importazione o l'esportazione delle merci e non rientra

quindi nella sfera degli art. 30 e 34. Per contro, la vendita nei

Paesi Bassi di enciclopedie prodotte nel Belgio e la vendita in

altri Stati membri di enciclopedie prodotte nei Paesi Bassi co

stituiscono negozi commerciali intracomunitari, per i quali si

deve accertare, tenuto conto della questione formulata dal giu dice nazionale, se disposizioni del genere di quelle della legisla zione olandese siano compatibili con l'art. 30 e con l'art. 34

del trattato CEE.

10. - La Oosthoek sostiene che la normativa olandese la co

stringe ad adottare diversi sistemi di promozione delle vendite

in vari Stati membri che costituiscono un unico mercato e de

termina a suo carico spese supplementari ed altri inconvenienti,

rendendo cosi' più difficili l'importazione e l'esportazione delle en

ciclopedie di cui trattasi. La condizione relativa al nesso di

affinità di uso non è giustificata, a suo avviso, né dalla tutela

dei consumatori né dalla salvaguardia dei rapporti concorrenziali.

11. - Secondo la Commissione, mentre non si può escludere

che un provvedimento come quello in esame possa ostacolare

indirettamente l'importazione di enciclopedie, deve tuttavia ri

tenersi che esso non è in contrasto con l'art. 30, in quanto si

applica indistintamente a tutte le merci ed è giustificato da fini di tutela dei consumatori e di organizzazione dell'economia.

12. - Per rispondere al giudice nazionale, è necessario esa minare separatamente il problema sotto il profilo, da un lato,

dell'esportazione e, dall'altro, dell'importazione. 13. - Per quanto riguarda l'esportazione, l'art. 34 si riferisce

ai provvedimenti nazionali aventi lo scopo o l'effetto di limi tare specificamente le correnti d'esportazione e di stabilire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, in modo da garantire particolari vantaggi alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato. Non è questo, manifestamente, il caso di una normativa come quella di cui trattasi nella fattispecie, per quanto concerne la vendita, in altri

Stati membri della Comunità, di enciclopedie prodotte nei Paesi Bassi. Tale normativa si limita ad apportare talune restrizioni alle condizioni per la distribuzione all'interno dei Paesi Bassi, senza pregiudicare la vendita delle merci destinate all'espor tazione.

14. - Quanto alle restrizioni all'importazione cui si riferisce

l'art. 30 del trattato CEE, si deve ricordare, com'è stato fatto

più volte dalla corte a partire dalla sentenza 20 febbraio 1979

(causa 120/78, Rewe, Race. pag. 649; Foro it., 1981, IV, 290),

che, in mancanza di una normativa comune in materia di di

stribuzione, gli ostacoli per la libera circolazione comunitaria

derivanti da disparità delle legislazioni nazionali vanno accet

tati nella misura in cui le relative prescrizioni, indistintamente

vigenti per i prodotti nazionali e per quelli importati, siano

giustificate in quanto necessarie per rispondere ad esigenze im

perative attinenti, fra l'altro, alla difesa dei consumatori ed alla

lealtà dei negozi commerciali.

15. - Una normativa che limiti o vieti determinate forme di

pubblicità e determinati mezzi di promozione delle vendite può essere idonea, pur non condizionando direttamente le importa zioni, a restringere il volume delle stesse incidendo sulle possi bilità di distribuzione dei prodotti importati. Non si può esclu

dere che il fatto che l'operatore interessato sia costretto ad

adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle

vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua at

tività, ovvero a rinunziare ad un sistema da lui ritenuto parti colarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importa

zioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente

ai prodotti nazionali ed a quelli importati. 16. - iSi deve quindi accertare se il divieto relativo al sistema

delle vendite a premio, quale risulta dalla legislazione olandese,

possa essere giustificato da esigenze attinenti alla difesa dei

consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.

17. - In proposito, dal fascicolo risulta che la Wet Beperking Cadeaustelsel 1977 persegue un duplice obiettivo, essendo in

tesa, da un lato, ad evitare che i normali rapporti di concor

renza siano perturbati da imprese che offrono prodotti a titolo

gratuito o a prezzo molto basso per promuovere la vendita del

proprio assortimento e, dall'altro, a garantire là tutela dei con

sumatori attraverso una maggiore trasparenza del mercato.

