sentenza 15 dicembre 1982 (causa 286/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Verloren van Themaat...
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sentenza 15 dicembre 1982 (causa 286/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Verloren vanThemaat (concl. conf.); Oosthoek's Uitgeversmaatschappij B.V.Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 279/280-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177061 .
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PARTE QUARTA
piena applicazione della direttiva. In udienza, pur mantenendo
invariate le proprie conclusioni, la Commissione ha dichiarato che
tale modifica della legge consentirebbe, se venisse completata da
certi provvedimenti amministrativi, di attuare in modo soddisfa
cente la direttiva. Senza che sia necessario esaminare se, per il
solo fatto di questa modifica, l'inadempimento abbia potuto essere
integralmente eliminato, si deve osservare, in proposito, che le
disposizioni necessarie per garantire la piena attuazione della
direttiva non sono state adottate entro i termini e, in ogni caso, non esistevano al momento del deposito del ricorso in esame.
15. - Da quanto precede risulta che il regno dei Paesi Bassi non
ha posto in vigore, nei termini stabiliti, le disposizioni necessarie
per garantire la piena attuazione della direttiva in questione e che
si deve quindi dichiarare ch'esso è venuto meno agli obblighi
incombentigli in forza del trattato. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce:
1) Omettendo di porre in vigore, nel termine stabilito, le
disposizioni necessarie per garantire la piena attuazione della
direttiva del Consiglio 16 giugno 1975 n. 75/440, concernente la
qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile negli Stati membri, il regno dei Paesi bassi è venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato che
istituisce la Comunità economica europea.
2) Il regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
V
(Omissis)
VI
Diritto. — 1. - Con atto depositato in cancelleria il 16 febbraio
1981, la Commissione ha proposto dinanzi a questa corte, in forza
dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare
che la repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato, omettendo di adottare, nel termine stabilito, le
disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974 n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (G.U. L 308, pag. 23).
2. - In forza dell'art. 6 della direttiva del Consiglio n. 74/562, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per confor
marvisi anteriormente al 1° gennaio 1977.
3. - Il governo italiano non contesta di non aver ottemperato a
tale obbligo. Esso fa osservare che la direttiva di cui trattasi è
stata inserita, ai fini della sua attuazione, in un apposito schema di
disegno di legge « trasmesso alle amministrazioni nazionali interes
sate, ai fini di ottenere la necessaria approvazione prima della
presentazione del disegno di legge stesso al parlamento». Alcune
delle amministrazioni suddette avrebbero però formulato osserva
zioni che hanno richiesto una formulazione più elaborata del
disegno di legge. Tale circostanza avrebbe causato il rallentamento
dell 'iter di approvazione del provvedimento di cui trattasi. Il
governo italiano dichiara di essere intervenuto presso le autorità
competenti per accelerare l'esame del disegno di legge, onde
poterlo presentare al parlamento e ottenerne l'approvazione al più presto. Secondo il governo italiano, da tali considerazioni deriva che si può, in sostanza, considerare cessata la materia del
contendere, per cui il ricorso è diventato privo di oggetto. 4. - Queste circostanze non possono far venir meno l'inadempi
mento addebitato alla repubblica italiana. Secondo una giurispru denza costante, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comuni
tarie.
5. - Nel corso dell'udienza, il governo italiano ha chiesto alla
corte di accordargli una proroga del termine stabilito dalla
Commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato per conformarsi agli
obblighi derivanti dalla direttiva in parola. 6. - Le attribuzioni della corte nell'ambito dell'art. 169 del
trattato non comportano, con riserva del controllo sulla legittimità del parere motivato, il potere di sostituire un altro termine a
quello stabilito dalla Commissione, in forza dello stesso art. 169, nel suddetto parere. Spetta alla Commissione, con la stessa riserva, stabilire se una domanda in tal senso, da parte di uno Stato
membro, debba essere accolta.
7. - Si deve pertanto constatare che, non adottando nel termine
stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva
del Consiglio 12 novembre 1974 n. 74/562, la repubblica italiana è
venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce:
1) Non adottando nel termine stabilito le disposizioni neces
sarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre
1974 n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di traspor tatore di viaggiatori" su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali (C. U. L 308, pag. 23), la repubblica italiana
è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato CEE.
2) La convenuta è condannata alle spese.
