Camera - TUUVVWXYWZ [/*3 · 2014. 9. 18. · D ) B mA a f W ) E 0 qa j P T E / O E E3C & /> A@ 900...

16
Senato della Repubblica - 65 - Camera dei deputati XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1 ANI A АшлмкцН&м Nànonalf In li Мгакнн Vii*#salini ни» én» Fret, 0*15 Сттккшя&шь ВииМИЛиЬп«» Ass. Makmìà Дщ, "Vii* à TUTTE LE IMPRESE Buie dcme^rafìtaì IfSSS «sili virtteae ¡йЛЖдеепз:£й1щ per sesie |!PSSMJ)i vurMI>R(! «h'iìnilivi A Séguito МШ CemMiiciiiiaai AMIA Pwt, 318 del 26 Infili# ti .s. e Piol 3S9 del 21 «llcnalre ц„ 1 ц si nJlqp «Ila preselle li w sla n e definitiva deìili» r e i« « !* l№(iìc#-fiiei<KJohifici éflia baie deei«ègi‘tfitÉ IFS55 iriitifieiiiiàiii pò- s*§sor itaitìminaii IPS55U, шишибме agli allegili delift rd tiieie il fciniai* .dn per pii pfOlt# Milllai» dèlie tavole di IMWlililà. Coni migliorii:il.iil IL DIRETTORE It Mniissl® A if f il»

Transcript of Camera - TUUVVWXYWZ [/*3 · 2014. 9. 18. · D ) B mA a f W ) E 0 qa j P T E / O E E3C & /> A@ 900...

  • Senato della Repubblica - 65 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    ANI AА ш лмкцН & м N à n o n a lf I n l i М г а к н н V ii* # s a l in i ни» é n »

    Fret, 0*15 Сттккшя&шь В и и М И Л и Ь п « »Ass. MakmìàДщ, "Vii*

    à TUTTE LE IMPRESE

    Buie dcme^rafìtaì IfSSS «sili virtteae ¡йЛЖдеепз:£й1щ per sesie |!PSSMJ)ivurMI>R(! « h 'iìn iliv i

    A Séguito МШ CemMiiciiiiaai AMIA Pwt, 318 del 26 Infili# ti.s. e P io l 3S9 del21 «llcnalre ц„1ц si nJlqp «Ila preselle l i w s la n e definitiva deìili» r e i« « ! * l№(iìc#-fiiei

  • Senato della Repubblica - 66 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    Base demografica IPS55 per le assicurazioni di rend ita ___ __ ___________ _____ ____V c r s io n u in d i l l i r c n z ia t e p e r i f a H o r e s e s s o ( I P S S S I I )

    Ottobre 2 0 1 2

  • Senato della Repubblica - 67 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    Mprmmie émc'tumrnm twmltifbm umtqrpetNik* é tt J&mmtmm mÌfS ÌS • AfWé^mmgmfìem per i r «»MVwrwti'wai dì rm ékam ét$ LuggHo 3##Ì e 'tfkttìm fa

    d e l la t P S M m \I h w ì m c m é ì f f t m m i t m p * r ® a » f t m k t x ì r »'i-rflwntÉrti № $$$f i

    La IFSSStf, èammi#*! vuAf,1 Mfdtnimr iajfvrmviìmi: s,tati\tich€ t mtlmiaitijtìsa É f f & i t p a r A tfe rm m w M fm iP S $ $ i n m t m # Ì p è w im a n m r § b m t

    ma «»« mrmvmt Adta if«fnr ÌPXSS che ìv a # £t*rit&per t t / é t W f W »

    A r i dm rngti m ttk d fie im im azm ne è s ito № S 5 S s? riniài v i ¿ tteum tH i» m p mc im a .

  • Senato della Repubblica - 68 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    PREMESSA

    1, i p r e s u p p o s t i d i l l a b a s ì p k m o g r a f i c a i p s s s u

    2 , L'AOCHtXi AZIONE D II DATI IN BASE AL FATTORE SESSO

    3, L'APPLICAZIONE № , M KTOIJO li AGE-5liIFT№G ' 4* 1/APPI JCAZIDNE BÈLI,A SEL&ZlOtffi E LE TAVOLE DEFINITIVE

    AIXEGATV

    Ai!. 1 IPSSSU e IPSSSU*! ¡vr «SSO i f i l i « p p i r i t i v mprevileaa di so m aiasdiik o spiilariluwiiMif)

    All, 2 ffpS5*U o lP S t* tM icom p?ikzi«ii p e r sesso «tegli bs*ìgwMì coriprevalgo?? (JS ipesse lO T H iin lIe )

    All. 1-1 i Confrant® uà p«i«l#rw ISTAT e «siiflilleaL* éc* agjB-sMfllng '• te?

  • Senato della Repubblica - 69 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    P R E M E S S A ...