18. - Non si può disconoscere che l'offerta di prodotti in

omaggio come mezzo di promozione delle vendite può indurre

in errore i consumatori sui prezzi reali dei prodotti in vendita

e falsare le condizioni di una concorrenza basata sulla compe titività. Una normativa che, per questo motivo, limiti o ad dirittura vieti siffatte, pratiche commerciali è quindi atta a con

tribuire alla tutela dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.

19. - Nell'ambito di una siffatta normativa, la questione for

mulata dal giudice nazionale riguarda in particolare il criterio

dell'esistenza di un nesso di affinità di consumo o di uso, cri

terio che, nella fattispecie, serve a delimitare il campo di ap

plicazione di una delle eccezioni intese ad attenuare il divieto

che, in linea di principio, colpisce il sistema dei premi. 20. - Tale criterio, anche se non è stato accolto dalle legisla

zioni di altri Stati membri, e segnatamente del Belgio, non ap

pare tuttavia privo di connessione con i suddetti obiettivi della

legislazione olandese ed in particolare con l'intento di garantire la trasparenza del mercato ritenuta necessaria per la tutela dei

consumatori e la lealtà dei negozi commerciali. Perciò, se acco

glie un siffatto criterio per delimitare il campo di applicazione di un'eccezione al divieto di offrire prodotti in omaggio a

scopo promozionale, una legislazione nazionale non eccede i

limiti di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi in

questione. 21. - Di conseguenza, la questione pregiudiziale dev'essere ri

solta dichiarando che gli art. 30 e 34 del trattato CEE non

ostano all'applicazione, da parte di uno Stato membro, ai pro

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PARTE QUARTA

dotti con provenienza o destinazione nel territorio di un altro

Stato membro, di una normativa nazionale che vieti di offrire

o di consegnare, a fini di promozione delle vendite, omaggi sotto

forma di libri agli acquirenti di un'enciclopedia e subordini

l'applicazione di un'eccezione a tale divieto all'esistenza di un

nesso di affinità di uso tra l'omaggio e il prodotto al quale esso

si riferisce. (Omissis) Per questi motivi, pronunciandosi sulla questione sottopostale

dal Gerechtshof di Amsterdam con sentenza 9 ottobre 1981, di

chiara:

Gli art. 30 e 34 del trattato CEE non ostano all'applicazione,

da parte di uno Stato membro, ai prodotti con provenienza o

destinazione nel territorio di un altro Stato membro, di una

normativa nazionale che vieti di offrire o di consegnare, a fini

di promozione delle vendite, omaggi sotto forma di libri agli

acquirenti di un'enciclopedia e subordini l'applicazione di una

eccezione a tale divieto all'esistenza di un nesso di affinità di

uso tra l'omaggio e il prodotto al quale esso si riferisce.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA ■(*)

(maggio-giugno 1983)

Comunità economica europea

Circolazione merci

Decisione della Commissione del 7 giugno 1983 n. 83/299/OEE, recante abrogazione della decisione 81/628/CEE relativa all'ammis sione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto in Sicilia nel giugno 1981 (G. U. 18 giugno 1983, L 160, 43).

Agricoltura Generalità

Decisione del Consiglio del 25 maggio 1983 n. 83/255/CEE, re cante modifica della decisione 80/1097/CEE che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina afri cana in Sardegna (G. U. 2 giugno 1983, L 143, 39).

Pesca

Regolamento della Commissione del 6 giugno 1983 n. 1452/83/OEE, che definisce le spese di gestione delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (G.U. 7 giugno 1983, 1, 149, 5).

Trasporti

Direttiva del Consiglio del 21 aprile 1983 n. 83/206/CBE, che modifica la direttiva 80/51/CBE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (G.U. 4 maggio 1983, L 117, 15).

Concorrenza

Decisione della Commissione del 24 maggio 1983 n. 83/252/

CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del

trattato (IV/181 - Cematex) (G.U. 31 maggio 1983, L 140, 27). Regolamento della Commissione del 22 giugno 1983 n. 1983/

83/CEE, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclu

siva (G. U. 30 giugno 1983, L 173, 1; Le leggi, 1983: appendice

CE, 75).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c. d. le gislazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. 'Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti « autoritativi » del Consiglio e della Commissione delle CE («regolamenti», «direttive», «decisioni» CEiE ed Eura

tom; « decisioni » e « raccomandazioni » CECA); nonché, in misura più limitata,, gli -atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pa reri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura e provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresen tanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli alti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materia di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nel l'ordine CEE, CECA, Euratom,, con una sezione finale per le dispo sizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (so lo per la CEE è aggiunta una sezione finale « Varie », che concer ne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non ri conducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è

rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più im

portanti di tali atti appaiono dal 1978, anche su Le leggi, appendice CE (A. Tizzano).