(Omissis)
VII
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 15 dicembre 1982 (causa 286/81); Pres. Mertens de
Wilmars, Avv. gen. Verloren van Themaat (conci, conf.);
Oosthoek's Uitgeversmaatschappij B.V.
Comunità europee — CEE — Libera circolazione delle merci —
Normativa nazionale per la limitazione delle vendite a premio — Ammissibilità (Trattato CEE, art. 30, 34, 177).
Gli art. 30 e 34 trattato CEE non ostano all'applicazione, da
parte di uno Stato membro, ai prodotti provenienti dal terri
torio di altro Stato membro o ad esso destinati, di una nor
mativa nazionale che vieti di offrire o consegnare, a fini di
promozione delle vendite, omaggi sotto forma di libri agli
acquirenti di un'enciclopedia e subordini l'esenzione da tale
divieto all'esistenza di un nesso di affinità di uso tra l'omaggio ed il prodotto cui esso si riferisce. (1)
Diritto. — 1. - Con sentenza 9 ottobre 1981, pervenuta in
cancelleria il 3 novembre 1981, il Gerechtshof di Amsterdam
ha sottoposto a questa corte, in forza dell'art. 177 del trattato
CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione
degli art. 30 e 34 del trattato CEE, per esser messa in grado di
valutare la compatibilità col diritto comunitario della legisla zione olandese intesa a limitare la libertà di offrire e di conse
gnare premi nell'esercizio di un'attività commerciale.
2. - Detta questione è stata sollevata nell'ambito del procedi mento d'appello instaurato dall'impresa olandese Oosthoek's Uitge
versmaatschappij B.V. (in prosieguo « Oosthoek ») avverso una
sentenza delPArrondissementsrechtbank di Utrecht con la quale le erano state inflitte tre ammende di 85 fiorini ciascuna per un'infrazione alla Wet Beperking Cadeaustelsel 1977 (legge per la limitazione delle vendite a premio).
3. - L'art. 2, n. 1, di detta legge vieta di offrire o di conse
gnare prodotti in omaggio nell'ambito dell'esercizio di un'atti
vità commerciale. Sono tuttavia previste varie eccezioni e de
roghe a questo divieto; in particolare, l'art. 4, n. 3, della legge permette di offrire o di consegnare in omaggio un prodotto abitualmente usato o consumato in connessione con l'uso o il
consumo di tutti i prodotti per l'acquisto dei -quali esso viene offerto o consegnato — criterio abitualmente indicato con l'e
spressione « affinità di consumo o di uso » (« consumtiever
wantschap ») —, purché detto prodotto rechi un marchio, in delebile e 'ben visibile in caso di uso normale, che gli confe risca un manifesto carattere pubblicitario e purché il suo valore
(1) Riguardata con cautela in Italia (cfr. G. Santini, Il commercio. Saggio di economia del diritto, Bologna, 1979, 301 ss.), la pratica delle vendite a premio incontra, nella più parte dei paesi della CEE, una decisa ostilità (la ricognizione comparativa più aggiornata è quel la svolta, per conto della Commissione CE, da C. Bloch, e sinteti camente riassunta in Droit & Affaires, n. 337 del 1° luglio 1977, doc.
24/77: ma l'analisi non tiene conto dello sviluppo registratosi in Olanda con l'introduzione della legge cui si riferisce la sentenza in epigrafe).