    La, ifirtìtif i kl SMW/i i ICÉ» a i a i i . «

  • Senato della Repubblica - 70 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    I. I FKESlTFOSn foKLLA ¡I.4SB, OEMOGKAFICA Iffffflf

    La 1P&S5U b p«s retU'pata ujlliiianés Iè stesse irifoimiasèili t gli stessi pwsaggì r»swli*ÌÉgifi séoiiié |w dderminang la 1FK5S, ms*

    - quale fcast pfftia'iaa fi è ¡licitila, la lase gtfOKtta&i 1STAT pubblicala udì IjWJI- e W ir te te previdero sulla p n er ite dal 1,1,200J al 1 -1.3415 ì ,In c«i;iWeraj!Ìan,e lo iccnalkt

    - l i m arinili ow l Ml-emia t iMttl « i l i i n t t f^ u eod # un ipf«KCÌti> per g a tó m lo ia ;

    - i l fine -di iMieritere l'w jow iià 4Ì demessi g p w « di usa ctefit* immeEttsMà di m o le

  • Senato della Repubblica - 71 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    éPfe:

    ~

  • Senato della Repubblica - 72 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    fVfclLl A G & ilH lT K € f t .» » . 'ITO Al I A e tM lftà lU O iisi: H ttf K 1 l 'U M l Xà. ro iM i№ ti.i t> X £pi;b m sm j bHri.i AS.sicTum i itìK /tnsi 11

    (Stwaj 1925

  • Senato della Repubblica - 73 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    Irw in*. si è KitopKl» a v« ft# * rppA ijjc di jwpKhfó In «»»idtefMipf« im 'u flì« fjM J* di tg^fdwlitìjg ptìf itti# I« tì*iìlMr«ilD«ii (dr. 'I A , I-)»

    m » M K tu v iw c flu iru ffC A io HBftrmi « .L A c i f i i t w » « i»* i tm m m E 3# "

    CictieiM oe _ Aftg^hifl __:Ubo -il IfÄj.

    d É 1 9 Ì ? . j l f »J ü S i C ^ S i¿¿I Ì W al 1960dal 1%1'Jìf»

    dii 1 « 1 in pe»i

    M_+l

    ti

    !h w i # I# ©pocinl le libeife iB agtj«csàiÉIigf per te ioi» prfvälettai d ì f*x»jfemixudlE niÄrsiOi valori i v m i fìspete zllit tiÉdlfl ü ijjfrilhifliiig per il sesscr faritnìnile ¿Picnoina!» iti ixcmìimti ¡fe lli 1PSS5. Cié cterfvK ¿¡¿¡Paver Awoto applk*are «s$t£anv&ìte te Ä?#sf ipotesi adbtlate öell» de fenttta sitati* §>ct unoff?»® « J 'ic ttb ’ii “tnlf6a"r rwwlse in M e « « « « A lla IP5>Si etti Mal® 'poasiMIc td o t t i ie sfanne ipotesi •# d o lag li# diffidenti IH. f»1 process® ittle lK # per il seSSö fììssd iite ftipetlò & ̂ licita p e p i la p ù f il spese fstiMÉiilc, ferrati) fe®iurta rtìèléftw o di É ik iii ìik jjie j p scoài«iifìrli -éilla ìwttwfa ‘“riifir*si‘" d i l l i I#®iitè di (mortalità p ù r « (p i g ra ffa i!® « ,

    I ei«te3;.

    - «filli, » » i l i a colonna si njiiprte&a i ¿ili retali,ri iifopposi 2 (sfr. TA, ossia, godili il fiÉufre le taheiic di uge-afcilìing * dug, tiilfi per le Wis-poiifioill €»111 l*evata*a ««citila # cifiiiiisiritiiRlflSE fts S&f» dilli «Uettiviii cteg® bmcìifììÌ t t'illf* ps le cwiipiiiiipai c«ì p'fv|Iesi:*i s

  • Senato della Repubblica - 74 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    Titti 4 mum i. dev iam osi. s i a ni» Ahi i‘ i-m i iam. i -%a h » s ta s o t r aA F fR O C C » “ m m ìo iiù èìj" f. i m » ^ i o i v i u m èìì vii i n n o

    C - O M ^ I S i w p i .....1*1 s a » I aiiPcaxi®ne del1'i||e-sWftÌB|J peveilè '§onairK|iie la icclli # ora sola laWli, iiMiiidwifiJfc li* fumi rane «fella c&TOpwiaifl«« por fa se , effbtLKj, ¡iìhk-i. degli àMietirifi desiiiaiari della rendita. Ad esw tp% q u a lm l i •epri^pwixifli^ per ipfxwi fosse 70% miiiefai tl 3#tl fennairte, gli «liiliialofi ftotreiifcifir# |id#llare la laiclil éf sge* siti iti mg ìtì ‘t e e alla ^ l i ’apawic 1 nvwfH» fa lib ito di agfriftì1tif|[ PP- icîppfM ì̂sdani dii 9f% i 10% ii scsi* « in è ile dciPofMisjftì; 2, risisi Lande» »11 $ i