Regolamento della Commissione del 22 giugno 1983 n. 1984/

83/CEE, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo

(G. U. 30 giugno 1983, L 173, 5; Le leggi, 1983: appendice

CE, 78).

Aiuti degli Stati

Decisione della Commissione del 9 marzo 1983 n. 83/246/CEE, relativa a un aiuto per il carburante concesso dal governo ita

liano ai pescatori siciliani (G. U. 26 maggio 1983, L 137, 28; Le leggi, 1983: appendice CE, 85).

Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1983 n. 83/312/ CEE, relativa ad un aiuto per il carburante concesso dal governo italiano ai pescatori che operano nel Mediterraneo (G. U. 28

giugno 1983, L 169, 29; Le leggi, 1983: appendice CE, 91).

Ravvicinamento delle legislazioni

Prodotti alimentari

Direttiva del Consiglio del 25 aprile 1983 n. 83/229/CEE, re

lativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa ri

generata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(G.U. 11 maggio 1983, L 123, 31).

Veicoli a motore

Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1983 n. 83/276/CBE, che modifica la direttiva 76/756/CEE concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei disposi tivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G. U. 9 giugno 1983, L 151, 47; Le leggi, 1983:

appendice CE, 89).

Politica sociale

Comunicazione della Commissione sulla promozione dell'oc

cupazione giovanile (G. U. 8 giugno 1983, C 149, 3; Le leggi, 1983:

appendice CE, 98).

Progetto di risoluzione del Consiglio concernente la promo zione dell'occupazione giovanile (G. U. 8 giugno 1983, C 149, 14; Le leggi, 1983: appendice CE, 109).

Risoluzione del Consiglio del 2 giugno 1983, in merito a mi

sure relative alla formazione professionale per l'introduzione di

nuove tecnologie di informazione (G. U. 25 giugno 1983, C

166, 1; Le leggi, 1983: appendice CE, 95).

Varie Politica energetica

Raccomandazione del Consiglio del 21 aprile 1983 n. 83/230/ CEE, relativa ai metodi per fissare i prezzi e le tariffe del gas naturale nella Comunità (G.U. 11 maggio 1983, L 123, 40).

Raccomandazione del Consiglio del 24 maggio 1983 n. 83/ 250/CEE, agli Stati membri riguardante la promozione degli investimenti per l'utilizzazione dei combustibili solidi nell'indu stria (G. U. 31 maggio 1983, L 140, 25; Le leggi, 1983: appen dice CE, 88).

Raccomandazione del Consiglio del 24 maggio 1983 n. 83/ 251/CEE, agli Stati membri riguardante la promozione degli in vestimenti per l'utilizzazione dei combustibili solidi negli edifici

pubblici e negli impianti di riscaldamento di zone (G. U. 31 mag gio 1983, L 140, 26; Le leggi, 1983: appendice CE, 89).

Prestiti

Decisione del Consiglio del 16 maggio 1983 n. 83/298/CEE, riguardante un prestito comunitario a favore della repubblica francese (G.U. 11 giugno 1983, L 153, 44).

Decisione del Consiglio del 13 giugno 1983 n. 83/308/CEE, re cante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Com missione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comuni tario per promuovere gli investimenti nella Comunità (G. U. 23 giu gno 1983,. L 164, 31).

Comunità europea dell'energia atomica

Imprese comuni

Decisione del Consiglio del 14 giugno 1983 n. 83/310/Euratom, che approva la modifica dello statuto del Joint European Tours

(JET), Joint Undertaking (G. U. 23 giugno 1983, L 164, 35).

Disposizioni comuni

Parlamento europeo

Decisione del Consiglio del 2 giugno 1983 n. 83/285/CEE, Euratom, CECA, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le seconde elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea a

suffragio universale diretto (G.U. 14 giugno 1983, L 155, 11).

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