La nuova disciplina in vigore, dal 1977, nei Paesi Bassi si allinea al rigido atteggiamento francese '(su cui v. N. Mazzia, nota a Cass. Francia 14 marzo 1979, ed App. Grenoble 20 giugno 1979, Foro it., 1979, IV, 398) e all'ancor più risalente divieto tedesco della Zugo beverordnung (cfr. [A. Baumbach und] W. Hefermel, Wettbewerbs recht'3, Munchen, 1981, 1605 ss., ivi, a pag. 1613-15, ulteriori rife rimenti di diritto comparato). All'origine di tanto disfavore, la con vinzione che le vendite a premio contribuiscano ad opacizzare il mercato, in danno dei concorrenti e/o dei consumatori. Quanto ba stava — in vista dell'insignificante rilievo della questione sollevata rispetto all'art. 34 del trattato di Roma — per indurre i giudici di Lussemburgo a rispolverare la « formula magica » di cassis de Dijon, che legittima le misure equivalenti alle restrizioni dell'import quan do siano dirette a salvaguardare i consumatori e garantire la lealtà dei negozi commerciali: precedente più fresco, Corte giust. CE 2 marzo 1982, causa 6/81, Foro it., 1982, IV, 413, con osservazione di R. Pardolesi.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
non superi il 4 % del prezzo di. vendita dell'insieme dei prodotti
per l'acquisto dei quali esso viene offerto o consegnato. 4. - La Oosthoek distribuisce nei Paesi Bassi, nel Belgio ed
in una piccola parte del Nord della Francia varie enciclopedie
in iingua olandese, di cui alcune compilate e prodotte dalla
stessa Oosthoek nei Paesi Bassi ed altre da una sua affiliata
nel Belgio. Dal 1974, nella pubblicità mediante inserzioni nei
giornali e nelle riviste e mediante « dépliants », la Oosthoek
offre in omaggio, a tutti gli acquirenti di un'enciclopedia, un di
zionario, un atlante universale o una piccola enciclopedia. Per
questo fatto, dopo l'entrata in vigore della Wet Beperking Cadeaustelsel 1977, nei confronti della Oosthoek venivano pro
mossi nei Paesi Bassi vari procedimenti 'penali per infrazione alle
disposizioni di detta legge. 5. - Secondo la Oosthoek, il suo comportamento è compati
bile con le disposizioni della legislazione vigente in materia nel
Belgio, la quale, pur vietando anch'essa l'offerta di omaggi a
fini di promozione delle vendite, con un'eccezione analoga a
quella di cui all'art. 4, n. 3, della Wet Beperking Cadeaustelsel
1977, non subordina tuttavia l'applicazione di tale eccezione
al criterio dell'affinità di consumo o di uso.
6. - Il Gerechtshof di Amsterdam, come già l'Arrondissements
rechtbank di Utrecht nella sentenza avverso la quale è stato
interposto appello nella causa principale, ha ritenuto che fra
le enciclopedie vendute ed i libri offerti in omaggio non esiste
il nesso di affinità di uso contemplato dall'art. 4, n. 3, della
Wet Beperking Cadeaustelsel e che il sistema di promozione delle vendite attuato dalla Oosthoek costituisce perciò un'in
frazione a detta legge. Tuttavia, poiché la Oosthoek ha ecce
pito l'incompatibilità della Wet Beperking Cadeaustelsel 1977
con gli art. 30 e 34 del trattato CEE, il Gerechtshof di Am
sterdam ha ritenuto -necessario sottoporre a questa corte la se
guente questione pregiudiziale: « Se sia compatibile con il di
ritto comunitario (ed in particolare con il principio della li
bera circolazione delle merci) il fatto che un editore che intenda
promuovere, offrendo libri in omaggio, la vendita di una serie
di opere di consultazione destinate all'intera area linguistica
olandese, originarie in parte dei Paesi Bassi e in parte del
Belgio, debba astenersi dall 'impiegare questa tecnica promozio
nale — che pure è ammessa nel Belgio — per effetto della legge
olandese per la limitazione delle vendite a premio, esclusiva
mente perché tale normativa olandese richiede l'esistenza di
un nesso di affinità di consumo o di uso fra l'omaggio e il
prodotto al quale esso si riferisce ».
7. - Con tale questione, il Gerechtshof di Amsterdam mira in
sostanza a sapere se gli art. 30 e 34 del trattato CEE ostino
all'applicazione, da parte di uno Stato membro, ai prodotti con
provenienza o destinazione. nel territorio di un altro Stato mem
bro, di una normativa nazionale che vieti di offrire o di con
segnare, ai fini di promozione delle vendite, omaggi sotto forma
di libri agli acquirenti di un'enciclopedia e subordini l'applica zione di un'eccezione a tale divieto all'esistenza di un nesso di
affinità di uso tra l'omaggio e il prodotto venduto.
8. - Nelle loro osservazioni, i governi olandese, tedesco e da
nese sostengono in via preliminare che una normativa nazionale
come quella di cui trattasi nella fattispecie non ha alcuna par
ticolare incidenza sul commercio intracomunitario e non rientra
nel campo di applicazione degli art. 30 e 34 del trattato CEE.