    a^-,?hiiing icfciiJMtn“,s

    Rei* in ogni casa fenili li pi-eiia aulareoiiiift d̂ gli of̂ HStìsi Bella tedi» di Hitezii-s t< itstìid l® Miplìfitittioni pi^CBte inpiiiMite le labdle di ffi,e-dilfiii| s«l caiec L* qutilLi èì»ilciliiifr o ina® li |as? 3PSS5 ncllfi stia *vsicwe itóiffsfWraiMa pw issi#i|uL rnj^if^^iiWi, |»t>Biiil:ciii 0%-Viiiiffiesen'irÉ di b ili -cfeiiii^ràllsli# o :C#i!n|*ia,ì?ÌDsii pct «ss» divifli? dt fiJilIc ¡ffilivMuaic r»fl prci>sflsslutlJo.4 . I M PPUCAZIOW E P E IJà № 1 J g t O lll K LE TA VO LE PK-FINr f»Vfc........

    1,'ulliaitì afilli Sìaaftllicmf ie lb , M m fPSSSti è sUtO, in lisca e t» qaM io•fffettualci p€f la IP&5S» q«№lk№ di app5iiiife ali* uivol» di iw tla lili ptoiettals per la

    lj) fcarto musili i Itéétè di WP jp|A lo tlJ , 4clfffflfciìit *»«paùpc#dtejM S^ii|#5wnui cJk i>i • ̂ ,* v;> *^r. i r asme ili n AsùéM'it l!JÌ#.,

  • Senato della Repubblica - 75 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    $ r i t e ! » » i Ìa tò a i ¡ i sa to a o D v g ià ind-.vLduuù in s e é s A l t a sfiSitm I F S i l•miss;

    4 , f t * ^

    é p v e

    ,w qpj», *gao1 quazieiri di rw»rtilitì dette gtnttupoat 1 #15 damiti dML' ISTAf*

    s,1* , i*f * « « » oMtffmmitì éi *dte£k#ie, i&weee I iiffer®««!! di n i« tiik à

  • Senato della Repubblica - 76 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    CdTiM’ ,tì&fllf M io i fettifi concitivi, jp» satolliti per la IJPSSS, ;pcr I 'u tc f« « saléilwlià dei pctipèseiets - di sesso tiissebsfe t fertimiisolt - l i rciwlfi» vitali® ìrau£tódiii& io par Fftid.ii«; vitiltóe éLWinil d» «a%,«k»e del capale in rendingLe lMSSU-1 whm rf|Mawtpae « f i Allegali J e 2 uiumneaK alte lavate 1PS55U.

  • Senato della Repubblica - 77 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

    Deliberazione del 21 settem bre 2011Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive

    LA COMMISSIONE

    Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

    Visto in particolare l’art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

    Visto inoltre l ’art. 19, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l’esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro;

    Visto l’art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;

    Visto l ’art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso;

    Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    Visto l’art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro;

    Visto l’art. 55-quater del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra l ’altro, di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi;

    Considerato che la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di assicurazione è di competenza dell’ISVAP;

    Rilevato che nell’ambito della previdenza complementare vi sono forme pensionistiche che erogano le prestazioni avvalendosi di imprese di assicurazioni e altre che erogano le prestazioni direttamente;

    Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadano sotto il disposto dell’art. 55-quater del decreto n. 198/2006;

  • Senato della Repubblica - 78 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    Rilevata la necessità di dettare, per quanto di propria competenza, disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformità all’art. 30-bis del decreto n. 198/2006;

    Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 9 giugno 2011;

    ADOTTA le seguenti Disposizioni:

    Art. 1.(Definizioni)

    1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:a) "forme pensionistiche complementari collettive”: le forme indicate nell’art. 1, comma 3, lett.a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi;b) “erogazione diretta delle prestazioni”: l ’erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione;c) “discriminazione diretta e indiretta”: le situazioni individuate nell’art. 25 del decreto n. 198/2006;d) “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici” : il Comitato previsto dall’art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

    Art. 2.(Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le condizioni di accesso e la

    contribuzione)

    1. Ai sensi dell’art. 30-to , comma 1, lett. a) e b) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l ’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.

    2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l ’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.

    3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

  • Senato della Repubblica - 79 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    Art. 3.{Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e

    obblighi di verìfica)

    1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive che eroghino direttamente le prestazioni, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

    2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

    3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

    4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un’apposita relazione nella quale attestano che l ’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.

    5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l’utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall’acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

    6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti nelle forme ritenute più opportune.

    7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un’apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al precedente comma 4.

  • Senato della Repubblica - 80 - Camera dei deputati

    XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1

    Art. 4.(Raccolta, aggiornamento e

    pubblicazione dei dati)

    1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l ’elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facoltà di cui all’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

    Art. 5.(Relazione della COVIP)

    1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale per l ’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni.

    Art. 6.(Pubblicazione e entrata in vigore)

    1. Le presenti Disposizioni sono pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet dell’Autorità ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.