9. - In proposito, si deve constatare che, effettivamente, l'ap
plicazione della normativa olandese alla vendita nei Paesi Bassi
di enciclopedie prodotte in questo Stato non riguarda in alcun
modo l'importazione o l'esportazione delle merci e non rientra
quindi nella sfera degli art. 30 e 34. Per contro, la vendita nei
Paesi Bassi di enciclopedie prodotte nel Belgio e la vendita in
altri Stati membri di enciclopedie prodotte nei Paesi Bassi co
stituiscono negozi commerciali intracomunitari, per i quali si
deve accertare, tenuto conto della questione formulata dal giu dice nazionale, se disposizioni del genere di quelle della legisla zione olandese siano compatibili con l'art. 30 e con l'art. 34
del trattato CEE.
10. - La Oosthoek sostiene che la normativa olandese la co
stringe ad adottare diversi sistemi di promozione delle vendite
in vari Stati membri che costituiscono un unico mercato e de
termina a suo carico spese supplementari ed altri inconvenienti,
rendendo cosi' più difficili l'importazione e l'esportazione delle en
ciclopedie di cui trattasi. La condizione relativa al nesso di
affinità di uso non è giustificata, a suo avviso, né dalla tutela
dei consumatori né dalla salvaguardia dei rapporti concorrenziali.
11. - Secondo la Commissione, mentre non si può escludere
che un provvedimento come quello in esame possa ostacolare
indirettamente l'importazione di enciclopedie, deve tuttavia ri
tenersi che esso non è in contrasto con l'art. 30, in quanto si
applica indistintamente a tutte le merci ed è giustificato da fini di tutela dei consumatori e di organizzazione dell'economia.
12. - Per rispondere al giudice nazionale, è necessario esa minare separatamente il problema sotto il profilo, da un lato,
dell'esportazione e, dall'altro, dell'importazione. 13. - Per quanto riguarda l'esportazione, l'art. 34 si riferisce
ai provvedimenti nazionali aventi lo scopo o l'effetto di limi tare specificamente le correnti d'esportazione e di stabilire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, in modo da garantire particolari vantaggi alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato. Non è questo, manifestamente, il caso di una normativa come quella di cui trattasi nella fattispecie, per quanto concerne la vendita, in altri
Stati membri della Comunità, di enciclopedie prodotte nei Paesi Bassi. Tale normativa si limita ad apportare talune restrizioni alle condizioni per la distribuzione all'interno dei Paesi Bassi, senza pregiudicare la vendita delle merci destinate all'espor tazione.
14. - Quanto alle restrizioni all'importazione cui si riferisce
l'art. 30 del trattato CEE, si deve ricordare, com'è stato fatto
più volte dalla corte a partire dalla sentenza 20 febbraio 1979
(causa 120/78, Rewe, Race. pag. 649; Foro it., 1981, IV, 290),
che, in mancanza di una normativa comune in materia di di
stribuzione, gli ostacoli per la libera circolazione comunitaria
derivanti da disparità delle legislazioni nazionali vanno accet
tati nella misura in cui le relative prescrizioni, indistintamente
vigenti per i prodotti nazionali e per quelli importati, siano
giustificate in quanto necessarie per rispondere ad esigenze im
perative attinenti, fra l'altro, alla difesa dei consumatori ed alla
lealtà dei negozi commerciali.
15. - Una normativa che limiti o vieti determinate forme di
pubblicità e determinati mezzi di promozione delle vendite può essere idonea, pur non condizionando direttamente le importa zioni, a restringere il volume delle stesse incidendo sulle possi bilità di distribuzione dei prodotti importati. Non si può esclu
dere che il fatto che l'operatore interessato sia costretto ad
adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle
vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua at
tività, ovvero a rinunziare ad un sistema da lui ritenuto parti colarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importa
zioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente
ai prodotti nazionali ed a quelli importati. 16. - iSi deve quindi accertare se il divieto relativo al sistema
delle vendite a premio, quale risulta dalla legislazione olandese,
possa essere giustificato da esigenze attinenti alla difesa dei
consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.
17. - In proposito, dal fascicolo risulta che la Wet Beperking Cadeaustelsel 1977 persegue un duplice obiettivo, essendo in
tesa, da un lato, ad evitare che i normali rapporti di concor
renza siano perturbati da imprese che offrono prodotti a titolo
gratuito o a prezzo molto basso per promuovere la vendita del
proprio assortimento e, dall'altro, a garantire là tutela dei con
sumatori attraverso una maggiore trasparenza del mercato.
18. - Non si può disconoscere che l'offerta di prodotti in
omaggio come mezzo di promozione delle vendite può indurre
in errore i consumatori sui prezzi reali dei prodotti in vendita
e falsare le condizioni di una concorrenza basata sulla compe titività. Una normativa che, per questo motivo, limiti o ad dirittura vieti siffatte, pratiche commerciali è quindi atta a con
tribuire alla tutela dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.
19. - Nell'ambito di una siffatta normativa, la questione for
mulata dal giudice nazionale riguarda in particolare il criterio
dell'esistenza di un nesso di affinità di consumo o di uso, cri
terio che, nella fattispecie, serve a delimitare il campo di ap
plicazione di una delle eccezioni intese ad attenuare il divieto
che, in linea di principio, colpisce il sistema dei premi. 20. - Tale criterio, anche se non è stato accolto dalle legisla
zioni di altri Stati membri, e segnatamente del Belgio, non ap
pare tuttavia privo di connessione con i suddetti obiettivi della
legislazione olandese ed in particolare con l'intento di garantire la trasparenza del mercato ritenuta necessaria per la tutela dei
consumatori e la lealtà dei negozi commerciali. Perciò, se acco
glie un siffatto criterio per delimitare il campo di applicazione di un'eccezione al divieto di offrire prodotti in omaggio a
scopo promozionale, una legislazione nazionale non eccede i
limiti di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi in
questione. 21. - Di conseguenza, la questione pregiudiziale dev'essere ri
solta dichiarando che gli art. 30 e 34 del trattato CEE non
ostano all'applicazione, da parte di uno Stato membro, ai pro
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PARTE QUARTA
dotti con provenienza o destinazione nel territorio di un altro
Stato membro, di una normativa nazionale che vieti di offrire
o di consegnare, a fini di promozione delle vendite, omaggi sotto
forma di libri agli acquirenti di un'enciclopedia e subordini
l'applicazione di un'eccezione a tale divieto all'esistenza di un
nesso di affinità di uso tra l'omaggio e il prodotto al quale esso
si riferisce. (Omissis) Per questi motivi, pronunciandosi sulla questione sottopostale
dal Gerechtshof di Amsterdam con sentenza 9 ottobre 1981, di
chiara:
Gli art. 30 e 34 del trattato CEE non ostano all'applicazione,
da parte di uno Stato membro, ai prodotti con provenienza o
destinazione nel territorio di un altro Stato membro, di una
normativa nazionale che vieti di offrire o di consegnare, a fini
di promozione delle vendite, omaggi sotto forma di libri agli
acquirenti di un'enciclopedia e subordini l'applicazione di una
eccezione a tale divieto all'esistenza di un nesso di affinità di
uso tra l'omaggio e il prodotto al quale esso si riferisce.
LEGISLAZIONE COMUNITARIA ■(*)
(maggio-giugno 1983)
Comunità economica europea
Circolazione merci
Decisione della Commissione del 7 giugno 1983 n. 83/299/OEE, recante abrogazione della decisione 81/628/CEE relativa all'ammis sione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite o messe gratuitamente a disposizione delle vittime del terremoto avvenuto in Sicilia nel giugno 1981 (G. U. 18 giugno 1983, L 160, 43).
Agricoltura Generalità
Decisione del Consiglio del 25 maggio 1983 n. 83/255/CEE, re cante modifica della decisione 80/1097/CEE che instaura un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina afri cana in Sardegna (G. U. 2 giugno 1983, L 143, 39).
Pesca
Regolamento della Commissione del 6 giugno 1983 n. 1452/83/OEE, che definisce le spese di gestione delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (G.U. 7 giugno 1983, 1, 149, 5).
Trasporti
Direttiva del Consiglio del 21 aprile 1983 n. 83/206/CBE, che modifica la direttiva 80/51/CBE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (G.U. 4 maggio 1983, L 117, 15).
Concorrenza
Decisione della Commissione del 24 maggio 1983 n. 83/252/
CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del
trattato (IV/181 - Cematex) (G.U. 31 maggio 1983, L 140, 27). Regolamento della Commissione del 22 giugno 1983 n. 1983/
83/CEE, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclu
siva (G. U. 30 giugno 1983, L 173, 1; Le leggi, 1983: appendice
CE, 75).
(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c. d. le gislazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. 'Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti « autoritativi » del Consiglio e della Commissione delle CE («regolamenti», «direttive», «decisioni» CEiE ed Eura
tom; « decisioni » e « raccomandazioni » CECA); nonché, in misura più limitata,, gli -atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pa reri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura e provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresen tanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli alti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materia di rilevanza comunitaria.
Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nel l'ordine CEE, CECA, Euratom,, con una sezione finale per le dispo sizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (so lo per la CEE è aggiunta una sezione finale « Varie », che concer ne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non ri conducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è
rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più im
portanti di tali atti appaiono dal 1978, anche su Le leggi, appendice CE (A. Tizzano).
Regolamento della Commissione del 22 giugno 1983 n. 1984/
83/CEE, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo
(G. U. 30 giugno 1983, L 173, 5; Le leggi, 1983: appendice
CE, 78).
Aiuti degli Stati
Decisione della Commissione del 9 marzo 1983 n. 83/246/CEE, relativa a un aiuto per il carburante concesso dal governo ita
liano ai pescatori siciliani (G. U. 26 maggio 1983, L 137, 28; Le leggi, 1983: appendice CE, 85).
Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1983 n. 83/312/ CEE, relativa ad un aiuto per il carburante concesso dal governo italiano ai pescatori che operano nel Mediterraneo (G. U. 28
giugno 1983, L 169, 29; Le leggi, 1983: appendice CE, 91).
Ravvicinamento delle legislazioni
Prodotti alimentari
Direttiva del Consiglio del 25 aprile 1983 n. 83/229/CEE, re
lativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa ri
generata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(G.U. 11 maggio 1983, L 123, 31).
Veicoli a motore
Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1983 n. 83/276/CBE, che modifica la direttiva 76/756/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei disposi tivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G. U. 9 giugno 1983, L 151, 47; Le leggi, 1983:
appendice CE, 89).
Politica sociale
Comunicazione della Commissione sulla promozione dell'oc
cupazione giovanile (G. U. 8 giugno 1983, C 149, 3; Le leggi, 1983:
appendice CE, 98).
Progetto di risoluzione del Consiglio concernente la promo zione dell'occupazione giovanile (G. U. 8 giugno 1983, C 149, 14; Le leggi, 1983: appendice CE, 109).
Risoluzione del Consiglio del 2 giugno 1983, in merito a mi
sure relative alla formazione professionale per l'introduzione di
nuove tecnologie di informazione (G. U. 25 giugno 1983, C
166, 1; Le leggi, 1983: appendice CE, 95).
Varie Politica energetica
Raccomandazione del Consiglio del 21 aprile 1983 n. 83/230/ CEE, relativa ai metodi per fissare i prezzi e le tariffe del gas naturale nella Comunità (G.U. 11 maggio 1983, L 123, 40).
Raccomandazione del Consiglio del 24 maggio 1983 n. 83/ 250/CEE, agli Stati membri riguardante la promozione degli investimenti per l'utilizzazione dei combustibili solidi nell'indu stria (G. U. 31 maggio 1983, L 140, 25; Le leggi, 1983: appen dice CE, 88).
Raccomandazione del Consiglio del 24 maggio 1983 n. 83/ 251/CEE, agli Stati membri riguardante la promozione degli in vestimenti per l'utilizzazione dei combustibili solidi negli edifici
pubblici e negli impianti di riscaldamento di zone (G. U. 31 mag gio 1983, L 140, 26; Le leggi, 1983: appendice CE, 89).
Prestiti
Decisione del Consiglio del 16 maggio 1983 n. 83/298/CEE, riguardante un prestito comunitario a favore della repubblica francese (G.U. 11 giugno 1983, L 153, 44).
Decisione del Consiglio del 13 giugno 1983 n. 83/308/CEE, re cante applicazione della decisione 83/200/CEE che abilita la Com missione a contrarre prestiti a titolo del nuovo strumento comuni tario per promuovere gli investimenti nella Comunità (G. U. 23 giu gno 1983,. L 164, 31).
Comunità europea dell'energia atomica
Imprese comuni
Decisione del Consiglio del 14 giugno 1983 n. 83/310/Euratom, che approva la modifica dello statuto del Joint European Tours
(JET), Joint Undertaking (G. U. 23 giugno 1983, L 164, 35).
Disposizioni comuni
Parlamento europeo
Decisione del Consiglio del 2 giugno 1983 n. 83/285/CEE, Euratom, CECA, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le seconde elezioni dei rappresentanti nell'Assemblea a
suffragio universale diretto (G.U. 14 giugno 1983, L 155, 11).
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